martedì 12 maggio 2009

Allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis cpp)

Cassazione penale , sez. VI, sentenza 17.04.2009 n° 16658
"Sul piano delle valutazioni di stretto diritto è opportuno ribadire che la fattispecie criminosa dei maltrattamenti infraconiugali può e deve ravvisarsi anche in situazioni di separazione e di sopravvenuta interruzione della convivenza, allorchè la condotta del soggetto agente realizzi - come si registra nel caso di specie - gli elementi strutturali tipici della ipotesi criminosa di cui all'art. 572 c.p. attraverso ripetute e insistite manifestazioni di offensività e aggressività attuate in danno del coniuge separato (v. Cass. Sez. 6, 27.6.2008 n. 26571, Valenti, rv. 241253). Nè l'applicata misura cautelare di cui all'art. 282 bis c.p.p. si rende inconciliabile con uno stato di fatto integrato dal già avvenuto abbandono (allontanamento) della casa coniugale da parte del coniuge indagato, atteso che la ratio del provvedimento cautelare si esprime in uno spettro valutativo di più ampia portata, includente rapporti e relazioni interpersonali del soggetto passivo che - come è palese nel caso oggetto del presente ricorso - trascende la mera quotidianità di vita e di abitudini nel ristretto ambito delle sole mura domestiche della casa familiare (v.: Cass. 29.3.2006 n. 18990, Pellerano, rv. 234625; Cass. Sez. 6, 3.7.2008 n. 28958, Pala, rv. 240664"


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 21 gennaio - 17 aprile 2009, n. 16658

