"D.P.C.M. 06.05.2009, G.U. 25.05.2009"
"Modalita' di attivazione e rilascio casella di PEC al cittadino
Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite l'affidatario del servizio, assegna un indirizzo di PEC. L'attivazione della PEC e le comunicazioni che transitano per la predetta casella di PEC sono senza oneri per il cittadino. Le modalita' di richiesta, di attivazione, di utilizzo e di recesso dal servizio di PEC sono definite nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto."
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2009
Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini. (09A05855)
(GU n. 119 del 25-5-2009)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 1, 6 e 48;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della PEC, a norma dell'art. 27 della legge del 16 gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione le tecnologie 2 novembre 2005, «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata»;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale»;
Visto, in particolare, l'art. 16-bis del medesimo decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ai sensi del quale per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni ai cittadini che ne fanno richiesta e' attribuita una casella di posta elettronica certificata il cui utilizzo abbia effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta;
Visto, inoltre, il comma 6 del medesimo art. 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che prevede che ogni amministrazione pubblica utilizzi unicamente la posta elettronica certificata con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica;
Visto, altresi', il comma 7 del citato art. 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano definite le modalita' di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, nonche' le modalita' di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto;
Visto che il citato comma 7 dell'art. 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 7 siano stabilite anche le modalita' di attuazione di quanto previsto al comma 6, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle stesse amministrazioni pubbliche;
Visto che, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, agli oneri derivanti dall'attuazione del citato comma 5, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attivita' produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Visto il proprio decreto 13 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008, recante delega di funzioni in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio, Renato Brunetta;
Ritenuto di dover individuare le modalita' di rilascio e di utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai sensi dell'art. 16-bis, commi 5, 6 e 7 del citato decreto-legge n. 185 del 2008;
Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella seduta del 29 aprile 2009;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto definisce le modalita' di rilascio e di utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi dell'art. 16-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, di seguito: «PEC», con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'art. 8 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche' le modalita' di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto.
Art. 2.
Modalita' di attivazione e rilascio casella di PEC al cittadino
1. Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite l'affidatario del servizio, assegna un indirizzo di PEC.
2. L'attivazione della PEC e le comunicazioni che transitano per la predetta casella di PEC sono senza oneri per il cittadino.
3. Le modalita' di richiesta, di attivazione, di utilizzo e di recesso dal servizio di PEC sono definite nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3.
Utilizzo della PEC per il cittadino
1. La PEC consente l'invio di documenti informatici per via telematica la cui trasmissione avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con gli effetti di cui all'art. 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
2. Per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l'indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, e' quello espressamente rilasciato ai sensi dell'art. 2, comma 1.
3. Le modalita' e le procedure tecniche relative alla conoscibilita' dell'atto saranno precisate nell'ambito delle specifiche del servizio.
4. La volonta' del cittadino espressa ai sensi dell'art. 2, comma 1, rappresenta la esplicita accettazione dell'invio, tramite PEC, da parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano.
Art. 4.
Modalita' di attivazione della PEC per le pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, istituiscono una casella di PEC per ogni registro di protocollo e ne danno comunicazione al CNIPA che provvede alla pubblicazione in rete consultabile per via telematica.
2. Le pubbliche amministrazioni, nell'adempiere a quanto previsto dall'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, includono gli estremi di eventuali pagamenti per ogni singolo procedimento.
3. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le pubbliche amministrazioni rendono disponibili sul loro sito istituzionale, per ciascun procedimento, ogni tipo di informazione idonea a consentire l'inoltro di istanze da parte dei cittadini titolari di PEC, inclusi i tempi previsti per l' espletamento della procedura.
4. Le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell'art. 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005; le pubbliche amministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale ai sensi dell'art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo.
Art. 5.
Procedura di scelta dell'affidatario
1. Per l'individuazione dell'affidatario, anche costituito in associazione temporanea d'impresa o consorzio, del servizio di PEC ai cittadini, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie avvia le procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando gli strumenti di finanza di progetto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
2. Nella procedura di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie definisce le caratteristiche tecniche del servizio, i livelli di servizio garantiti, gli obblighi, anche informativi, dell'affidatario nonche' gli ulteriori servizi da mettere a disposizione, anche con specifico riferimento alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Art. 6.
Monitoraggio del servizio PEC
1. L'affidatario del servizio fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e alle pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza di ciascuna di esse, elementi quantitativi e qualitativi relativi alle pubbliche amministrazioni adempienti ed a quelle non adempienti, nonche' ogni altro elemento atto a verificare l'effettiva funzionalita', anche con riferimento ai tempi di espletamento delle procedure del servizio di PEC.
2. Tali elementi sono presi in considerazione ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dalle pubbliche amministrazioni in base alle norme vigenti in materia.
Art. 7.
Accessibilita' degli indirizzi di PEC ai cittadini
1. L'affidatario del servizio di PEC ai cittadini di cui all'art. 6, comma 1, rende consultabili alle pubbliche amministrazioni, in via telematica, gli indirizzi di PEC di cui al presente decreto, nel rispetto dei criteri di qualita' e sicurezza ed interoperabilita' definiti dal CNIPA e nel rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 8.
Diffusione e pubblicita' dell'iniziativa
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie cura la realizzazione di campagne di comunicazione volte a diffondere e pubblicizzare i contenuti dell'iniziativa e le modalita' di rilascio e di uso della casella di PEC ai cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Art. 9.
Comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e dipendenti
1. I pubblici dipendenti, all'atto dell'assegnazione di una casella di PEC da parte dell'amministrazione di appartenenza, possono optare per l'utilizzo della stessa ai fini di cui all'art. 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
2. Per adempire alle finalita' di cui all'art. 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, le pubbliche amministrazioni ovvero altri soggetti pubblici da loro delegati o le loro associazioni rappresentative, mediante convenzione stipulata direttamente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o con l'affidatario del servizio, definiscono le modalita', nel rispetto della normativa vigente, con le quali viene attribuita la casella di PEC ai propri dipendenti.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2009
Il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta
________________________________________
Allegato A
MODALITA' PER LA RICHIESTA, L'ATTIVAZIONE, L'UTILIZZO E IL RECESSO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER I CITTADINI
Modalita' di richiesta del servizio.
Qualunque cittadino italiano maggiorenne, compresi i cittadini residenti all'estero, puo' chiedere l'attivazione di un'utenza personale di posta elettronica certificata accedendo al sito dedicato al servizio di posta elettronica certificata per i cittadini (di seguito sito).
Sul sito sono evidenziate:
• le regole per l'attivazione e l'utilizzo del servizio da parte del cittadino;
• i requisiti tecnici per l'accesso al servizio;
• le buone prassi per l'utilizzo del servizio in condizioni di massima sicurezza;
• i manuali d'uso di riferimento.
Sul sito e' altresi' disponibile tutta la documentazione inerente le caratteristiche del servizio reso, gli obblighi contrattuali dell'affidatario del servizio e la normativa di riferimento.
Per effettuare la richiesta il cittadino inserisce in appositi campi i propri dati anagrafici comprensivi del codice fiscale; deve inoltre scegliere la password ovvero idonei sistemi di accesso sicuro al servizio. Il sistema verifica la coerenza dei dati, sulla base delle informazioni fornite.
La richiesta si perfeziona con l'attivazione mediante esplicita operazione con cui il cittadino dichiara di avere preso visione delle condizioni indicate e di averle espressamente accettate. La registrazione di tale operazione, confermata dalla successiva attivazione dell'utenza, costituisce evidenza, valida ai fini di legge, della volonta' del cittadino di aderire alle condizioni d'uso del servizio di posta elettronica certificata.
La fase di richiesta si conclude con la comunicazione del suo esito e, se positivo, con l'indicazione delle modalita' di attivazione.
Attivazione del servizio.
L'attivazione dell'utenza di posta elettronica certificata per i cittadini ha luogo presso uffici pubblici o aperti al pubblico largamente diffusi sul territorio e dotati di connessione telematica, la cui tipologia e localizzazione e' resa pubblica attraverso mezzi di comunicazione di massa. L'elenco di tali uffici e' inoltre reperibile sul sito di richiesta del servizio.
I cittadini possono recarsi presso gli uffici abilitati all'attivazione a partire dalla data comunicata dal sito all'atto della registrazione entro e non oltre tre mesi a partire da tale data, muniti di un documento di riconoscimento valido e del documento recante il codice fiscale.
L'ufficio abilitato effettua la verifica della correttezza dei dati identificativi collegandosi al sito e, nel caso di verifica positiva, provvede alla stampa della richiesta che viene firmata dal richiedente dando cosi' luogo all'attivazione del servizio, anche tramite la consegna delle credenziali di accesso al medesimo.
L'ufficio abilitato provvede inoltre ad informare il richiedente, in modo compiuto e chiaro, sulle condizioni d'uso del servizio.
Utilizzo del servizio.
Il cittadino deve utilizzare il servizio attenendosi alle modalita' operative ed alle regole indicate sul sito.
L'uso del servizio e' personale e riservato. Non e' consentito accedere ad un'utenza per conto di terzi o cedere la propria utenza a terzi.
La password per l'accesso al servizio deve essere mantenuta segreta e modificata periodicamente seguendo le regole pubblicate sul sito.
Il cittadino puo' richiedere, attraverso funzioni rese disponibili dal sito, la notifica dell'avvenuta ricezione di un messaggio di posta elettronica certificata, mediante comunicazione verso un altro indirizzo di posta elettronica da lui prescelto. L'affidatario del servizio puo' rendere disponibili, secondo regole predefinite, funzionalita' addizionali utili per la gestione della corrispondenza, quali la notifica tramite sms, l'invio di comunicazioni in formato cartaceo, l'inoltro dei messaggi verso altre caselle di posta elettronica, la conservazione delle e-mail a lungo periodo, ecc.
All'indirizzo di posta elettronica certificata del cittadino possono essere associati uno o piu' recapiti a cui inviare le comunicazioni in forma cartacea, nei casi previsti, nonche' numeri di telefono sia fissi che mobili, numeri di fax, indirizzi di posta elettronica ed ogni altro strumento utile per comunicazioni inerenti il servizio. In caso di variazione, e' compito e responsabilita' del cittadino aggiornare tali riferimenti, anche utilizzando gli appositi servizi telematici di gestione del suo profilo personale.
Possono altresi' essere resi disponibili servizi di gestione del fascicolo individuale digitale concernente gli atti amministrativi relativi al rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione, nonche' altri servizi idonei ad assicurare una migliore funzionalita' della PEC. L'affidatario deve altresi' assicurare la gestione degli elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata rendendone disponibile la consultazione alle pubbliche amministrazioni.
L'affidatario deve mantenere traccia delle operazioni svolte sulla casella elettronica certificata ed adotta inoltre le opportune soluzioni tecniche organizzative che garantiscono la riservatezza, la sicurezza e l'integrita' nel tempo delle informazioni.
Recesso dal servizio.
In qualunque momento il cittadino puo' comunicare la sua volonta' di recedere dal servizio di posta elettronica certificata. La comunicazione e' effettuata, previa autenticazione, tramite un'apposita funzione del sito.
Il recesso comporta la cessazione del servizio e la conseguente cancellazione dagli elenchi contenenti gli indirizzi di posta elettronica certificata dei cittadini entro ventiquattro ore dall'avvenuta comunicazione del recesso.
In conseguenza del recesso, le comunicazioni tra il cittadino e la pubblica amministrazione si realizzano secondo le procedure tradizionali.
Libero Professionista, esercente la professione forense nel Foro di Brindisi, distretto Corte d'Appello di Lecce (Italy)- già Magistrato, abilitato innanzi alle Giurisdizioni Superiori (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale)
venerdì 29 maggio 2009
martedì 26 maggio 2009
Riforma della Pubblica Amministrazione (cd Brunetta)
La riforma Brunetta sulla pubblica amministrazione approda sul tavolo del Consiglio dei Ministri e viene approvata il 15 maggio 2009.
Questo è lo schema di decreto legislativo approvato:
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Schema di decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15 recante "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, ru 59" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 96, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 1 aprile 2006 n. 19S recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6* della L. 28 novembre 2005, n. 246";.
Vista la direttiva dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per le pari opportunità det 23 maggio 2007, pubblicata nella G,U. 27 luglio 2007, n. 173, recante "Misure per attuare la parità e le pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione c innovazione al Ministro senza portafoglio, on. prof Renato Brunetta';
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri in data ...
Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera a), 4, 5 e 6 della legge n, 15 del 2009, nonché il parere della, medesima Conferenza relativamente all'attuazione delle restanti disposizioni della citata legge nella seduta del ...;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri in data ...
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo
Questo è lo schema di decreto legislativo approvato:
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Schema di decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15 recante "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, ru 59" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 96, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 1 aprile 2006 n. 19S recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6* della L. 28 novembre 2005, n. 246";.
Vista la direttiva dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per le pari opportunità det 23 maggio 2007, pubblicata nella G,U. 27 luglio 2007, n. 173, recante "Misure per attuare la parità e le pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione c innovazione al Ministro senza portafoglio, on. prof Renato Brunetta';
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri in data ...
Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera a), 4, 5 e 6 della legge n, 15 del 2009, nonché il parere della, medesima Conferenza relativamente all'attuazione delle restanti disposizioni della citata legge nella seduta del ...;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri in data ...
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo
Finalmente interviene la Legge per chiarire la differenza tra il danno morale e il danno biologico
D.P.R. 03.03.2009 n° 37 , G.U. 22.04.2009 (Luigi Viola)
Il danno morale non può essere limitato nella portata degli artt. 138-139 del codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005); esso concerne ex artt. 2 e 3 Cost. la dignità umana. E' dunque diverso dal danno biologico, afferente la salute per malattia nel corpo e/o nella mente.
E' fondamentale l’art. 5 del suddetto D.P.R. 37/2009:
Art. 5.
Criteri per la determinazione dell'invalidita' permanente
1. Per l'accertamento delle percentuali di invalidita' si procede secondo i seguenti criteri e modalita':
a) la percentuale d'invalidita' permanente (IP), riferita alla capacita' lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore piu' favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidita' e relative modalita' d'uso approvate, in conformita' all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e della tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidita' permanente, riferite alla capacita' lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidita' o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidita' permanente non inferiore al cento per cento;
b) la percentuale del danno biologico (DB) e' determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entita' della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignita' della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale di invalidita' complessiva (IC), che in ogni caso non puo' superare la misura del cento per cento, e' data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidita' riferita alla capacita' lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 2009, n. 37
Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalita' di riconoscimento di particolari infermita' da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (09G0045)
(GU n. 93 del 22-4-2009)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare, l'articolo 2, commi 78 e 79;
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, in particolare, l'articolo 82;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
Visto il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56;
Visto il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 gennaio 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per missioni militari all'estero: le missioni, quali che ne siano gli scopi, svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
b) per teatro di conflitto: l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, e' stato o e' ancora presente personale delle Forze armate e delle Forze di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario;
c) per nano-particelle di metalli pesanti: un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, tra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densita' (indicativamente > 4000 Kg/m3), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), ed anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio).
