TAR Lazio-Roma, sez. I, sentenza 27.11.2008 n° 10810
Il Collegio rileva che la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, di cui all’art. 7 L. 241/1990, costituisce un principio generale dell’azione amministrativa soprattutto quando l’amministrazione esercita il potere di autotutela, espressione della propria discrezionalità, in cui occorre dare adeguatamente conto della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto o alla cessazione dei suoi effetti.
T.A.R.
Lazio - Roma
Sezione I
Sentenza 5 novembre - 27 novembre 2008, n. 10810
(Presidente Giovannini - Relatore Caponigro)
Fatto e diritto
1. Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 3 novembre 1998, ha comunicato alla Banca Nazionale del Lavoro ed alla Nuova Eri S.p.a. che il Comitato di cui all’art. 32 L. 416/1981, nella riunione del 19 giugno 1998, in riferimento al finanziamento ammesso per L. 3.717.853.000 per anni 10, ha deliberato di procedere all’erogazione delle rate di contributo fino al 1° agosto 1995.
Di talché, la Rai Trade S.p.a., già Nuova Eri, ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 L. 241/1990.
L’amministrazione avrebbe dovuto comunicare l’avvio del procedimento di revoca parziale del contributo.
- Violazione L. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni e di ogni norma e principio in tema di agevolazione finanziaria in favore dell’editoria. Violazione dell’art. 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Contraddittorietà. Difetto di istruttoria. Carenza ed errore nei presupposti. Violazione di ogni norma e principio in tema di trasparenza dell’azione amministrativa.
L’amministrazione non avrebbe indicato le ragioni giuridiche e di interesse pubblico che hanno determinato l’assunzione della decisione.
La delibera di concessione del contributo sino al 1° agosto 1995 sarebbe contraddittoria con il precedente DPCM 23.12.1991 e carente di istruttoria nonché dei presupposti per la restrizione del beneficio.
A seguito del deposito in giudizio di documentazione da parte dell’amministrazione, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi aggiunti:
- Incompetenza: violazione dell’art. 32 L. 416/1981; violazione di ogni norma e principio in tema di revoca d’ufficio.
Il provvedimento di revoca parziale del contributo sarebbe dovuto essere adottato dallo stesso organo competente per la concessione, vale a dire dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario delegato.
- Violazione della L. 416/1981. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Carenza ed errore nei presupposti. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà ed illogicità. Violazione di ogni norma e principio in materia di cessione d’azienda. Violazione dell’art. 7 L. 241/1990.
La restrizione del beneficio potrebbe avvenire solo per mancata o incompleta realizzazione ovvero variazione non autorizzata del programma di investimento, mentre sarebbe irrilevante la mancata richiesta di subentro nel contratto di mutuo da parte del cessionario del ramo di azienda, per cui non ricorrerebbero i presupposti per la revoca o limitazione del contributo statale.
L’Avvocatura dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 2305 pronunciata da questa Sezione nella camera di consiglio del 14 luglio 1999.
La ricorrente ha depositato altra memoria a sostegno delle proprie ragioni.
All’udienza pubblica del 5 novembre 2008, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 23 dicembre 1991, ha concesso alla Nuova Eri - Edizioni Rai Radiotelevisione Italiana un contributo pari a L. 269.544.000 per anni 10 sul finanziamento accordato a detta Società per l’importo di L. 3.717.853.000 per anni 10.
Con l’impugnato atto del 3 novembre 1998, è stato comunicato che il Comitato di cui all’art. 32 L. 416/1981, nella riunione del 19 giugno 1998, ha deliberato di procedere all’erogazione delle rate del detto contributo fino al 1° agosto 1995.
L’amministrazione, pertanto, ha proceduto a revocare parzialmente il contributo a suo tempo concesso.
Il Collegio rileva che la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, di cui all’art. 7 L. 241/1990, costituisce un principio generale dell’azione amministrativa soprattutto quando l’amministrazione esercita il potere di autotutela, espressione della propria discrezionalità, in cui occorre dare adeguatamente conto della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto o alla cessazione dei suoi effetti.
Ne consegue la fondatezza della dedotta censura di violazione dell’art. 7 L. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, atteso che, nel caso di specie, la revoca parziale del beneficio non risulta preceduta dal relativo avviso di avvio del procedimento, che avrebbe consentito al suo destinatario di partecipare allo stesso esponendo in tale sede le proprie ragioni, e non sono state indicate, né risultano sussistenti, ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità.
L’art. 21 octies, co. 2, L. 241/1990, inoltre, non può trovare applicazione in quanto l’amministrazione non ha dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Parimenti fondata è la censura, proposta con motivi aggiunti, con cui la ricorrente ha dedotto l’incompetenza del Comitato di cui all’art. 32 L. 416/1981 a disporre la restrizione del beneficio e la violazione del principio del contrarius actus.
Nella fattispecie in esame, a fronte di un atto di concessione del contributo adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, la parziale revoca del beneficio è stata disposta dal suddetto Comitato, atteso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è limitata a comunicare la delibera del Comitato senza esprimere una propria volontà provvedimentale.
Diversamente, l’atto di autotutela sarebbe dovuto essere adottato - su conforme delibera del Comitato di cui all’art. 32 L. 416/1981 - dallo stesso organo che ha adottato il provvedimento in prime cure.
La fondatezza delle richiamate censure, assorbiti gli altri motivi d’impugnativa, determina la fondatezza del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
3. Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Libero Professionista, esercente la professione forense nel Foro di Brindisi, distretto Corte d'Appello di Lecce (Italy)- già Magistrato, abilitato innanzi alle Giurisdizioni Superiori (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale)
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