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.- Nel quadro di indagini preliminari scandite da plurime denunce - querele di B.M. nei confronti del marito V.A., aventi per oggetto i ripetuti gesti di violenza, sopraffazione e assillante invadenza attuati in suo danno dall'uomo dopo la separazione di fatto dei due coniugi avvenuta nell'****, il procedente pubblico ministero presso il Tribunale di Livorno chiedeva al g.i.p. del locale Tribunale l'adozione nei confronti dell'indagato V. della misura cautelare di cui all'art. 282 bis c.p. dell'allontanamento dalla casa familiare e dai luoghi di abituale frequentazione della persona offesa B.M., affidataria della figlia più grande della coppia ( V. di 15 anni), la figlia più piccola (C. di 9 anni) essendo stata affidata al padre dal giudice civile della separazione. Misura da applicarsi in relazione al reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p., al V. essendo altresì contestati ulteriori reati di lesioni personali (sette episodi), ingiurie e minacce in pregiudizio della moglie separata.
Il g.i.p. del Tribunale di Livorno con ordinanza del 25.3.2008 respingeva la richiesta cautelare del p.m., rilevando - senza entrare sostanzialmente nel merito dell'accusa mossa al V. - che, avendo l'indagato abbandonato il domicilio coniugale, l'invocata misura cautelare si rendeva inattuale e "di fatto inattuabile", le corrispondenti prescrizioni interdittive (divieti di presenza nel luogo di lavoro e negli altri luoghi di quotidiana frequentazione della B.) potendo essere assunte soltanto previa adozione della misura (principale) dell'allontanamento dalla casa familiare.
Il pubblico ministero appellava il provvedimento reiettivo del g.i.p., rimarcandone l'incongruenza giuridica (per la riconosciuta configurabilità del reato di cui all'art. 572 c.p. in danno di un coniuge anche in caso di intervenuta separazione) e la superficiale valutazione della gravità dello stato di sistematica sopraffazione posto in essere dal V. nei confronti della moglie, protraentesi senza sosta e segnato da un nuovo episodio di aggressione verbale e fisica divenuto oggetto di ulteriore denuncia della B. in data ****. Ciò non senza aggiungere che l'indagato continuava a recarsi presso l'abitazione già sede della famiglia e che comunque disponeva di un appartamento in prossimità della stessa.
2.- Il Tribunale di Firenze, giudice dell'appello cautelare, con l'ordinanza del 29.4.2008 indicata in epigrafe, ha accolto l'impugnazione del p.m. ed ha applicato ad V.A. la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, prescrivendogli di non accedere agli altri luoghi ove abiti o dimori la B., da sola o con le figlie, nonchè ai luoghi di abituale frequentazione della donna e di domicilio della sua famiglia di origine e dei suoi prossimi congiunti.
Il Tribunale ha applicato la detta misura cautelare ritenendo suffragati da univoci e gravi indizi di colpevolezza i contegni antigiuridici del V., qualificanti una unitaria e abituale condotta di stalking, caratterizzata da aggressioni di carattere fisico e morale della B., tali da dar luogo ad opera dell'indagato (non disposto ad accettare senza virulente reazioni la separazione dalla consorte) ad una vera e propria "sindrome dell'assalitore assillante"; tanto da costringere la B. a farsi accompagnare al lavoro o in altri posti da un agente di sicurezza privato, ciò che non ha impedito in un caso l'aggressione della donna colpita con un pugno dal V.. Sul piano cautelare il Tribunale ha considerato palesi e "persino tautologiche" le esigenze di prevenzione (ex art. 274 c.p.p., lett. c) legittimanti l'applicata misura coercitiva (valutata, tra l'altro, sin troppo mite in rapporto alla gravita del comportamento lesivo del prevenuto).
3.- Avverso tale ordinanza del giudice di appello ha proposto personalmente ricorso per cassazione il V., deducendo unitaria censura di violazione di legge e di carenza di motivazione per travisamento dei fatti, variamente articolata nei termini di seguito riassunti (art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1).
Il Tribunale ha impropriamente valorizzato i postulati accusatori della B., gratificati di piena credibilità sulla base delle numerose denunce-querele della donna (che avrebbero avuto il solo scopo di sottrarre al marito l'affidamento della seconda figlia più piccola), senza tener conto delle denunce presentate anche dal V., corredate da referti medici, a dimostrazione delle aggressioni consumate in suo danno dalla B.. Nè peculiare peso può attribuirsi alle dichiarazioni (contenute in una sorta di relazione di servizio) dell'agente della sicurezza stipendiato dalla B. in merito ai contegni di petulanza e di molestia attribuiti all'indagato (che, per altro, ha denunciato l'uomo per essere stato dallo stesso malmenato).
I giudici dell'appello cautelare hanno travisato le ragioni della fuga o trasferimento della B. con entrambe le figlie in ****, individuandole nell'intento di sottrarsi alle violenze e al clima vessatorio instaurato dall'indagato e non valutando che - invece - la B. mirava soltanto a sottrarre tutte e due le figlie al padre e ad impedirgli ogni contatto con loro.
Le accuse di insistenti molestie e violenze (maltrattamenti) nei confronti dell'indagato sono contraddette dal provvedimento presidenziale dell'8.2.2008 con cui, nel giudizio civile di separazione, la figlia C. è stata affidata al V.;
decisione che presuppone un giudizio di affidabilità dell'uomo in aperto contrasto con la fosca descrizione offertane dalle astiose denunce della B.. Ciò a tacere del fatto che la consulenza tecnica disposta dal giudice civile rende inopportuna l'applicata misura cautelare, impedendo ogni tentativo di aiutare i coniugi a recuperare una "normalità di rapporto civile da genitori separati". 4.- Le doglianze enunciate dal ricorrente non possono trovare credito e l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. Vuoi perchè le delineate censure si sviluppano tutte in una dinamica ricostruttiva dei rapporti coniugali incentrata su una rivalutazione meramente fattuale degli eventi che contrassegnano la separazione del V. dalla moglie. Rivalutazione non percorribile nell'odierno giudizio di legittimità, avuto riguardo alla linearità e coerenza con cui l'impugnata decisione del Tribunale di Firenze ha focalizzato gli elementi probatori che, offrendo puntuale dimostrazione dell'esistenza dei plurimi fatti di maltrattamento (stalking) attuati in danno della moglie separata, giustificano l'adozione della misura cautelare nei confronti dell'indagato. Vuoi perchè le censure del ricorrente si rivelano, sul piano giuridico, palesemente infondate.
Giova rimarcare che il Tribunale di Firenze non ha affatto acriticamente privilegiato le prospettazioni accusatone provenienti dalla persona offesa B.M., per altro esplicitamente riscontrate dai referti medici attestanti le lesioni in più casi riportate dalla donna per effetto delle violente aggressioni del coniuge (è appena il caso di ricordare che il p.m. contesta all'indagato ben sette autonomi episodi di lesioni personali consumati in un periodo di pochi mesi), ma le ha analizzate anche alla luce di un comparativo raffronto con gli assunti difensivi del V., considerati motivatamente incongrui ("l'indagato ha dichiarato che egli in qualche modo era costretto a sfogare questa inaccettabile carica di maltrattamenti a seguito dei torti subiti dalla moglie, che aveva portato via improvvisamente le figlie in ****, quando è stata la donna costretta ad allontanarsi temporaneamente da **** per sfuggire alla furia dell'indagato").
Sul piano delle valutazioni di stretto diritto è opportuno ribadire che la fattispecie criminosa dei maltrattamenti infraconiugali può e deve ravvisarsi anche in situazioni di separazione e di sopravvenuta interruzione della convivenza, allorchè la condotta del soggetto agente realizzi - come si registra nel caso di specie - gli elementi strutturali tipici della ipotesi criminosa di cui all'art. 572 c.p. attraverso ripetute e insistite manifestazioni di offensività e aggressività attuate in danno del coniuge separato (v. Cass. Sez. 6, 27.6.2008 n. 26571, Valenti, rv. 241253). Nè l'applicata misura cautelare di cui all'art. 282 bis c.p.p. si rende inconciliabile con uno stato di fatto integrato dal già avvenuto abbandono (allontanamento) della casa coniugale da parte del coniuge indagato, atteso che la ratio del provvedimento cautelare si esprime in uno spettro valutativo di più ampia portata, includente rapporti e relazioni interpersonali del soggetto passivo che - come è palese nel caso oggetto del presente ricorso - trascende la mera quotidianità di vita e di abitudini nel ristretto ambito delle sole mura domestiche della casa familiare (v.: Cass. 29.3.2006 n. 18990, Pellerano, rv. 234625; Cass. Sez. 6, 3.7.2008 n. 28958, Pala, rv. 240664).
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna del V. alla rifusione delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo determinare in misura di Euro 300,00 (trecento). La cancelleria si farà carico degli adempimenti informativi connessi alla definitività del provvedimento cautelare ed alla sua esecuzione (art. 28 reg. esec. c.p.p.).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro trecento in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2009.

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