Art. 2.
Principi generali e ambito di applicazione
1. In attuazione dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai soggetti indicati al comma 2, che abbiano contratto menomazioni all'integrita' psicofisica permanentemente invalidanti o a cui e' conseguito il decesso, delle quali l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico abbiano costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante, e' corrisposta l'elargizione di cui all'articolo 5, commi 1 e 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206.
2. I soggetti beneficiari dell'elargizione di cui al comma 1 sono:
a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni militari all'estero;
b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
d) i cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
e) i cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali e' conservato munizionamento pesante o esplosivo e nelle aree di cui alla lettera b). Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di un 1,5 km, circostante al perimetro delle basi militari o delle aree di cui alla lettera b);
f) il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso di decesso a seguito delle patologie di cui all'articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta ai beneficiari secondo i termini e le modalita' di cui agli articoli 3, 4 e 5, con riferimento ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1961 ed entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, sul territorio nazionale e all'estero.
Art. 3.
Procedure
1. Il Ministero della difesa provvede all'attribuzione dell'elargizione di cui all'articolo 2 ai soggetti colpiti dalle infermita' o patologie previste dal presente regolamento, ovvero ai superstiti aventi diritto.
2. Per il conferimento dell'elargizione, gli interessati presentano domanda al Ministero della difesa, Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, di seguito denominata: «Direzione generale», entro il termine perentorio di sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per gli eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento la domanda deve essere presentata entro i sei mesi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
3. Nel caso di cittadini italiani non residenti in Italia o temporaneamente domiciliati all'estero, la domanda e' inoltrata per il tramite dell'Ufficio consolare del luogo di residenza dell'interessato che provvede a trasmetterla con la documentazione occorrente alla Direzione generale.
4. Per i dipendenti pubblici le Amministrazioni di appartenenza possono procedere d'ufficio, trasmettendo la relativa documentazione alla Direzione generale, entro i termini di cui al comma 1.
5. La Direzione generale procede all'istruttoria ed alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, con riguardo alla situazione in essere dei superstiti aventi diritto, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal piu' remoto nel tempo, che hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermita' o patologie tumorali. In base ai predetti criteri e secondo le modalita' di cui agli articoli 4 e 5, viene predisposta una graduatoria unica dei beneficiari che viene aggiornata alle date del 31 marzo, 31 luglio e del 31 dicembre 2010, in relazione alla definizione delle ulteriori posizioni.
Art. 4.
Corresponsione dell'elargizione
1. L'elargizione di cui all'articolo 2, comma 1, e' corrisposta ai soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo un piano di riparto che tenga conto del numero dei beneficiari inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 3, qualora gli stessi non abbiano gia' beneficiato, per la medesima percentuale di invalidita', del corrispondente beneficio previsto dalle leggi citate all'articolo 2, commi 79 e 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'articolo 1, commi 562, 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Nel caso in cui venga accertata ai sensi del presente regolamento, una percentuale di invalidita' maggiore rispetto a quella gia' riconosciuta ai sensi delle citate norme, la stessa elargizione e' determinata per la differenza e la differenza e' inserita nel piano di riparto.
2. Ai fini del rispetto del divieto di cumulo di cui al comma 1, la Direzione generale si puo' avvalere della graduatoria di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.
3. In ogni caso, la misura pro capite dell'elargizione in favore degli invalidi e dei superstiti aventi titolo non puo' superare l'importo massimo della speciale elargizione in favore degli invalidi, come disciplinata dall'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206.
4. L'importo dell'elargizione corrisposta secondo il piano di riparto di cui al comma 1 e' portato in detrazione fino alla concorrenza dello stesso beneficio eventualmente spettante ai sensi delle norme di cui allo stesso comma 1, come perequato per le vittime del dovere e gli equiparati dall'articolo 34 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007.
Art. 5.
Criteri per la determinazione dell'invalidita' permanente
1. Per l'accertamento delle percentuali di invalidita' si procede secondo i seguenti criteri e modalita':
a) la percentuale d'invalidita' permanente (IP), riferita alla capacita' lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore piu' favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidita' e relative modalita' d'uso approvate, in conformita' all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e della tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidita' permanente, riferite alla capacita' lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidita' o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidita' permanente non inferiore al cento per cento;
b) la percentuale del danno biologico (DB) e' determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entita' della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignita' della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale di invalidita' complessiva (IC), che in ogni caso non puo' superare la misura del cento per cento, e' data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidita' riferita alla capacita' lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).
2. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno biologico e' determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. La percentuale del danno biologico, cosi' determinata, puo' essere aumentata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005, da parte dei competenti organismi sanitari di cui all'articolo 6, comma 3, del presente regolamento.
Art. 6.
Riconoscimento delle infermita' o patologie tumorali
1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio per i fattori e le circostanze indicate all'articolo 2, comma 1, delle infermita' o patologie tumorali permanentemente invalidanti, ovvero a cui consegua il decesso nei casi previsti dall'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007, e' effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
2. La Direzione generale provvede a ricevere le domande dei soggetti non dipendenti pubblici per l'attribuzione dell'elargizione di cui al presente regolamento. La stessa Direzione generale cura l'istruttoria delle domande, accertando presso le Forze armate o le Forze di polizia, ad ordinamento militare o civile, le circostanze di tempo e di luogo indicate dall'interessato, e redige un dettagliato rapporto avendo cura di far risultare se siano in corso procedimenti da parte dell'autorita' giudiziaria.
3. Le Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 165, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione e con le modalita' previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, esprimono il giudizio sanitario sulla percentualizzazione dell'invalidita'.
4. Le infermita' si considerano dipendenti da causa di servizio quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1.
5. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, accerta la dipendenza da causa di servizio secondo quanto previsto dal comma 4 e si pronuncia con parere da comunicare all'amministrazione entro quindici giorni.
6. Il parere di cui al comma 5 e' motivato, con particolare riferimento alla ricorrenza dei requisiti previsti dal comma 4, ed e' firmato dal presidente e dal segretario del Comitato.
7. Nell'esame delle pratiche in cui le infermita' non risultino ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato esprime contestualmente anche il parere motivato di cui al comma 6.
8. Per l'esame delle pratiche finalizzate alla concessione dei benefici di cui al presente regolamento, il Comitato e' integrato, di volta in volta, da un ufficiale superiore o da un funzionario scelti tra esperti della materia delle Forze armate o del Ministero dell'interno.
9. Sulle domande per le quali vengono accertati i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007, per i dipendenti del Ministero della difesa la Direzione generale adotta il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio nei confronti del personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, che abbiano contratto infermita' o patologie tumorali connesse all'esposizione o all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotti dalle esplosioni di materiale bellico. Per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, la Direzione generale provvede alla trasmissione degli atti alle amministrazioni competenti ai fini dell'adozione del provvedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte della stessa, propedeutico alla definizione della posizione del soggetto ai sensi dell'articolo 3, comma 5. Per i soggetti non dipendenti pubblici la Direzione generale, in conformita' al giudizio espresso dalle Commissioni mediche ospedaliere, nonche' al parere del Comitato di verifica di cui ai commi 3 e 5, adotta il provvedimento di attribuzione del beneficio e ne cura la liquidazione.
Art. 7.
Disposizioni particolari
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007, puo' essere utilizzata, fino all'importo massimo complessivo di tre milioni di euro, per l'effettuazione degli accertamenti sanitari e di carattere ambientale strumentali al riconoscimento della causa di servizio e all'attribuzione dell'elargizione prevista dal presente regolamento.
Art. 8.
Clausola di salvaguardia
1. Il Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente regolamento che devono risultare nei limiti delle risorse stanziate sul capitolo 1331 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per il triennio 2008-2010, ai sensi dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Cio' ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di spesa, dell'adozione delle conseguenti correzioni del regolamento medesimo per ricondurre la spesa complessiva entro i predetti limiti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 marzo 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Russa, Ministro della difesa
Maroni, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 400
Allegato 1
(previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a)
Tabella
=====================================================================
Tabella | Categoria | Percentuale invalidita'
=====================================================================
A | PRIMA | 100% - 91%
A | SECONDA | 90% - 81%
A | TERZA | 80% - 71%
A | QUARTA | 70% - 61%
A | QUINTA | 60% - 51%
A | SESTA | 50% - 41%
A | SETTIMA | 40% - 31%
A | OTTAVA | 30% - 21%
B | - | 20% - 1l%
Il danno morale non può essere limitato nella portata degli artt. 138-139 del codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005); esso concerne ex artt. 2 e 3 Cost. la dignità umana. E' dunque diverso dal danno biologico, afferente la salute per malattia nel corpo e/o nella mente.
E' fondamentale l’art. 5 del suddetto D.P.R. 37/2009:
Art. 5.
Criteri per la determinazione dell'invalidita' permanente
1. Per l'accertamento delle percentuali di invalidita' si procede secondo i seguenti criteri e modalita':
a) la percentuale d'invalidita' permanente (IP), riferita alla capacita' lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore piu' favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidita' e relative modalita' d'uso approvate, in conformita' all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e della tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidita' permanente, riferite alla capacita' lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidita' o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidita' permanente non inferiore al cento per cento;
b) la percentuale del danno biologico (DB) e' determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entita' della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignita' della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale di invalidita' complessiva (IC), che in ogni caso non puo' superare la misura del cento per cento, e' data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidita' riferita alla capacita' lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 2009, n. 37
Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalita' di riconoscimento di particolari infermita' da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (09G0045)
(GU n. 93 del 22-4-2009)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare, l'articolo 2, commi 78 e 79;
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, in particolare, l'articolo 82;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
Visto il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56;
Visto il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 gennaio 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per missioni militari all'estero: le missioni, quali che ne siano gli scopi, svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
b) per teatro di conflitto: l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, e' stato o e' ancora presente personale delle Forze armate e delle Forze di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario;
c) per nano-particelle di metalli pesanti: un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, tra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densita' (indicativamente > 4000 Kg/m3), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), ed anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio).
Art. 2.
Principi generali e ambito di applicazione
1. In attuazione dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai soggetti indicati al comma 2, che abbiano contratto menomazioni all'integrita' psicofisica permanentemente invalidanti o a cui e' conseguito il decesso, delle quali l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico abbiano costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante, e' corrisposta l'elargizione di cui all'articolo 5, commi 1 e 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206.
2. I soggetti beneficiari dell'elargizione di cui al comma 1 sono:
a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni militari all'estero;
b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
d) i cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
e) i cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali e' conservato munizionamento pesante o esplosivo e nelle aree di cui alla lettera b). Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di un 1,5 km, circostante al perimetro delle basi militari o delle aree di cui alla lettera b);
f) il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso di decesso a seguito delle patologie di cui all'articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta ai beneficiari secondo i termini e le modalita' di cui agli articoli 3, 4 e 5, con riferimento ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1961 ed entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, sul territorio nazionale e all'estero.
Art. 3.
Procedure
1. Il Ministero della difesa provvede all'attribuzione dell'elargizione di cui all'articolo 2 ai soggetti colpiti dalle infermita' o patologie previste dal presente regolamento, ovvero ai superstiti aventi diritto.
2. Per il conferimento dell'elargizione, gli interessati presentano domanda al Ministero della difesa, Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, di seguito denominata: «Direzione generale», entro il termine perentorio di sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per gli eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento la domanda deve essere presentata entro i sei mesi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
3. Nel caso di cittadini italiani non residenti in Italia o temporaneamente domiciliati all'estero, la domanda e' inoltrata per il tramite dell'Ufficio consolare del luogo di residenza dell'interessato che provvede a trasmetterla con la documentazione occorrente alla Direzione generale.
4. Per i dipendenti pubblici le Amministrazioni di appartenenza possono procedere d'ufficio, trasmettendo la relativa documentazione alla Direzione generale, entro i termini di cui al comma 1.
5. La Direzione generale procede all'istruttoria ed alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, con riguardo alla situazione in essere dei superstiti aventi diritto, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal piu' remoto nel tempo, che hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermita' o patologie tumorali. In base ai predetti criteri e secondo le modalita' di cui agli articoli 4 e 5, viene predisposta una graduatoria unica dei beneficiari che viene aggiornata alle date del 31 marzo, 31 luglio e del 31 dicembre 2010, in relazione alla definizione delle ulteriori posizioni.
Art. 4.
Corresponsione dell'elargizione
1. L'elargizione di cui all'articolo 2, comma 1, e' corrisposta ai soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo un piano di riparto che tenga conto del numero dei beneficiari inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 3, qualora gli stessi non abbiano gia' beneficiato, per la medesima percentuale di invalidita', del corrispondente beneficio previsto dalle leggi citate all'articolo 2, commi 79 e 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'articolo 1, commi 562, 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Nel caso in cui venga accertata ai sensi del presente regolamento, una percentuale di invalidita' maggiore rispetto a quella gia' riconosciuta ai sensi delle citate norme, la stessa elargizione e' determinata per la differenza e la differenza e' inserita nel piano di riparto.
2. Ai fini del rispetto del divieto di cumulo di cui al comma 1, la Direzione generale si puo' avvalere della graduatoria di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.
3. In ogni caso, la misura pro capite dell'elargizione in favore degli invalidi e dei superstiti aventi titolo non puo' superare l'importo massimo della speciale elargizione in favore degli invalidi, come disciplinata dall'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206.
4. L'importo dell'elargizione corrisposta secondo il piano di riparto di cui al comma 1 e' portato in detrazione fino alla concorrenza dello stesso beneficio eventualmente spettante ai sensi delle norme di cui allo stesso comma 1, come perequato per le vittime del dovere e gli equiparati dall'articolo 34 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007.
Art. 5.
