giovedì 27 novembre 2008

Licenziamento, insegnante, art. 700 cpc

Tribunale di Lecce, sentenza 31.7.2008, Giudice del Lavoro

"il licenziamento per inidoneità (peraltro permanente) allo svolgimento della finzione di docenza è configurabile come extrema ratio ed adottabile solo in caso di accertata impossibilità di adibizione a mansioni diverse ed all’esito di procedimento del tutto diverso e distinto da quello di decadenza".


Tribunale di Lecce

Sentenza 31 luglio 2008

IL GIUDICE DEL LAVORO

sciogliendo la riserva del 30-7-2008;

ritenuto che il ricorso sia sorretto da un fumus boni juris, posto che secondo la giurisprudenza (v. Cass. Sez. Lav. 17415/2002), il provvedimento di decadenza del pubblico dipendente per assenza ingiustificata dal posto di lavoro per un periodo non inferiore a quindici giorni presuppone che l’assenza stessa sia ricollegabile ad un consapevole comportamento volontario del dipendente e considerato che il CTU dr. …………, incaricato degli accertamenti del caso ed avvalsosi detta collaborazione di medici specialisti in psichiatria, è pervenuto alla conclusione per cui “il comportamento che ha portato il ricorrente ad assentarsi dal servizio a decorrere dal 19-11-2007 è stato provocato da un disturbo psicotico breve che gli ha impedito temporaneamente di effettuare un corretto esame di realtà”, onde è lecito dedurre che nel periodo in questione il ricorrente fosse in condizioni assimilabili a quelle di incapace naturale;

rilevato che la valutazione, effettuata dal ctu, di temporanea (per un anno) inidoneità del ricorrente a svolgere i compiti di insegnamento, non può essere ostativa alla invocata reintegrazione in servizio del ricorrente, specie tenuto conto

dell’attuale ritenuta idoneità a svolgere altre attività amministrative o comunque di supporto alla didattica e dei principi di legge e della contrattazione collettiva di settore, che inducono a configurare il licenziamento per inidoneità (peraltro permanente) allo svolgimento della finzione di docenza come extrema ratio ed adottabile solo in caso di accertata impossibilità di adibizione a mansioni diverse ed all’esito di procedimento del tutto diverso e distinto da quello di decadenza;

reputato altresì sussistente il periculum in mora, requisito peraltro nemmeno specificamente contestato dall’amministrazione convenuta, atteso che il ricorrente trae dallo stipendio di insegnante le proprie esclusive fonti di sostentamento e che lo stesso ha anche contratto un gravoso mutuo bancario;

valutata equa la compensazione delle spese, atteso che l’amministrazione ebbe ad. adottare il provvedimento di decadenza all’esito di un fatto oggettivo (assenza protratta dal servizio) che solo ex post ed all’esito di complessi accertamenti medico legali è risultato essere riconducibile ad una condotta inconsapevole del dipendente;

P.T.M.

visto l’art. 669 octies e l’art. 700 cpc, ordina ai resistenti di disporre la riammissione in servizio del ricorrente presso la scuola 3° Circolo ……… di Lecce o presso altro istituto scolastico (scuola materna o elementare) della Provincia d.i Lecce, in mansioni del proprio profilo professionale e/o comunque compatibili con il suo attuale stato di salute, come emergente dalla relazione di ctu del dr……….. depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale in data 4-7-2008. Si comunichi.

Lecce, 31-7-2008

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