Criteri per la determinazione dell'invalidita' permanente
1. Per l'accertamento delle percentuali di invalidita' si procede secondo i seguenti criteri e modalita':
a) la percentuale d'invalidita' permanente (IP), riferita alla capacita' lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore piu' favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidita' e relative modalita' d'uso approvate, in conformita' all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e della tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidita' permanente, riferite alla capacita' lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidita' o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidita' permanente non inferiore al cento per cento;
b) la percentuale del danno biologico (DB) e' determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entita' della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignita' della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale di invalidita' complessiva (IC), che in ogni caso non puo' superare la misura del cento per cento, e' data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidita' riferita alla capacita' lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).
2. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno biologico e' determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. La percentuale del danno biologico, cosi' determinata, puo' essere aumentata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005, da parte dei competenti organismi sanitari di cui all'articolo 6, comma 3, del presente regolamento.
Art. 6.
Riconoscimento delle infermita' o patologie tumorali
1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio per i fattori e le circostanze indicate all'articolo 2, comma 1, delle infermita' o patologie tumorali permanentemente invalidanti, ovvero a cui consegua il decesso nei casi previsti dall'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007, e' effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
2. La Direzione generale provvede a ricevere le domande dei soggetti non dipendenti pubblici per l'attribuzione dell'elargizione di cui al presente regolamento. La stessa Direzione generale cura l'istruttoria delle domande, accertando presso le Forze armate o le Forze di polizia, ad ordinamento militare o civile, le circostanze di tempo e di luogo indicate dall'interessato, e redige un dettagliato rapporto avendo cura di far risultare se siano in corso procedimenti da parte dell'autorita' giudiziaria.
3. Le Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 165, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione e con le modalita' previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, esprimono il giudizio sanitario sulla percentualizzazione dell'invalidita'.
4. Le infermita' si considerano dipendenti da causa di servizio quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1.
5. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, accerta la dipendenza da causa di servizio secondo quanto previsto dal comma 4 e si pronuncia con parere da comunicare all'amministrazione entro quindici giorni.
6. Il parere di cui al comma 5 e' motivato, con particolare riferimento alla ricorrenza dei requisiti previsti dal comma 4, ed e' firmato dal presidente e dal segretario del Comitato.
7. Nell'esame delle pratiche in cui le infermita' non risultino ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato esprime contestualmente anche il parere motivato di cui al comma 6.
8. Per l'esame delle pratiche finalizzate alla concessione dei benefici di cui al presente regolamento, il Comitato e' integrato, di volta in volta, da un ufficiale superiore o da un funzionario scelti tra esperti della materia delle Forze armate o del Ministero dell'interno.
9. Sulle domande per le quali vengono accertati i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007, per i dipendenti del Ministero della difesa la Direzione generale adotta il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio nei confronti del personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, che abbiano contratto infermita' o patologie tumorali connesse all'esposizione o all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotti dalle esplosioni di materiale bellico. Per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, la Direzione generale provvede alla trasmissione degli atti alle amministrazioni competenti ai fini dell'adozione del provvedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte della stessa, propedeutico alla definizione della posizione del soggetto ai sensi dell'articolo 3, comma 5. Per i soggetti non dipendenti pubblici la Direzione generale, in conformita' al giudizio espresso dalle Commissioni mediche ospedaliere, nonche' al parere del Comitato di verifica di cui ai commi 3 e 5, adotta il provvedimento di attribuzione del beneficio e ne cura la liquidazione.
Art. 7.
Disposizioni particolari
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007, puo' essere utilizzata, fino all'importo massimo complessivo di tre milioni di euro, per l'effettuazione degli accertamenti sanitari e di carattere ambientale strumentali al riconoscimento della causa di servizio e all'attribuzione dell'elargizione prevista dal presente regolamento.
Art. 8.
Clausola di salvaguardia
1. Il Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente regolamento che devono risultare nei limiti delle risorse stanziate sul capitolo 1331 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per il triennio 2008-2010, ai sensi dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Cio' ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di spesa, dell'adozione delle conseguenti correzioni del regolamento medesimo per ricondurre la spesa complessiva entro i predetti limiti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 marzo 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Russa, Ministro della difesa
Maroni, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 400
Allegato 1
(previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a)
Tabella
=====================================================================
Tabella | Categoria | Percentuale invalidita'
=====================================================================
A | PRIMA | 100% - 91%
A | SECONDA | 90% - 81%
A | TERZA | 80% - 71%
A | QUARTA | 70% - 61%
A | QUINTA | 60% - 51%
A | SESTA | 50% - 41%
A | SETTIMA | 40% - 31%
A | OTTAVA | 30% - 21%
B | - | 20% - 1l%
lunedì 25 maggio 2009
Contenzioso Tributario, indirizzi operativi dell'Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate, circolare 15 maggio 2009, n. 24
Oggetto: Prevenzione e contrasto all'evasione - Anno 2009 - Indirizzi operativi in materia di contenzioso tributario
INDICE
1. Premessa
2. Miglioramento della sostenibilità della pretesa tributaria
2.1 Gli istituti deflativi del contenzioso
2.2 Costituzione in giudizio
2.3 Partecipazione alle udienze
2.4 Esame, esecuzione ed eventuale impugnazione delle pronunce giurisdizionali
3. Obiettivi di produzione
3.1 Obiettivi del budget di produzione
3.2 Obiettivi operativi
4. Progetto "Qualità del contenzioso tributario"
5. Controllo
1. Premessa
Con nota prot. n. 2009/1331 del 13 gennaio 2009 è stato comunicato alle strutture territoriali che, per assicurare continuità all'azione di difesa degli interessi erariali e nell'attesa della formalizzazione degli obiettivi di budget per l'esercizio 2009, restavano provvisoriamente confermati tutti gli indirizzi operativi di cui alla circolare n. 29/E del 28 marzo 2008.
Con la presente circolare si definiscono gli indirizzi operativi per il 2009 in materia di contenzioso tributario, tenendo conto dell'atto di indirizzo ministeriale per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2009 - 2011 (di seguito, atto di indirizzo) e degli indicatori del budget di produzione assegnati.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del regolamento di amministrazione - secondo cui le Direzioni regionali esercitano funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti degli Uffici dipendenti e svolgono attività operative di particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi, dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - i Direttori regionali daranno attuazione agli indirizzi contenuti nella presente, trasmettendo alla scrivente per conoscenza i relativi atti inviati agli Uffici.
2. Miglioramento della sostenibilità della pretesa tributaria
Le strutture territoriali devono assicurare una corretta ed efficace difesa in giudizio degli interessi erariali, garantendo tutti gli adempimenti richiesti dalle norme processual-tributarie, con particolare attenzione al valore della lite ed ai principi di diritto in discussione. Va tenuto presente che il miglioramento degli esiti delle controversie rappresenta l'obiettivo fondamentale dell'attività contenziosa, considerati fra l'altro i conseguenti effetti favorevoli sulla crescita generale del gettito. Inoltre, la sistematica, completa e sollecita iscrizione a ruolo a titolo provvisorio e definitivo consente di accelerare la riscossione.
Si evidenzia che il giudizio tributario instaurato dal contribuente impone alle strutture territoriali dell'Agenzia una serie di adempimenti di cui non si può omettere lo svolgimento in quanto espressamente previsti dalla normativa.
Questa peculiarità del contenzioso tributario ne determina anche il carattere prioritario rispetto ad altre attività non obbligatorie sotto l'aspetto della tutela degli interessi erariali.
L'atto di indirizzo prevede che "la gestione tributaria sarà rivolta al perseguimento di obiettivi comuni di miglioramento dell'azione amministrativa, in coerenza con le disposizioni attuative della manovra finanziaria per l'anno 2009".
In particolare, per quanto riguarda il contenzioso tributario viene specificato che "il successo nella difesa in giudizio degli interessi erariali, in particolar modo con riferimento alle controversie ad elevata rilevanza giuridica ed economica, sarà garantito attraverso l'incremento del livello di professionalità, il potenziamento degli strumenti di monitoraggio ed analisi del contenzioso e la sistematica e tempestiva partecipazione alle pubbliche udienze in rappresentanza dell'amministrazione".
In tale ottica si collocano, fra l'altro, le recenti modifiche apportate al Regolamento di amministrazione che hanno dato avvio alla riorganizzazione dell'Agenzia con l'istituzione delle Direzioni provinciali quali strutture destinate a sostituire gli Uffici locali, assorbendone le competenze.
Con provvedimento prot. n. 2008/191630 del 24 dicembre 2008 del Direttore dell'Agenzia è stato stabilito che le Direzioni provinciali sono articolate in uno o più Uffici territoriali e un Ufficio controlli, al cui interno è prevista una specifica Area legale, che cura il contenzioso relativo agli atti della Direzione provinciale.
L'Area legale della Direzione provinciale e, fino alla sua attivazione, il team di assistenza legale (ovvero - negli Uffici di ridotte dimensioni in cui il team non è stato costituito - comunque un apposito gruppo di funzionari incaricati dell'attività contenziosa, eventualmente inserito anche all'interno di un solo team integrato di controllo) dell'Ufficio locale, oltre alla difesa in giudizio, in relazione agli atti impugnati svolgono le attività istruttorie concernenti:
- il riesame in sede di autotutela;
- la conciliazione giudiziale;
- la determinazione degli importi da riscuotere in pendenza di giudizio ed a conclusione dello stesso ovvero da rimborsare e, più in generale, la sollecita esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
Le predette articolazioni interne seguono anche gli adempimenti relativi ai processi diversi da quelli tributari.
Inoltre, ai sensi dei commi da 9 a 14 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e del comma 3 dell'articolo 4 del Regolamento di amministrazione, a decorrere dal 1 gennaio 2009 è stata attribuita alle Direzioni regionali l'attività di controllo e relativo contenzioso nei confronti dei soggetti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a cento milioni di euro. All'interno della Direzione regionale l'attività contenziosa è attribuita all'Ufficio contenzioso, come da istruzioni fornite con nota prot. N. 2009/15441 del 5 marzo 2009, consultabile nella sezione "Contenzioso" > "Prassi operativa" della intranet dell'Agenzia (PAGE).
Occorre, infine, considerare l'accelerazione dei processi in Commissione tributaria centrale derivante dall'istituzione delle sezioni regionali previste dai commi 351 e 352 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con conseguente incremento delle incombenze a carico delle strutture territoriali dell'Agenzia.
In proposito, le linee generali della gestione tributaria dell'atto di indirizzo prevedono che "al fine di conseguire livelli crescenti di efficienza nell'ambito della gestione del sistema tributario complessivo, sarà assicurata, inoltre, la rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale, secondo quanto previsto dal D.M. 20 marzo 2008 e in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".
2.1 Gli istituti deflativi del contenzioso
L'atto di indirizzo prevede che "sarà intrapresa ogni iniziativa diretta alla diminuzione della conflittualità nei rapporti con i contribuenti mediante il diffuso ricorso agli istituti deflativi del contenzioso".
Per quanto riguarda la gestione del contenzioso tributario, l'azione delle strutture territoriali deve favorire l'utilizzo - qualora ne ricorrano i presupposti - dell'autotutela e della conciliazione giudiziale.
Prima della predisposizione delle controdeduzioni, va valutato il grado di sostenibilità della pretesa, tenendo conto dei motivi di ricorso, al fine di verificare l'eventuale esistenza dei presupposti per l'autotutela o la conciliazione giudiziale, totali o parziali.
Qualora sia stato inutilmente instaurato il contraddittorio con il contribuente ai fini dell'accertamento con adesione, l'opportunità di addivenire alla conciliazione giudiziale va valutata con riguardo soprattutto ai fatti nuovi o alle circostanze prima non rappresentate adeguatamente.
Si evidenzia che la consapevolezza da parte del contribuente che l'Agenzia difende efficacemente in giudizio l'atto impugnato rappresenta un motivo rilevante ai fini della decisione di avvalersi degli istituti che evitano il contenzioso, vale a dire l'adesione al processo verbale di constatazione o agli inviti al contraddittorio, la rinuncia all'impugnazione dell'atto impositivo, l'accertamento con adesione.
Inoltre, le diverse forme di interpello e consulenza giuridica contribuiscono a prevenire ed evitare il contenzioso, permettendo al contribuente di conoscere preventivamente la posizione dell'Agenzia e, quindi, di applicare correttamente la norma tributaria.
2.2 Costituzione in giudizio
La difesa erariale si concretizza principalmente nella predisposizione di controdeduzioni tempestive ed esaurienti, idonee a contestare in modo specifico tutti i motivi di ricorso, allegando la relativa documentazione probatoria.
Le Direzioni regionali provvedono a monitorare lo stato delle costituzioni in giudizio arretrate, comprese quelle eventualmente generate nell'esercizio in corso. Nel caso vengano rilevate situazioni di criticità, le predette strutture di vertice regionale intervengono mettendo in atto adeguate azioni correttive quali, ad esempio, piani straordinari di smaltimento.
Si evidenzia che il raggiungimento del risultato atteso in termini di qualità ed efficacia non si esaurisce con la costituzione in giudizio, ma richiede l'eventuale deposito di ulteriori atti e documenti qualora intervengano fatti nuovi. A tal fine si ricorda che il collegamento telematico con la banca dati delle Commissioni tributarie consente di rilevare tempestivamente i depositi di ulteriori atti della controparte.
Qualora il contribuente abbia richiesto la sospensione dell'esecuzione dell'atto (art. 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992), l'Ufficio prende posizione al riguardo in sede di controdeduzioni o con separate memorie, valutando l'opportunità di chiedere che la sospensione sia subordinata alla prestazione di idonea garanzia.
Per quanto riguarda i ricorsi per cassazione notificati dai contribuenti si rinvia alle istruzioni di cui alla nota prot. n. 2008/158987 del 14 gennaio 2009.
2.3 Partecipazione alle udienze
Nei giudizi di rilevante interesse economico o giuridico va richiesta la discussione in pubblica udienza, sempre che, ovviamente, tale istanza non sia stata già avanzata dal contribuente.
Va garantita la sistematica e qualificata partecipazione alle pubbliche udienze al fine di rappresentare efficacemente al collegio giudicante le ragioni dell'Agenzia.
Come già anticipato, il carattere fondamentale dell'adempimento in parola viene richiamato specificatamente nell'atto di indirizzo, il quale, nel fissare le direttive generali per il miglioramento dell'azione amministrativa, prevede "la sistematica e tempestiva partecipazione alle pubbliche udienze in rappresentanza dell'amministrazione".
Al termine dell'udienza, il funzionario che vi ha preso parte dovrà presentare al Dirigente di riferimento una breve relazione sui contenuti più rilevanti della discussione e, in particolare, sul proprio intervento.
Una costante e qualificata partecipazione deve essere assicurata non solo alle udienze pubbliche, ma anche alle camere di consiglio relative ai procedimenti cautelari di cui al citato articolo 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992, attribuendo priorità alle liti di maggiore valore economico; spesso, infatti, la concessione o meno della sospensione dell'atto impugnato può influenzare la successiva decisione di merito.
La partecipazione deve essere garantita anche alle udienze di discussione fissate dalle sezioni regionali della Commissione tributaria centrale.
2.4 Esame, esecuzione ed eventuale impugnazione delle pronunce giurisdizionali
Le pronunce giurisdizionali vanno esaminate immediatamente dopo il loro deposito, al fine della sollecita esecuzione degli adempimenti conseguenti, in particolare in materia di iscrizione a ruolo a titolo provvisorio o definitivo ovvero di rimborso. Vanno evitati giudizi di ottemperanza, esecuzioni forzate ed ulteriori aggravi, anche per quanto riguarda le spese di giudizio.
In riferimento alle pronunce sfavorevoli in tutto o in parte all'Agenzia, la qualità della gestione tributaria si realizza attraverso l'esame sollecito e puntuale delle decisioni al fine di garantire la valutazione tempestiva ed approfondita dei profili di impugnazione ovvero di acquiescenza.
Si ribadisce che gli atti interni di acquiescenza vanno sinteticamente motivati, protocollati, datati e sottoscritti dal Direttore della Direzione provinciale o dell'Ufficio locale o suo delegato.
Per quanto riguarda le richieste di ricorso per cassazione, resta fermo che l'invio all'Avvocatura generale dello Stato va effettuato esclusivamente dalla Direzione regionale, pur non costituendo più tale modalità di trasmissione uno specifico indicatore del budget di produzione.
Si richiamano in proposito le istruzioni di cui alla nota prot. n. 2002/142165 del 27 dicembre 2002, reperibile nella sezione Contenzioso > Prassi operativa della intranet dell'Agenzia (PAGE).
3. Obiettivi di produzione
Come già detto, con nota prot. n. 2009/1331 del 13 gennaio 2009 sono stati forniti i primi indirizzi operativi per assicurare continuità all'azione di difesa degli interessi erariali.
Con nota prot. n. 2009/22061 del 4 marzo 2009 sono state fornite indicazioni ai fini della programmazione delle attività e dell'individuazione del relativo fabbisogno di risorse umane da destinare nel 2009 al contenzioso tributario, in modo che le stesse risorse siano sufficienti ad assicurare, oltre che la realizzazione dei volumi di produzione attesi per il 2009, il miglioramento della qualità dell'azione difensiva.
Con nota prot. n. 2009/56159 del 9 aprile 2009 sono stati assegnati gli obiettivi del budget di produzione "... al fine di garantire un efficace presidio degli obiettivi, compatibilmente con quanto definito dalla convenzione triennale fra il Ministero dell'economia ed Agenzia delle entrate per gli anni 2009-2011".
Di seguito si esaminano gli obiettivi assegnati in materia di contenzioso tributario e vengono, altresì, definiti nel dettaglio gli ulteriori obiettivi operativi.
Per l'Abruzzo gli obiettivi in materia di contenzioso tributario per lo più si adattano automaticamente ai provvedimenti straordinari conseguenti ai recenti eventi sismici.
3.1 Obiettivi del budget di produzione
In continuità con lo scorso anno vengono confermati per il 2009 i seguenti indicatori:
- costituzioni in giudizio in Commissione tributaria provinciale (CTP) sui ricorsi notificati dai contribuenti dal 1 novembre 2008 al 31 ottobre 2009 con valore economico in Commissione tributaria contestazione inferiore ad € 100.000 (obiettivo 98%);
- costituzioni in giudizio tempestive in CTP sui ricorsi notificati dai contribuenti dal 1 novembre 2008 al 31 ottobre 2009 con valore economico in contestazione superiore o uguale ad € 100.000 (obiettivo 100%);
- costituzioni in giudizio in Commissione tributaria regionale (CTR) sui ricorsi notificati dai contribuenti dal 1 novembre 2008 al 31 ottobre 2009 con valore economico in contestazione inferiore ad € 100.000 (obiettivo 98%);
- costituzioni in giudizio tempestive in CTR sui ricorsi notificati dai contribuenti dal 1 novembre 2008 al 31 ottobre 2009 con valore economico in contestazione superiore o uguale ad € 100.000 (obiettivo 100%);
- controversie con valore economico inferiore ad € 5.000 discusse in pubblica udienza con la partecipazione dell'Ufficio, al netto di quelle a cui non si è partecipato per rinvio, cessazione della materia del contendere o altre ipotesi di estinzione del giudizio (obiettivo 85%);
- controversie con valore economico superiore o uguale ad € 5.000 discusse in pubblica udienza con la partecipazione dell'Ufficio, al netto di quelle a cui non si è partecipato per rinvio, cessazione della materia del contendere o altre ipotesi di estinzione del giudizio (obiettivo 98%);
- autorizzazioni alla proposizione dell'appello rilasciate o denegate dalle Direzioni regionali almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di impugnazione (obiettivo 98%);
Come anticipato con la predetta nota prot. n. 2009/1331 del 13 gennaio 2009, sono stati inoltre assegnati i seguenti due nuovi indicatori:
- invio all'Avvocatura generale dello Stato della relazione per il controricorso in cassazione e per l'eventuale ricorso incidentale entro 20 giorni dalla data in cui è avvenuta la prima notifica del ricorso per cassazione (obiettivo 100%);
- esecuzione - entro 120 giorni dalla data in cui si verifica il relativo presupposto - dell'iscrizione a ruolo conseguente ad avvisi di accertamento imposte dirette ed IVA oggetto di giudizio davanti alle commissioni tributarie (obiettivo 80%).
Con riferimento a quest'ultimo indicatore, si precisa che gli Uffici devono emettere i ruoli conseguenti ad avvisi di accertamento imposte dirette ed IVA oggetto di giudizio davanti alle commissioni tributarie entro 120 giorni dalla data in cui si verifica il presupposto per l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio o definitivo, costituito, a titolo esemplificativo:
- dalla notifica del ricorso del contribuente;
- dal ricevimento della comunicazione del decreto di inammissibilità del ricorso o di estinzione del processo oppure del dispositivo della sentenza della Commissione tributaria; in caso di mancato ricevimento della comunicazione, i 120 giorni decorrono dalla data di deposito;
- dal passaggio in giudicato della pronuncia.
3.2 Obiettivi operativi
L'atto di indirizzo pone particolare attenzione al "potenziamento degli strumenti di monitoraggio ed analisi del contenzioso" al fine di garantire "il successo della difesa in giudizio degli interessi erariali".
Si ribadisce, quindi, che la difesa degli interessi erariali non può prescindere da un costante aggiornamento della base informativa automatizzata del contenzioso, che va assicurato tramite l'utilizzo sistematico, completo e tempestivo delle applicazioni informatiche, il cui corretto impiego, oltre a costituire un insostituibile ed obbligatorio strumento di ausilio alla gestione dei singoli giudizi, consente anche di disporre di una banca dati del contenzioso attendibile, in funzione, fra l'altro, delle attività di pianificazione, monitoraggio ed analisi della complessiva gestione del contenzioso.
In considerazione di ciò, vengono confermati i seguenti obiettivi operativi:
- acquisizione al sistema di automazione del 100% dei ricorsi CTP e in CTR entro 30 giorni dalla data di notifica. Per i ricorsi per cassazione proposti dal contribuente il predetto termine è di 15 (1) giorni;
- acquisizione al sistema del 100% delle sentenze di primo e secondo grado entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del dispositivo. Per i decreti di cui all'art. 27 del D.lgs. n. 546 del 1992 il predetto termine è di 20 giorni dalla data di ricevimento;
- acquisizione al sistema della data e del numero di protocollo del 100% degli atti di acquiescenza (ovviamente protocollati e sottoscritti prima della scadenza del termine di impugnazione) relativi a sentenze di CTP e CTR totalmente o parzialmente sfavorevoli all'Agenzia; tale adempimento va espletato entro 30 giorni dalla data di protocollazione dell'atto di acquiescenza;
- tempestiva costituzione in giudizio in CTP per almeno il 90% (2) dei ricorsi - con un valore economico in contestazione inferiore al limite fissato a budget (pari ad euro 100.000) - notificati dai contribuenti dal 1 novembre 2008 al 31 ottobre 2009;
- tempestiva costituzione in giudizio in CTR per almeno il 90% (3) dei ricorsi - con un valore economico in contestazione inferiore al limite fissato a budget (pari ad euro 100.000) - notificati dai contribuenti dal 1 novembre 2008 al 31 ottobre 2009;
- assicurare che vengano riassegnati il 100% dei giudizi di competenza della Direzione provinciale o dell'Ufficio locale che dal sistema informativo risultano ancora in carico ai soppressi Uffici distrettuali delle imposte dirette, dell'imposta sul valore aggiunto e del registro;
- incremento degli esiti favorevoli in CTP ed in CTR in riferimento ai ricorsi avverso atti di accertamento. Il miglioramento è valutato a consuntivo rispetto alla media percentuale registrata nel biennio precedente. Il rapporto fra esiti favorevoli ed esiti sfavorevoli non è calcolato in base al numero delle decisioni, ma in base ai valori complessivi in contestazione (valori delle controversie) confermati dalla CTP o dalla CTR (esiti favorevoli) ovvero annullati (esiti sfavorevoli). Si precisa che sono presi in considerazione anche gli accoglimenti parziali dei ricorsi in primo grado ed in appello, inserendo fra gli esiti favorevoli gli importi confermati e fra quelli sfavorevoli gli importi oggetto di parziale annullamento dell'atto impugnato. Il risultato minimo atteso da ciascun Ufficio locale e Direzione provinciale è costituito dall'incremento di almeno il 2% sia in CTP che in CTR nel caso in cui il risultato ottenuto nel biennio precedente sia al di sotto della media nazionale, rispettivamente pari a 55,2% e 53%, e dell'1% negli altri casi.
Si precisa che quest'ultimo indicatore è stato introdotto a titolo sperimentale nel 2008 e viene ora confermato a regime, tenuto conto anche della specifica direttiva contenuta nell'atto di indirizzo in materia di "successo della difesa in giudizio degli interessi erariali, in particolar modo con riferimento alle controversie ad elevata rilevanza giuridica ed economica".
In caso di mancato raggiungimento, la Direzione regionale ne analizza le cause e, all'esito, mette in atto opportune azioni correttive.
Viene altresì confermato a regime il seguente indicatore:
- inoltro tempestivo all'Avvocatura generale dello Stato delle richieste di ricorso per cassazione. L'indicatore tiene conto dei tempi di invio delle richieste di ricorso per cassazione previsti dal protocollo d'intesa tra Agenzia delle entrate e Avvocatura generale dello Stato, sottoscritto in data 20 giugno 2007. In particolare, le Direzioni regionali devono, in caso di sentenza (4) di secondo grado notificata, inviare il 90% delle richieste di ricorso per cassazione all'Avvocatura generale dello Stato almeno 32 giorni prima della scadenza del termine di impugnazione. Con la stessa percentuale dette richieste vanno invece inviate entro 10 mesi dalla data di deposito della sentenza (5) non notificata.
4. Progetto "Qualità del contenzioso tributario"
In relazione agli aspetti qualitativi delle attività svolte dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici locali per la gestione delle varie fasi dei processi tributari, si conferma la prosecuzione del progetto "Qualità del contenzioso tributario" (di seguito, progetto), avviato il 1 aprile 2008, con l'obiettivo di aumentare gli esiti favorevoli delle controversie di maggior valore economico.
I risultati conseguiti lo scorso anno, relativi ovviamente ad un numero esiguo di pronunce depositate, delineano un quadro positivo che induce a ritenere opportuna la prosecuzione del progetto con riferimento anche al secondo grado di giudizio.
Di conseguenza, le Direzioni regionali continueranno ad operare secondo le modalità di cui alla circolare 29/E del 28 marzo 2008 e successive istruzioni attuative, effettuando una costante azione di monitoraggio e di assistenza che assicuri interventi diretti e tempestivi volti a migliorare l'azione difensiva sotto l'aspetto dell'efficacia della difesa e dell'uniformità di comportamento.
Il compito della Direzione regionale è essenzialmente quello di migliorare l'azione difensiva svolta dagli Uffici mediante un controllo mirato e preventivo sulla correttezza e tempestività degli adempimenti processuali nonché sulla qualità degli atti difensivi relativi ad un campione significativo di controversie.
Per l'approfondimento di problematiche relative all'attuazione e allo sviluppo del progetto, le Direzioni regionali valutano gli spazi di miglioramento, rilevano le criticità emerse e le soluzioni prospettate, trattando in dettaglio tutti gli aspetti relativi alle fasi successive del progetto, non esclusi gli strumenti di ausilio rappresentati dalle applicazioni informatiche.
Al fine di monitorare lo stato di avanzamento delle relative attività e i risultati conseguiti, le Direzioni regionali inviano entro il 30 ottobre 2009 una relazione comprensiva delle schede nelle quali riportare i dati concernenti sia il monitoraggio "formale" che l'assistenza "sostanziale" previsti dalla nota prot. n. 2008/93203 del 20 giugno 2008, con riferimento alle attività svolte fino al 30 settembre 2009. La relazione di fine anno e le relative schede vanno inviate entro il 15 marzo 2010.
5. Controllo
Le Direzioni regionali svolgono un'adeguata e mirata attività di controllo sul livello di avanzamento degli obiettivi di cui alla presente circolare e sulla correttezza ed efficacia degli adempimenti svolti da tutte le strutture territoriali, tenendo conto delle istruzioni che precedono e con particolare attenzione:
- al rispetto del predetto termine di 120 giorni per l'iscrizione a ruolo;
- alla tempestiva costituzione in giudizio;
- alla partecipazione alle udienze pubbliche, in relazione soprattutto a quelle con valore della lite superiore a 5.000 euro;
- alla sistematicità e tempestività dell'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali;
- alle acquiescenze ai provvedimenti giurisdizionali;
- ai giudizi di ottemperanza, al fine di verificare i motivi per cui non è stata eseguita tempestivamente la pronuncia;
- alla completezza ed effettiva corrispondenza allo stato dello svolgimento del processo dei dati inseriti nel sistema informativo.
Tutte le comunicazioni delle Direzioni regionali relative alla presente vanno trasmesse esclusivamente mediante posta elettronica al seguente indirizzo: dc.nc.applicazioniemonitor.cont@agenziaentrate.it.
Oggetto: Prevenzione e contrasto all'evasione - Anno 2009 - Indirizzi operativi in materia di contenzioso tributario
INDICE
1. Premessa
2. Miglioramento della sostenibilità della pretesa tributaria
2.1 Gli istituti deflativi del contenzioso
2.2 Costituzione in giudizio
2.3 Partecipazione alle udienze
2.4 Esame, esecuzione ed eventuale impugnazione delle pronunce giurisdizionali
3. Obiettivi di produzione
3.1 Obiettivi del budget di produzione
3.2 Obiettivi operativi
4. Progetto "Qualità del contenzioso tributario"
5. Controllo
1. Premessa
Con nota prot. n. 2009/1331 del 13 gennaio 2009 è stato comunicato alle strutture territoriali che, per assicurare continuità all'azione di difesa degli interessi erariali e nell'attesa della formalizzazione degli obiettivi di budget per l'esercizio 2009, restavano provvisoriamente confermati tutti gli indirizzi operativi di cui alla circolare n. 29/E del 28 marzo 2008.
Con la presente circolare si definiscono gli indirizzi operativi per il 2009 in materia di contenzioso tributario, tenendo conto dell'atto di indirizzo ministeriale per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2009 - 2011 (di seguito, atto di indirizzo) e degli indicatori del budget di produzione assegnati.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del regolamento di amministrazione - secondo cui le Direzioni regionali esercitano funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti degli Uffici dipendenti e svolgono attività operative di particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi, dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - i Direttori regionali daranno attuazione agli indirizzi contenuti nella presente, trasmettendo alla scrivente per conoscenza i relativi atti inviati agli Uffici.
2. Miglioramento della sostenibilità della pretesa tributaria
Le strutture territoriali devono assicurare una corretta ed efficace difesa in giudizio degli interessi erariali, garantendo tutti gli adempimenti richiesti dalle norme processual-tributarie, con particolare attenzione al valore della lite ed ai principi di diritto in discussione. Va tenuto presente che il miglioramento degli esiti delle controversie rappresenta l'obiettivo fondamentale dell'attività contenziosa, considerati fra l'altro i conseguenti effetti favorevoli sulla crescita generale del gettito. Inoltre, la sistematica, completa e sollecita iscrizione a ruolo a titolo provvisorio e definitivo consente di accelerare la riscossione.
Si evidenzia che il giudizio tributario instaurato dal contribuente impone alle strutture territoriali dell'Agenzia una serie di adempimenti di cui non si può omettere lo svolgimento in quanto espressamente previsti dalla normativa.
Questa peculiarità del contenzioso tributario ne determina anche il carattere prioritario rispetto ad altre attività non obbligatorie sotto l'aspetto della tutela degli interessi erariali.
L'atto di indirizzo prevede che "la gestione tributaria sarà rivolta al perseguimento di obiettivi comuni di miglioramento dell'azione amministrativa, in coerenza con le disposizioni attuative della manovra finanziaria per l'anno 2009".
In particolare, per quanto riguarda il contenzioso tributario viene specificato che "il successo nella difesa in giudizio degli interessi erariali, in particolar modo con riferimento alle controversie ad elevata rilevanza giuridica ed economica, sarà garantito attraverso l'incremento del livello di professionalità, il potenziamento degli strumenti di monitoraggio ed analisi del contenzioso e la sistematica e tempestiva partecipazione alle pubbliche udienze in rappresentanza dell'amministrazione".
In tale ottica si collocano, fra l'altro, le recenti modifiche apportate al Regolamento di amministrazione che hanno dato avvio alla riorganizzazione dell'Agenzia con l'istituzione delle Direzioni provinciali quali strutture destinate a sostituire gli Uffici locali, assorbendone le competenze.
Con provvedimento prot. n. 2008/191630 del 24 dicembre 2008 del Direttore dell'Agenzia è stato stabilito che le Direzioni provinciali sono articolate in uno o più Uffici territoriali e un Ufficio controlli, al cui interno è prevista una specifica Area legale, che cura il contenzioso relativo agli atti della Direzione provinciale.
L'Area legale della Direzione provinciale e, fino alla sua attivazione, il team di assistenza legale (ovvero - negli Uffici di ridotte dimensioni in cui il team non è stato costituito - comunque un apposito gruppo di funzionari incaricati dell'attività contenziosa, eventualmente inserito anche all'interno di un solo team integrato di controllo) dell'Ufficio locale, oltre alla difesa in giudizio, in relazione agli atti impugnati svolgono le attività istruttorie concernenti:
- il riesame in sede di autotutela;
- la conciliazione giudiziale;
- la determinazione degli importi da riscuotere in pendenza di giudizio ed a conclusione dello stesso ovvero da rimborsare e, più in generale, la sollecita esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
Le predette articolazioni interne seguono anche gli adempimenti relativi ai processi diversi da quelli tributari.
Inoltre, ai sensi dei commi da 9 a 14 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e del comma 3 dell'articolo 4 del Regolamento di amministrazione, a decorrere dal 1 gennaio 2009 è stata attribuita alle Direzioni regionali l'attività di controllo e relativo contenzioso nei confronti dei soggetti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a cento milioni di euro. All'interno della Direzione regionale l'attività contenziosa è attribuita all'Ufficio contenzioso, come da istruzioni fornite con nota prot. N. 2009/15441 del 5 marzo 2009, consultabile nella sezione "Contenzioso" > "Prassi operativa" della intranet dell'Agenzia (PAGE).
Occorre, infine, considerare l'accelerazione dei processi in Commissione tributaria centrale derivante dall'istituzione delle sezioni regionali previste dai commi 351 e 352 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con conseguente incremento delle incombenze a carico delle strutture territoriali dell'Agenzia.
In proposito, le linee generali della gestione tributaria dell'atto di indirizzo prevedono che "al fine di conseguire livelli crescenti di efficienza nell'ambito della gestione del sistema tributario complessivo, sarà assicurata, inoltre, la rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale, secondo quanto previsto dal D.M. 20 marzo 2008 e in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".
2.1 Gli istituti deflativi del contenzioso
L'atto di indirizzo prevede che "sarà intrapresa ogni iniziativa diretta alla diminuzione della conflittualità nei rapporti con i contribuenti mediante il diffuso ricorso agli istituti deflativi del contenzioso".
Per quanto riguarda la gestione del contenzioso tributario, l'azione delle strutture territoriali deve favorire l'utilizzo - qualora ne ricorrano i presupposti - dell'autotutela e della conciliazione giudiziale.
Prima della predisposizione delle controdeduzioni, va valutato il grado di sostenibilità della pretesa, tenendo conto dei motivi di ricorso, al fine di verificare l'eventuale esistenza dei presupposti per l'autotutela o la conciliazione giudiziale, totali o parziali.
Qualora sia stato inutilmente instaurato il contraddittorio con il contribuente ai fini dell'accertamento con adesione, l'opportunità di addivenire alla conciliazione giudiziale va valutata con riguardo soprattutto ai fatti nuovi o alle circostanze prima non rappresentate adeguatamente.
Si evidenzia che la consapevolezza da parte del contribuente che l'Agenzia difende efficacemente in giudizio l'atto impugnato rappresenta un motivo rilevante ai fini della decisione di avvalersi degli istituti che evitano il contenzioso, vale a dire l'adesione al processo verbale di constatazione o agli inviti al contraddittorio, la rinuncia all'impugnazione dell'atto impositivo, l'accertamento con adesione.
Inoltre, le diverse forme di interpello e consulenza giuridica contribuiscono a prevenire ed evitare il contenzioso, permettendo al contribuente di conoscere preventivamente la posizione dell'Agenzia e, quindi, di applicare correttamente la norma tributaria.
2.2 Costituzione in giudizio
La difesa erariale si concretizza principalmente nella predisposizione di controdeduzioni tempestive ed esaurienti, idonee a contestare in modo specifico tutti i motivi di ricorso, allegando la relativa documentazione probatoria.
Le Direzioni regionali provvedono a monitorare lo stato delle costituzioni in giudizio arretrate, comprese quelle eventualmente generate nell'esercizio in corso. Nel caso vengano rilevate situazioni di criticità, le predette strutture di vertice regionale intervengono mettendo in atto adeguate azioni correttive quali, ad esempio, piani straordinari di smaltimento.
Si evidenzia che il raggiungimento del risultato atteso in termini di qualità ed efficacia non si esaurisce con la costituzione in giudizio, ma richiede l'eventuale deposito di ulteriori atti e documenti qualora intervengano fatti nuovi. A tal fine si ricorda che il collegamento telematico con la banca dati delle Commissioni tributarie consente di rilevare tempestivamente i depositi di ulteriori atti della controparte.
Qualora il contribuente abbia richiesto la sospensione dell'esecuzione dell'atto (art. 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992), l'Ufficio prende posizione al riguardo in sede di controdeduzioni o con separate memorie, valutando l'opportunità di chiedere che la sospensione sia subordinata alla prestazione di idonea garanzia.
Per quanto riguarda i ricorsi per cassazione notificati dai contribuenti si rinvia alle istruzioni di cui alla nota prot. n. 2008/158987 del 14 gennaio 2009.
2.3 Partecipazione alle udienze
Nei giudizi di rilevante interesse economico o giuridico va richiesta la discussione in pubblica udienza, sempre che, ovviamente, tale istanza non sia stata già avanzata dal contribuente.
Va garantita la sistematica e qualificata partecipazione alle pubbliche udienze al fine di rappresentare efficacemente al collegio giudicante le ragioni dell'Agenzia.
Come già anticipato, il carattere fondamentale dell'adempimento in parola viene richiamato specificatamente nell'atto di indirizzo, il quale, nel fissare le direttive generali per il miglioramento dell'azione amministrativa, prevede "la sistematica e tempestiva partecipazione alle pubbliche udienze in rappresentanza dell'amministrazione".
Al termine dell'udienza, il funzionario che vi ha preso parte dovrà presentare al Dirigente di riferimento una breve relazione sui contenuti più rilevanti della discussione e, in particolare, sul proprio intervento.
Una costante e qualificata partecipazione deve essere assicurata non solo alle udienze pubbliche, ma anche alle camere di consiglio relative ai procedimenti cautelari di cui al citato articolo 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992, attribuendo priorità alle liti di maggiore valore economico; spesso, infatti, la concessione o meno della sospensione dell'atto impugnato può influenzare la successiva decisione di merito.
La partecipazione deve essere garantita anche alle udienze di discussione fissate dalle sezioni regionali della Commissione tributaria centrale.
2.4 Esame, esecuzione ed eventuale impugnazione delle pronunce giurisdizionali
Le pronunce giurisdizionali vanno esaminate immediatamente dopo il loro deposito, al fine della sollecita esecuzione degli adempimenti conseguenti, in particolare in materia di iscrizione a ruolo a titolo provvisorio o definitivo ovvero di rimborso. Vanno evitati giudizi di ottemperanza, esecuzioni forzate ed ulteriori aggravi, anche per quanto riguarda le spese di giudizio.
In riferimento alle pronunce sfavorevoli in tutto o in parte all'Agenzia, la qualità della gestione tributaria si realizza attraverso l'esame sollecito e puntuale delle decisioni al fine di garantire la valutazione tempestiva ed approfondita dei profili di impugnazione ovvero di acquiescenza.
Si ribadisce che gli atti interni di acquiescenza vanno sinteticamente motivati, protocollati, datati e sottoscritti dal Direttore della Direzione provinciale o dell'Ufficio locale o suo delegato.
Per quanto riguarda le richieste di ricorso per cassazione, resta fermo che l'invio all'Avvocatura generale dello Stato va effettuato esclusivamente dalla Direzione regionale, pur non costituendo più tale modalità di trasmissione uno specifico indicatore del budget di produzione.
Si richiamano in proposito le istruzioni di cui alla nota prot. n. 2002/142165 del 27 dicembre 2002, reperibile nella sezione Contenzioso > Prassi operativa della intranet dell'Agenzia (PAGE).
3. Obiettivi di produzione
Come già detto, con nota prot. n. 2009/1331 del 13 gennaio 2009 sono stati forniti i primi indirizzi operativi per assicurare continuità all'azione di difesa degli interessi erariali.
Con nota prot. n. 2009/22061 del 4 marzo 2009 sono state fornite indicazioni ai fini della programmazione delle attività e dell'individuazione del relativo fabbisogno di risorse umane da destinare nel 2009 al contenzioso tributario, in modo che le stesse risorse siano sufficienti ad assicurare, oltre che la realizzazione dei volumi di produzione attesi per il 2009, il miglioramento della qualità dell'azione difensiva.
Con nota prot. n. 2009/56159 del 9 aprile 2009 sono stati assegnati gli obiettivi del budget di produzione "... al fine di garantire un efficace presidio degli obiettivi, compatibilmente con quanto definito dalla convenzione triennale fra il Ministero dell'economia ed Agenzia delle entrate per gli anni 2009-2011".
Di seguito si esaminano gli obiettivi assegnati in materia di contenzioso tributario e vengono, altresì, definiti nel dettaglio gli ulteriori obiettivi operativi.
Per l'Abruzzo gli obiettivi in materia di contenzioso tributario per lo più si adattano automaticamente ai provvedimenti straordinari conseguenti ai recenti eventi sismici.
3.1 Obiettivi del budget di produzione
In continuità con lo scorso anno vengono confermati per il 2009 i seguenti indicatori:
- costituzioni in giudizio in Commissione tributaria provinciale (CTP) sui ricorsi notificati dai contribuenti dal 1 novembre 2008 al 31 ottobre 2009 con valore economico in Commissione tributaria contestazione inferiore ad € 100.000 (obiettivo 98%);
- costituzioni in giudizio tempestive in CTP sui ricorsi notificati dai contribuenti dal 1 novembre 2008 al 31 ottobre 2009 con valore economico in contestazione superiore o uguale ad € 100.000 (obiettivo 100%);
- costituzioni in giudizio in Commissione tributaria regionale (CTR) sui ricorsi notificati dai contribuenti dal 1 novembre 2008 al 31 ottobre 2009 con valore economico in contestazione inferiore ad € 100.000 (obiettivo 98%);
- costituzioni in giudizio tempestive in CTR sui ricorsi notificati dai contribuenti dal 1 novembre 2008 al 31 ottobre 2009 con valore economico in contestazione superiore o uguale ad € 100.000 (obiettivo 100%);
- controversie con valore economico inferiore ad € 5.000 discusse in pubblica udienza con la partecipazione dell'Ufficio, al netto di quelle a cui non si è partecipato per rinvio, cessazione della materia del contendere o altre ipotesi di estinzione del giudizio (obiettivo 85%);
- controversie con valore economico superiore o uguale ad € 5.000 discusse in pubblica udienza con la partecipazione dell'Ufficio, al netto di quelle a cui non si è partecipato per rinvio, cessazione della materia del contendere o altre ipotesi di estinzione del giudizio (obiettivo 98%);
- autorizzazioni alla proposizione dell'appello rilasciate o denegate dalle Direzioni regionali almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di impugnazione (obiettivo 98%);
Come anticipato con la predetta nota prot. n. 2009/1331 del 13 gennaio 2009, sono stati inoltre assegnati i seguenti due nuovi indicatori:
- invio all'Avvocatura generale dello Stato della relazione per il controricorso in cassazione e per l'eventuale ricorso incidentale entro 20 giorni dalla data in cui è avvenuta la prima notifica del ricorso per cassazione (obiettivo 100%);
- esecuzione - entro 120 giorni dalla data in cui si verifica il relativo presupposto - dell'iscrizione a ruolo conseguente ad avvisi di accertamento imposte dirette ed IVA oggetto di giudizio davanti alle commissioni tributarie (obiettivo 80%).
Con riferimento a quest'ultimo indicatore, si precisa che gli Uffici devono emettere i ruoli conseguenti ad avvisi di accertamento imposte dirette ed IVA oggetto di giudizio davanti alle commissioni tributarie entro 120 giorni dalla data in cui si verifica il presupposto per l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio o definitivo, costituito, a titolo esemplificativo:
- dalla notifica del ricorso del contribuente;
- dal ricevimento della comunicazione del decreto di inammissibilità del ricorso o di estinzione del processo oppure del dispositivo della sentenza della Commissione tributaria; in caso di mancato ricevimento della comunicazione, i 120 giorni decorrono dalla data di deposito;
- dal passaggio in giudicato della pronuncia.
3.2 Obiettivi operativi
L'atto di indirizzo pone particolare attenzione al "potenziamento degli strumenti di monitoraggio ed analisi del contenzioso" al fine di garantire "il successo della difesa in giudizio degli interessi erariali".
Si ribadisce, quindi, che la difesa degli interessi erariali non può prescindere da un costante aggiornamento della base informativa automatizzata del contenzioso, che va assicurato tramite l'utilizzo sistematico, completo e tempestivo delle applicazioni informatiche, il cui corretto impiego, oltre a costituire un insostituibile ed obbligatorio strumento di ausilio alla gestione dei singoli giudizi, consente anche di disporre di una banca dati del contenzioso attendibile, in funzione, fra l'altro, delle attività di pianificazione, monitoraggio ed analisi della complessiva gestione del contenzioso.
In considerazione di ciò, vengono confermati i seguenti obiettivi operativi:
- acquisizione al sistema di automazione del 100% dei ricorsi CTP e in CTR entro 30 giorni dalla data di notifica. Per i ricorsi per cassazione proposti dal contribuente il predetto termine è di 15 (1) giorni;
- acquisizione al sistema del 100% delle sentenze di primo e secondo grado entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del dispositivo. Per i decreti di cui all'art. 27 del D.lgs. n. 546 del 1992 il predetto termine è di 20 giorni dalla data di ricevimento;
- acquisizione al sistema della data e del numero di protocollo del 100% degli atti di acquiescenza (ovviamente protocollati e sottoscritti prima della scadenza del termine di impugnazione) relativi a sentenze di CTP e CTR totalmente o parzialmente sfavorevoli all'Agenzia; tale adempimento va espletato entro 30 giorni dalla data di protocollazione dell'atto di acquiescenza;
- tempestiva costituzione in giudizio in CTP per almeno il 90% (2) dei ricorsi - con un valore economico in contestazione inferiore al limite fissato a budget (pari ad euro 100.000) - notificati dai contribuenti dal 1 novembre 2008 al 31 ottobre 2009;
- tempestiva costituzione in giudizio in CTR per almeno il 90% (3) dei ricorsi - con un valore economico in contestazione inferiore al limite fissato a budget (pari ad euro 100.000) - notificati dai contribuenti dal 1 novembre 2008 al 31 ottobre 2009;
- assicurare che vengano riassegnati il 100% dei giudizi di competenza della Direzione provinciale o dell'Ufficio locale che dal sistema informativo risultano ancora in carico ai soppressi Uffici distrettuali delle imposte dirette, dell'imposta sul valore aggiunto e del registro;
- incremento degli esiti favorevoli in CTP ed in CTR in riferimento ai ricorsi avverso atti di accertamento. Il miglioramento è valutato a consuntivo rispetto alla media percentuale registrata nel biennio precedente. Il rapporto fra esiti favorevoli ed esiti sfavorevoli non è calcolato in base al numero delle decisioni, ma in base ai valori complessivi in contestazione (valori delle controversie) confermati dalla CTP o dalla CTR (esiti favorevoli) ovvero annullati (esiti sfavorevoli). Si precisa che sono presi in considerazione anche gli accoglimenti parziali dei ricorsi in primo grado ed in appello, inserendo fra gli esiti favorevoli gli importi confermati e fra quelli sfavorevoli gli importi oggetto di parziale annullamento dell'atto impugnato. Il risultato minimo atteso da ciascun Ufficio locale e Direzione provinciale è costituito dall'incremento di almeno il 2% sia in CTP che in CTR nel caso in cui il risultato ottenuto nel biennio precedente sia al di sotto della media nazionale, rispettivamente pari a 55,2% e 53%, e dell'1% negli altri casi.
Si precisa che quest'ultimo indicatore è stato introdotto a titolo sperimentale nel 2008 e viene ora confermato a regime, tenuto conto anche della specifica direttiva contenuta nell'atto di indirizzo in materia di "successo della difesa in giudizio degli interessi erariali, in particolar modo con riferimento alle controversie ad elevata rilevanza giuridica ed economica".
In caso di mancato raggiungimento, la Direzione regionale ne analizza le cause e, all'esito, mette in atto opportune azioni correttive.
Viene altresì confermato a regime il seguente indicatore:
- inoltro tempestivo all'Avvocatura generale dello Stato delle richieste di ricorso per cassazione. L'indicatore tiene conto dei tempi di invio delle richieste di ricorso per cassazione previsti dal protocollo d'intesa tra Agenzia delle entrate e Avvocatura generale dello Stato, sottoscritto in data 20 giugno 2007. In particolare, le Direzioni regionali devono, in caso di sentenza (4) di secondo grado notificata, inviare il 90% delle richieste di ricorso per cassazione all'Avvocatura generale dello Stato almeno 32 giorni prima della scadenza del termine di impugnazione. Con la stessa percentuale dette richieste vanno invece inviate entro 10 mesi dalla data di deposito della sentenza (5) non notificata.
4. Progetto "Qualità del contenzioso tributario"
In relazione agli aspetti qualitativi delle attività svolte dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici locali per la gestione delle varie fasi dei processi tributari, si conferma la prosecuzione del progetto "Qualità del contenzioso tributario" (di seguito, progetto), avviato il 1 aprile 2008, con l'obiettivo di aumentare gli esiti favorevoli delle controversie di maggior valore economico.
I risultati conseguiti lo scorso anno, relativi ovviamente ad un numero esiguo di pronunce depositate, delineano un quadro positivo che induce a ritenere opportuna la prosecuzione del progetto con riferimento anche al secondo grado di giudizio.
Di conseguenza, le Direzioni regionali continueranno ad operare secondo le modalità di cui alla circolare 29/E del 28 marzo 2008 e successive istruzioni attuative, effettuando una costante azione di monitoraggio e di assistenza che assicuri interventi diretti e tempestivi volti a migliorare l'azione difensiva sotto l'aspetto dell'efficacia della difesa e dell'uniformità di comportamento.
Il compito della Direzione regionale è essenzialmente quello di migliorare l'azione difensiva svolta dagli Uffici mediante un controllo mirato e preventivo sulla correttezza e tempestività degli adempimenti processuali nonché sulla qualità degli atti difensivi relativi ad un campione significativo di controversie.
Per l'approfondimento di problematiche relative all'attuazione e allo sviluppo del progetto, le Direzioni regionali valutano gli spazi di miglioramento, rilevano le criticità emerse e le soluzioni prospettate, trattando in dettaglio tutti gli aspetti relativi alle fasi successive del progetto, non esclusi gli strumenti di ausilio rappresentati dalle applicazioni informatiche.
Al fine di monitorare lo stato di avanzamento delle relative attività e i risultati conseguiti, le Direzioni regionali inviano entro il 30 ottobre 2009 una relazione comprensiva delle schede nelle quali riportare i dati concernenti sia il monitoraggio "formale" che l'assistenza "sostanziale" previsti dalla nota prot. n. 2008/93203 del 20 giugno 2008, con riferimento alle attività svolte fino al 30 settembre 2009. La relazione di fine anno e le relative schede vanno inviate entro il 15 marzo 2010.
5. Controllo
Le Direzioni regionali svolgono un'adeguata e mirata attività di controllo sul livello di avanzamento degli obiettivi di cui alla presente circolare e sulla correttezza ed efficacia degli adempimenti svolti da tutte le strutture territoriali, tenendo conto delle istruzioni che precedono e con particolare attenzione:
- al rispetto del predetto termine di 120 giorni per l'iscrizione a ruolo;
- alla tempestiva costituzione in giudizio;
- alla partecipazione alle udienze pubbliche, in relazione soprattutto a quelle con valore della lite superiore a 5.000 euro;
- alla sistematicità e tempestività dell'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali;
- alle acquiescenze ai provvedimenti giurisdizionali;
- ai giudizi di ottemperanza, al fine di verificare i motivi per cui non è stata eseguita tempestivamente la pronuncia;
- alla completezza ed effettiva corrispondenza allo stato dello svolgimento del processo dei dati inseriti nel sistema informativo.
Tutte le comunicazioni delle Direzioni regionali relative alla presente vanno trasmesse esclusivamente mediante posta elettronica al seguente indirizzo: dc.nc.applicazioniemonitor.cont@agenziaentrate.it.
giovedì 21 maggio 2009
Lavoro, sussiste la presunzione dell'onerosità
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONE LAVORO
Sentenza 25 novembre 2008 - 26 gennaio 2009, n. 1833
Nella specie non ricorre l'ipotesi del lavoro svolto all'interno del contesto familiare, per il quale anche la convivenza more uxorio, al pari del vincolo coniugale, vale a identificare la causa nei vincoli di solidarietà ed affettività esistenti, alternativi rispetto ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, qual è il rapporto di lavoro subordinato, salvo che non sia fornita la prova del rapporto di lavoro (Cass. 15 marzo 2006, n. 5632).
Si è, invece, in presenza di lavoro svolto con inserimento nell'organizzazione imprenditoriale del convivente. Cosicché, tenuto conto del ridimensionamento della presunzione di gratuità delle prestazioni rese anche nell'ambito della famiglia legittima a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 230 bis c.c., si può escludere l'esistenza di un rapporto a prestazioni corrispettive solo in presenza della dimostrazione di una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi (famiglia di fatto), che non si esaurisca in un rapporto meramente spirituale, affettivo e sessuale, ma, analogamente al rapporto coniugale, dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, della convivente more uxorio alle risorse della famiglia di fatto (Cass. 27 dicembre 1999, n. 14579; 13 dicembre 1986, n. 7486; 16 giugno 1978, n. 3012). Entro questi limiti si rende perciò applicabile il principio secondo cui, in via generale, ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, fermo restando che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità se immune da errori di diritto e da vizi logici (vedi Cass. 20 febbraio 2006, n. 3602).
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 25 novembre 2008 - 26 gennaio 2009, n. 1833
(Presidente Mercurio - Relatore Picone)
Ritenuto in fatto
La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l'appello di S. P. e conferma la decisione del Tribunale di L'Aquila in data 9.4.2003, con la quale l'appellante era stato condannato a pagare a M. G. la somma di Euro 79.063,90 a titolo di differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro intercorso con il P. dal 13.4.1989 al 28.8.2000.
La Corte di l'Aquila esclude che, per effetto di una relazione sentimentale con il datore di lavoro, sussistesse l'ipotesi della prestazione resa affectionis causa; accerta, invece, la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato prestato con mansioni corrispondenti alla qualifica di impiegato direttivo di esercizio di grande distribuzione; ritiene non specificamente contestati in appello i conteggi elaborati dalla G. e fatti propri dal giudice di primo grado.
Il ricorso di S. P. si articola in tre motivi, ulteriormente precisati con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; resiste con controricorso M. G..
Considerato in diritto
Il primo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione in relazione all'accertamento della natura subordinata del rapporto, siccome il rapporto di solidarietà, emerso dall'istruttoria, non risultava alterato dalla mancanza di convivenza continuativa.
Il motivo non è fondato.
Nella specie non ricorre l'ipotesi del lavoro svolto all'interno del contesto familiare, per il quale anche la convivenza more uxorio, al pari del vincolo coniugale, vale a identificare la causa nei vincoli di solidarietà ed affettività esistenti, alternativi rispetto ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, qual è il rapporto di lavoro subordinato, salvo che non sia fornita la prova del rapporto di lavoro (Cass. 15 marzo 2006, n. 5632).
Si è, invece, in presenza di lavoro svolto con inserimento nell'organizzazione imprenditoriale del convivente. Cosicché, tenuto conto del ridimensionamento della presunzione di gratuità delle prestazioni rese anche nell'ambito della famiglia legittima a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 230 bis c.c., si può escludere l'esistenza di un rapporto a prestazioni corrispettive solo in presenza della dimostrazione di una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi (famiglia di fatto), che non si esaurisca in un rapporto meramente spirituale, affettivo e sessuale, ma, analogamente al rapporto coniugale, dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, della convivente more uxorio alle risorse della famiglia di fatto (Cass. 27 dicembre 1999, n. 14579; 13 dicembre 1986, n. 7486; 16 giugno 1978, n. 3012). Entro questi limiti si rende perciò applicabile il principio secondo cui, in via generale, ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, fermo restando che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità se immune da errori di diritto e da vizi logici (vedi Cass. 20 febbraio 2006, n. 3602).
A queste regole di diritto si è conformata la sentenza impugnata e i relativi accertamenti di fatto sono giustificati con motivazione sufficiente e logica.
I fatti accertati, infatti, hanno condotto il giudice del merito ad escludere, applicando correttamente i principi di diritto e con ragionamento logicamente plausibile, che si fosse instaurata quella comunanza di interessi, anche economici, che attrae il rapporto nell'orbita del vincolo di solidarietà. In tal senso va valutata la verifica che la convivenza non era continuativa ma sovente interrotta, soprattutto il rilievo del difetto di condivisione di un tenore di vita comune in relazione ai redditi dell'attività commerciale, risultando soltanto effettuate talune elargizioni (uso gratuito di un appartamento, pagamento di qualche debito, prelevamento gratuito di merce - abiti - dal negozio).
Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 2094 c.c. e vizio della motivazione in relazione alla natura subordinata del rapporto di lavoro, esclusa dalla volontà delle parti e proprio dal ruolo direttivo che secondo la sentenza impugnata avrebbe svolto (rapporti con i fornitori, scelta della merce, controllo del personale).
Il motivo di ricorso va rigettato perché non tiene conto, e di conseguenza omette di contrastarla efficacemente, della presunzione che la sentenza ha tratto dalla formale qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato avvenuta dopo pochi mesi, con emissione di regolari buste-paga compilate dal consulente dell'azienda sulla base delle ore lavorate.
Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 434 c.c. e vizio di motivazione perché i conteggi allegati al ricorso introduttivo erano stati contestati con la memoria di costituzione in primo grado nei limiti di quelli notificati (quadro B, concernente il calcolo delle differenze), mentre per l'altra parte non erano stati notificati (Quadro A relativo alle retribuzioni ricevute), e la sentenza di primo grado presentava evidenti vizi di motivazione sul punto.
Il motivo è inammissibile perché non coerente con la motivazione della sentenza impugnata.
La Corte di appello, infatti, ha giudicato il motivo di appello relativo ai conteggi privo di specificità, difettando l'individuazione degli errori che venivano imputati al primo giudice in tema di determinazione dei crediti retributivi.
Il motivo di ricorso insiste esclusivamente sul difetto di motivazione della sentenza di primo grado, senza censurare l'unico punto rilevante, cioè la mancata formulazione con l'atto di appello di critiche specifiche alla decisione di primo grado.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al rimborso delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, liquidate le prime in Euro 34,00 oltre spese generali, IVA e CPA, e i secondi in complessivi Euro 3.000,00.
Sentenza 25 novembre 2008 - 26 gennaio 2009, n. 1833
Nella specie non ricorre l'ipotesi del lavoro svolto all'interno del contesto familiare, per il quale anche la convivenza more uxorio, al pari del vincolo coniugale, vale a identificare la causa nei vincoli di solidarietà ed affettività esistenti, alternativi rispetto ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, qual è il rapporto di lavoro subordinato, salvo che non sia fornita la prova del rapporto di lavoro (Cass. 15 marzo 2006, n. 5632).
Si è, invece, in presenza di lavoro svolto con inserimento nell'organizzazione imprenditoriale del convivente. Cosicché, tenuto conto del ridimensionamento della presunzione di gratuità delle prestazioni rese anche nell'ambito della famiglia legittima a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 230 bis c.c., si può escludere l'esistenza di un rapporto a prestazioni corrispettive solo in presenza della dimostrazione di una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi (famiglia di fatto), che non si esaurisca in un rapporto meramente spirituale, affettivo e sessuale, ma, analogamente al rapporto coniugale, dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, della convivente more uxorio alle risorse della famiglia di fatto (Cass. 27 dicembre 1999, n. 14579; 13 dicembre 1986, n. 7486; 16 giugno 1978, n. 3012). Entro questi limiti si rende perciò applicabile il principio secondo cui, in via generale, ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, fermo restando che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità se immune da errori di diritto e da vizi logici (vedi Cass. 20 febbraio 2006, n. 3602).
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 25 novembre 2008 - 26 gennaio 2009, n. 1833
(Presidente Mercurio - Relatore Picone)
Ritenuto in fatto
La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l'appello di S. P. e conferma la decisione del Tribunale di L'Aquila in data 9.4.2003, con la quale l'appellante era stato condannato a pagare a M. G. la somma di Euro 79.063,90 a titolo di differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro intercorso con il P. dal 13.4.1989 al 28.8.2000.
La Corte di l'Aquila esclude che, per effetto di una relazione sentimentale con il datore di lavoro, sussistesse l'ipotesi della prestazione resa affectionis causa; accerta, invece, la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato prestato con mansioni corrispondenti alla qualifica di impiegato direttivo di esercizio di grande distribuzione; ritiene non specificamente contestati in appello i conteggi elaborati dalla G. e fatti propri dal giudice di primo grado.
Il ricorso di S. P. si articola in tre motivi, ulteriormente precisati con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; resiste con controricorso M. G..
Considerato in diritto
Il primo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione in relazione all'accertamento della natura subordinata del rapporto, siccome il rapporto di solidarietà, emerso dall'istruttoria, non risultava alterato dalla mancanza di convivenza continuativa.
Il motivo non è fondato.
Nella specie non ricorre l'ipotesi del lavoro svolto all'interno del contesto familiare, per il quale anche la convivenza more uxorio, al pari del vincolo coniugale, vale a identificare la causa nei vincoli di solidarietà ed affettività esistenti, alternativi rispetto ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, qual è il rapporto di lavoro subordinato, salvo che non sia fornita la prova del rapporto di lavoro (Cass. 15 marzo 2006, n. 5632).
Si è, invece, in presenza di lavoro svolto con inserimento nell'organizzazione imprenditoriale del convivente. Cosicché, tenuto conto del ridimensionamento della presunzione di gratuità delle prestazioni rese anche nell'ambito della famiglia legittima a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 230 bis c.c., si può escludere l'esistenza di un rapporto a prestazioni corrispettive solo in presenza della dimostrazione di una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi (famiglia di fatto), che non si esaurisca in un rapporto meramente spirituale, affettivo e sessuale, ma, analogamente al rapporto coniugale, dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, della convivente more uxorio alle risorse della famiglia di fatto (Cass. 27 dicembre 1999, n. 14579; 13 dicembre 1986, n. 7486; 16 giugno 1978, n. 3012). Entro questi limiti si rende perciò applicabile il principio secondo cui, in via generale, ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, fermo restando che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità se immune da errori di diritto e da vizi logici (vedi Cass. 20 febbraio 2006, n. 3602).
A queste regole di diritto si è conformata la sentenza impugnata e i relativi accertamenti di fatto sono giustificati con motivazione sufficiente e logica.
I fatti accertati, infatti, hanno condotto il giudice del merito ad escludere, applicando correttamente i principi di diritto e con ragionamento logicamente plausibile, che si fosse instaurata quella comunanza di interessi, anche economici, che attrae il rapporto nell'orbita del vincolo di solidarietà. In tal senso va valutata la verifica che la convivenza non era continuativa ma sovente interrotta, soprattutto il rilievo del difetto di condivisione di un tenore di vita comune in relazione ai redditi dell'attività commerciale, risultando soltanto effettuate talune elargizioni (uso gratuito di un appartamento, pagamento di qualche debito, prelevamento gratuito di merce - abiti - dal negozio).
Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 2094 c.c. e vizio della motivazione in relazione alla natura subordinata del rapporto di lavoro, esclusa dalla volontà delle parti e proprio dal ruolo direttivo che secondo la sentenza impugnata avrebbe svolto (rapporti con i fornitori, scelta della merce, controllo del personale).
Il motivo di ricorso va rigettato perché non tiene conto, e di conseguenza omette di contrastarla efficacemente, della presunzione che la sentenza ha tratto dalla formale qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato avvenuta dopo pochi mesi, con emissione di regolari buste-paga compilate dal consulente dell'azienda sulla base delle ore lavorate.
Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 434 c.c. e vizio di motivazione perché i conteggi allegati al ricorso introduttivo erano stati contestati con la memoria di costituzione in primo grado nei limiti di quelli notificati (quadro B, concernente il calcolo delle differenze), mentre per l'altra parte non erano stati notificati (Quadro A relativo alle retribuzioni ricevute), e la sentenza di primo grado presentava evidenti vizi di motivazione sul punto.
Il motivo è inammissibile perché non coerente con la motivazione della sentenza impugnata.
La Corte di appello, infatti, ha giudicato il motivo di appello relativo ai conteggi privo di specificità, difettando l'individuazione degli errori che venivano imputati al primo giudice in tema di determinazione dei crediti retributivi.
Il motivo di ricorso insiste esclusivamente sul difetto di motivazione della sentenza di primo grado, senza censurare l'unico punto rilevante, cioè la mancata formulazione con l'atto di appello di critiche specifiche alla decisione di primo grado.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al rimborso delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, liquidate le prime in Euro 34,00 oltre spese generali, IVA e CPA, e i secondi in complessivi Euro 3.000,00.
martedì 12 maggio 2009
Allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis cpp)
Cassazione penale , sez. VI, sentenza 17.04.2009 n° 16658
"Sul piano delle valutazioni di stretto diritto è opportuno ribadire che la fattispecie criminosa dei maltrattamenti infraconiugali può e deve ravvisarsi anche in situazioni di separazione e di sopravvenuta interruzione della convivenza, allorchè la condotta del soggetto agente realizzi - come si registra nel caso di specie - gli elementi strutturali tipici della ipotesi criminosa di cui all'art. 572 c.p. attraverso ripetute e insistite manifestazioni di offensività e aggressività attuate in danno del coniuge separato (v. Cass. Sez. 6, 27.6.2008 n. 26571, Valenti, rv. 241253). Nè l'applicata misura cautelare di cui all'art. 282 bis c.p.p. si rende inconciliabile con uno stato di fatto integrato dal già avvenuto abbandono (allontanamento) della casa coniugale da parte del coniuge indagato, atteso che la ratio del provvedimento cautelare si esprime in uno spettro valutativo di più ampia portata, includente rapporti e relazioni interpersonali del soggetto passivo che - come è palese nel caso oggetto del presente ricorso - trascende la mera quotidianità di vita e di abitudini nel ristretto ambito delle sole mura domestiche della casa familiare (v.: Cass. 29.3.2006 n. 18990, Pellerano, rv. 234625; Cass. Sez. 6, 3.7.2008 n. 28958, Pala, rv. 240664"
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 21 gennaio - 17 aprile 2009, n. 16658
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.- Nel quadro di indagini preliminari scandite da plurime denunce - querele di B.M. nei confronti del marito V.A., aventi per oggetto i ripetuti gesti di violenza, sopraffazione e assillante invadenza attuati in suo danno dall'uomo dopo la separazione di fatto dei due coniugi avvenuta nell'****, il procedente pubblico ministero presso il Tribunale di Livorno chiedeva al g.i.p. del locale Tribunale l'adozione nei confronti dell'indagato V. della misura cautelare di cui all'art. 282 bis c.p. dell'allontanamento dalla casa familiare e dai luoghi di abituale frequentazione della persona offesa B.M., affidataria della figlia più grande della coppia ( V. di 15 anni), la figlia più piccola (C. di 9 anni) essendo stata affidata al padre dal giudice civile della separazione. Misura da applicarsi in relazione al reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p., al V. essendo altresì contestati ulteriori reati di lesioni personali (sette episodi), ingiurie e minacce in pregiudizio della moglie separata.
Il g.i.p. del Tribunale di Livorno con ordinanza del 25.3.2008 respingeva la richiesta cautelare del p.m., rilevando - senza entrare sostanzialmente nel merito dell'accusa mossa al V. - che, avendo l'indagato abbandonato il domicilio coniugale, l'invocata misura cautelare si rendeva inattuale e "di fatto inattuabile", le corrispondenti prescrizioni interdittive (divieti di presenza nel luogo di lavoro e negli altri luoghi di quotidiana frequentazione della B.) potendo essere assunte soltanto previa adozione della misura (principale) dell'allontanamento dalla casa familiare.
Il pubblico ministero appellava il provvedimento reiettivo del g.i.p., rimarcandone l'incongruenza giuridica (per la riconosciuta configurabilità del reato di cui all'art. 572 c.p. in danno di un coniuge anche in caso di intervenuta separazione) e la superficiale valutazione della gravità dello stato di sistematica sopraffazione posto in essere dal V. nei confronti della moglie, protraentesi senza sosta e segnato da un nuovo episodio di aggressione verbale e fisica divenuto oggetto di ulteriore denuncia della B. in data ****. Ciò non senza aggiungere che l'indagato continuava a recarsi presso l'abitazione già sede della famiglia e che comunque disponeva di un appartamento in prossimità della stessa.
2.- Il Tribunale di Firenze, giudice dell'appello cautelare, con l'ordinanza del 29.4.2008 indicata in epigrafe, ha accolto l'impugnazione del p.m. ed ha applicato ad V.A. la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, prescrivendogli di non accedere agli altri luoghi ove abiti o dimori la B., da sola o con le figlie, nonchè ai luoghi di abituale frequentazione della donna e di domicilio della sua famiglia di origine e dei suoi prossimi congiunti.
Il Tribunale ha applicato la detta misura cautelare ritenendo suffragati da univoci e gravi indizi di colpevolezza i contegni antigiuridici del V., qualificanti una unitaria e abituale condotta di stalking, caratterizzata da aggressioni di carattere fisico e morale della B., tali da dar luogo ad opera dell'indagato (non disposto ad accettare senza virulente reazioni la separazione dalla consorte) ad una vera e propria "sindrome dell'assalitore assillante"; tanto da costringere la B. a farsi accompagnare al lavoro o in altri posti da un agente di sicurezza privato, ciò che non ha impedito in un caso l'aggressione della donna colpita con un pugno dal V.. Sul piano cautelare il Tribunale ha considerato palesi e "persino tautologiche" le esigenze di prevenzione (ex art. 274 c.p.p., lett. c) legittimanti l'applicata misura coercitiva (valutata, tra l'altro, sin troppo mite in rapporto alla gravita del comportamento lesivo del prevenuto).
3.- Avverso tale ordinanza del giudice di appello ha proposto personalmente ricorso per cassazione il V., deducendo unitaria censura di violazione di legge e di carenza di motivazione per travisamento dei fatti, variamente articolata nei termini di seguito riassunti (art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1).
Il Tribunale ha impropriamente valorizzato i postulati accusatori della B., gratificati di piena credibilità sulla base delle numerose denunce-querele della donna (che avrebbero avuto il solo scopo di sottrarre al marito l'affidamento della seconda figlia più piccola), senza tener conto delle denunce presentate anche dal V., corredate da referti medici, a dimostrazione delle aggressioni consumate in suo danno dalla B.. Nè peculiare peso può attribuirsi alle dichiarazioni (contenute in una sorta di relazione di servizio) dell'agente della sicurezza stipendiato dalla B. in merito ai contegni di petulanza e di molestia attribuiti all'indagato (che, per altro, ha denunciato l'uomo per essere stato dallo stesso malmenato).
I giudici dell'appello cautelare hanno travisato le ragioni della fuga o trasferimento della B. con entrambe le figlie in ****, individuandole nell'intento di sottrarsi alle violenze e al clima vessatorio instaurato dall'indagato e non valutando che - invece - la B. mirava soltanto a sottrarre tutte e due le figlie al padre e ad impedirgli ogni contatto con loro.
Le accuse di insistenti molestie e violenze (maltrattamenti) nei confronti dell'indagato sono contraddette dal provvedimento presidenziale dell'8.2.2008 con cui, nel giudizio civile di separazione, la figlia C. è stata affidata al V.;
decisione che presuppone un giudizio di affidabilità dell'uomo in aperto contrasto con la fosca descrizione offertane dalle astiose denunce della B.. Ciò a tacere del fatto che la consulenza tecnica disposta dal giudice civile rende inopportuna l'applicata misura cautelare, impedendo ogni tentativo di aiutare i coniugi a recuperare una "normalità di rapporto civile da genitori separati". 4.- Le doglianze enunciate dal ricorrente non possono trovare credito e l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. Vuoi perchè le delineate censure si sviluppano tutte in una dinamica ricostruttiva dei rapporti coniugali incentrata su una rivalutazione meramente fattuale degli eventi che contrassegnano la separazione del V. dalla moglie. Rivalutazione non percorribile nell'odierno giudizio di legittimità, avuto riguardo alla linearità e coerenza con cui l'impugnata decisione del Tribunale di Firenze ha focalizzato gli elementi probatori che, offrendo puntuale dimostrazione dell'esistenza dei plurimi fatti di maltrattamento (stalking) attuati in danno della moglie separata, giustificano l'adozione della misura cautelare nei confronti dell'indagato. Vuoi perchè le censure del ricorrente si rivelano, sul piano giuridico, palesemente infondate.
Giova rimarcare che il Tribunale di Firenze non ha affatto acriticamente privilegiato le prospettazioni accusatone provenienti dalla persona offesa B.M., per altro esplicitamente riscontrate dai referti medici attestanti le lesioni in più casi riportate dalla donna per effetto delle violente aggressioni del coniuge (è appena il caso di ricordare che il p.m. contesta all'indagato ben sette autonomi episodi di lesioni personali consumati in un periodo di pochi mesi), ma le ha analizzate anche alla luce di un comparativo raffronto con gli assunti difensivi del V., considerati motivatamente incongrui ("l'indagato ha dichiarato che egli in qualche modo era costretto a sfogare questa inaccettabile carica di maltrattamenti a seguito dei torti subiti dalla moglie, che aveva portato via improvvisamente le figlie in ****, quando è stata la donna costretta ad allontanarsi temporaneamente da **** per sfuggire alla furia dell'indagato").
Sul piano delle valutazioni di stretto diritto è opportuno ribadire che la fattispecie criminosa dei maltrattamenti infraconiugali può e deve ravvisarsi anche in situazioni di separazione e di sopravvenuta interruzione della convivenza, allorchè la condotta del soggetto agente realizzi - come si registra nel caso di specie - gli elementi strutturali tipici della ipotesi criminosa di cui all'art. 572 c.p. attraverso ripetute e insistite manifestazioni di offensività e aggressività attuate in danno del coniuge separato (v. Cass. Sez. 6, 27.6.2008 n. 26571, Valenti, rv. 241253). Nè l'applicata misura cautelare di cui all'art. 282 bis c.p.p. si rende inconciliabile con uno stato di fatto integrato dal già avvenuto abbandono (allontanamento) della casa coniugale da parte del coniuge indagato, atteso che la ratio del provvedimento cautelare si esprime in uno spettro valutativo di più ampia portata, includente rapporti e relazioni interpersonali del soggetto passivo che - come è palese nel caso oggetto del presente ricorso - trascende la mera quotidianità di vita e di abitudini nel ristretto ambito delle sole mura domestiche della casa familiare (v.: Cass. 29.3.2006 n. 18990, Pellerano, rv. 234625; Cass. Sez. 6, 3.7.2008 n. 28958, Pala, rv. 240664).
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna del V. alla rifusione delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo determinare in misura di Euro 300,00 (trecento). La cancelleria si farà carico degli adempimenti informativi connessi alla definitività del provvedimento cautelare ed alla sua esecuzione (art. 28 reg. esec. c.p.p.).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro trecento in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2009.
"Sul piano delle valutazioni di stretto diritto è opportuno ribadire che la fattispecie criminosa dei maltrattamenti infraconiugali può e deve ravvisarsi anche in situazioni di separazione e di sopravvenuta interruzione della convivenza, allorchè la condotta del soggetto agente realizzi - come si registra nel caso di specie - gli elementi strutturali tipici della ipotesi criminosa di cui all'art. 572 c.p. attraverso ripetute e insistite manifestazioni di offensività e aggressività attuate in danno del coniuge separato (v. Cass. Sez. 6, 27.6.2008 n. 26571, Valenti, rv. 241253). Nè l'applicata misura cautelare di cui all'art. 282 bis c.p.p. si rende inconciliabile con uno stato di fatto integrato dal già avvenuto abbandono (allontanamento) della casa coniugale da parte del coniuge indagato, atteso che la ratio del provvedimento cautelare si esprime in uno spettro valutativo di più ampia portata, includente rapporti e relazioni interpersonali del soggetto passivo che - come è palese nel caso oggetto del presente ricorso - trascende la mera quotidianità di vita e di abitudini nel ristretto ambito delle sole mura domestiche della casa familiare (v.: Cass. 29.3.2006 n. 18990, Pellerano, rv. 234625; Cass. Sez. 6, 3.7.2008 n. 28958, Pala, rv. 240664"
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 21 gennaio - 17 aprile 2009, n. 16658
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.- Nel quadro di indagini preliminari scandite da plurime denunce - querele di B.M. nei confronti del marito V.A., aventi per oggetto i ripetuti gesti di violenza, sopraffazione e assillante invadenza attuati in suo danno dall'uomo dopo la separazione di fatto dei due coniugi avvenuta nell'****, il procedente pubblico ministero presso il Tribunale di Livorno chiedeva al g.i.p. del locale Tribunale l'adozione nei confronti dell'indagato V. della misura cautelare di cui all'art. 282 bis c.p. dell'allontanamento dalla casa familiare e dai luoghi di abituale frequentazione della persona offesa B.M., affidataria della figlia più grande della coppia ( V. di 15 anni), la figlia più piccola (C. di 9 anni) essendo stata affidata al padre dal giudice civile della separazione. Misura da applicarsi in relazione al reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p., al V. essendo altresì contestati ulteriori reati di lesioni personali (sette episodi), ingiurie e minacce in pregiudizio della moglie separata.
Il g.i.p. del Tribunale di Livorno con ordinanza del 25.3.2008 respingeva la richiesta cautelare del p.m., rilevando - senza entrare sostanzialmente nel merito dell'accusa mossa al V. - che, avendo l'indagato abbandonato il domicilio coniugale, l'invocata misura cautelare si rendeva inattuale e "di fatto inattuabile", le corrispondenti prescrizioni interdittive (divieti di presenza nel luogo di lavoro e negli altri luoghi di quotidiana frequentazione della B.) potendo essere assunte soltanto previa adozione della misura (principale) dell'allontanamento dalla casa familiare.
Il pubblico ministero appellava il provvedimento reiettivo del g.i.p., rimarcandone l'incongruenza giuridica (per la riconosciuta configurabilità del reato di cui all'art. 572 c.p. in danno di un coniuge anche in caso di intervenuta separazione) e la superficiale valutazione della gravità dello stato di sistematica sopraffazione posto in essere dal V. nei confronti della moglie, protraentesi senza sosta e segnato da un nuovo episodio di aggressione verbale e fisica divenuto oggetto di ulteriore denuncia della B. in data ****. Ciò non senza aggiungere che l'indagato continuava a recarsi presso l'abitazione già sede della famiglia e che comunque disponeva di un appartamento in prossimità della stessa.
2.- Il Tribunale di Firenze, giudice dell'appello cautelare, con l'ordinanza del 29.4.2008 indicata in epigrafe, ha accolto l'impugnazione del p.m. ed ha applicato ad V.A. la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, prescrivendogli di non accedere agli altri luoghi ove abiti o dimori la B., da sola o con le figlie, nonchè ai luoghi di abituale frequentazione della donna e di domicilio della sua famiglia di origine e dei suoi prossimi congiunti.
Il Tribunale ha applicato la detta misura cautelare ritenendo suffragati da univoci e gravi indizi di colpevolezza i contegni antigiuridici del V., qualificanti una unitaria e abituale condotta di stalking, caratterizzata da aggressioni di carattere fisico e morale della B., tali da dar luogo ad opera dell'indagato (non disposto ad accettare senza virulente reazioni la separazione dalla consorte) ad una vera e propria "sindrome dell'assalitore assillante"; tanto da costringere la B. a farsi accompagnare al lavoro o in altri posti da un agente di sicurezza privato, ciò che non ha impedito in un caso l'aggressione della donna colpita con un pugno dal V.. Sul piano cautelare il Tribunale ha considerato palesi e "persino tautologiche" le esigenze di prevenzione (ex art. 274 c.p.p., lett. c) legittimanti l'applicata misura coercitiva (valutata, tra l'altro, sin troppo mite in rapporto alla gravita del comportamento lesivo del prevenuto).
3.- Avverso tale ordinanza del giudice di appello ha proposto personalmente ricorso per cassazione il V., deducendo unitaria censura di violazione di legge e di carenza di motivazione per travisamento dei fatti, variamente articolata nei termini di seguito riassunti (art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1).
Il Tribunale ha impropriamente valorizzato i postulati accusatori della B., gratificati di piena credibilità sulla base delle numerose denunce-querele della donna (che avrebbero avuto il solo scopo di sottrarre al marito l'affidamento della seconda figlia più piccola), senza tener conto delle denunce presentate anche dal V., corredate da referti medici, a dimostrazione delle aggressioni consumate in suo danno dalla B.. Nè peculiare peso può attribuirsi alle dichiarazioni (contenute in una sorta di relazione di servizio) dell'agente della sicurezza stipendiato dalla B. in merito ai contegni di petulanza e di molestia attribuiti all'indagato (che, per altro, ha denunciato l'uomo per essere stato dallo stesso malmenato).
I giudici dell'appello cautelare hanno travisato le ragioni della fuga o trasferimento della B. con entrambe le figlie in ****, individuandole nell'intento di sottrarsi alle violenze e al clima vessatorio instaurato dall'indagato e non valutando che - invece - la B. mirava soltanto a sottrarre tutte e due le figlie al padre e ad impedirgli ogni contatto con loro.
Le accuse di insistenti molestie e violenze (maltrattamenti) nei confronti dell'indagato sono contraddette dal provvedimento presidenziale dell'8.2.2008 con cui, nel giudizio civile di separazione, la figlia C. è stata affidata al V.;
decisione che presuppone un giudizio di affidabilità dell'uomo in aperto contrasto con la fosca descrizione offertane dalle astiose denunce della B.. Ciò a tacere del fatto che la consulenza tecnica disposta dal giudice civile rende inopportuna l'applicata misura cautelare, impedendo ogni tentativo di aiutare i coniugi a recuperare una "normalità di rapporto civile da genitori separati". 4.- Le doglianze enunciate dal ricorrente non possono trovare credito e l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. Vuoi perchè le delineate censure si sviluppano tutte in una dinamica ricostruttiva dei rapporti coniugali incentrata su una rivalutazione meramente fattuale degli eventi che contrassegnano la separazione del V. dalla moglie. Rivalutazione non percorribile nell'odierno giudizio di legittimità, avuto riguardo alla linearità e coerenza con cui l'impugnata decisione del Tribunale di Firenze ha focalizzato gli elementi probatori che, offrendo puntuale dimostrazione dell'esistenza dei plurimi fatti di maltrattamento (stalking) attuati in danno della moglie separata, giustificano l'adozione della misura cautelare nei confronti dell'indagato. Vuoi perchè le censure del ricorrente si rivelano, sul piano giuridico, palesemente infondate.
Giova rimarcare che il Tribunale di Firenze non ha affatto acriticamente privilegiato le prospettazioni accusatone provenienti dalla persona offesa B.M., per altro esplicitamente riscontrate dai referti medici attestanti le lesioni in più casi riportate dalla donna per effetto delle violente aggressioni del coniuge (è appena il caso di ricordare che il p.m. contesta all'indagato ben sette autonomi episodi di lesioni personali consumati in un periodo di pochi mesi), ma le ha analizzate anche alla luce di un comparativo raffronto con gli assunti difensivi del V., considerati motivatamente incongrui ("l'indagato ha dichiarato che egli in qualche modo era costretto a sfogare questa inaccettabile carica di maltrattamenti a seguito dei torti subiti dalla moglie, che aveva portato via improvvisamente le figlie in ****, quando è stata la donna costretta ad allontanarsi temporaneamente da **** per sfuggire alla furia dell'indagato").
Sul piano delle valutazioni di stretto diritto è opportuno ribadire che la fattispecie criminosa dei maltrattamenti infraconiugali può e deve ravvisarsi anche in situazioni di separazione e di sopravvenuta interruzione della convivenza, allorchè la condotta del soggetto agente realizzi - come si registra nel caso di specie - gli elementi strutturali tipici della ipotesi criminosa di cui all'art. 572 c.p. attraverso ripetute e insistite manifestazioni di offensività e aggressività attuate in danno del coniuge separato (v. Cass. Sez. 6, 27.6.2008 n. 26571, Valenti, rv. 241253). Nè l'applicata misura cautelare di cui all'art. 282 bis c.p.p. si rende inconciliabile con uno stato di fatto integrato dal già avvenuto abbandono (allontanamento) della casa coniugale da parte del coniuge indagato, atteso che la ratio del provvedimento cautelare si esprime in uno spettro valutativo di più ampia portata, includente rapporti e relazioni interpersonali del soggetto passivo che - come è palese nel caso oggetto del presente ricorso - trascende la mera quotidianità di vita e di abitudini nel ristretto ambito delle sole mura domestiche della casa familiare (v.: Cass. 29.3.2006 n. 18990, Pellerano, rv. 234625; Cass. Sez. 6, 3.7.2008 n. 28958, Pala, rv. 240664).
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna del V. alla rifusione delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo determinare in misura di Euro 300,00 (trecento). La cancelleria si farà carico degli adempimenti informativi connessi alla definitività del provvedimento cautelare ed alla sua esecuzione (art. 28 reg. esec. c.p.p.).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro trecento in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2009.
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