giovedì 19 giugno 2008

Fideiussione, obbligazione principale e di garanzia fideiussoria

Cassazione civile , SS.UU., sentenza 05.02.2008 n° 2655

“ Osserva il Collegio che questa Suprema Corte ha già più di una volta affermato (C. Cass. 1996/365 e 1998/10188) che per quanto fra loro collegate, l'obbligazione principale e quella fideiussoria mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva, data l'estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia, ma anche oggettiva in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme (funzione di garanzia creditoria mediante estensione delle sfere patrimoniali aggredibili), mentre l'obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo.

Ne deriva che la disciplina dell'obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione, per la quale continuano perciò a valere le normali regole, ivi comprese quelle sul pagamento e la giurisdizione.”

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Sentenza 5 febbraio 2008, n. 2655

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 16/5/2005, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate proponevano ricorso contro la decisione in epigrafe indicata, chiedendone la cassazione con ogni consequenziale statuizione.

La spa Assicurazioni Generali resisteva con controricorso e depositata memoria da entrambe le parti, la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 15/1/2008.

Motivi della decisione

Dalla lettura della sentenza impugnata, del ricorso e del controricorso, emerge in fatto che con decreto ministeriale in data 1/6/1999, la srl Dragon Sud veniva dichiarata decaduta dal contributo ricevuto per la realizzazione di un nuovo stabilimento industriale che, contrariamente all'impegno assunto, non era mai stato messo in opera perchè destinato a parco giochi.

Fallita nel frattempo la Dragon Sud, l'Ufficio di Ariano Irpino dell'Agenzia delle Entrate intraprendeva il recupero dell'erogazione iscrivendone a ruolo l'importo nei confronti della spa Assicurazioni Generali, che aveva prestato fideiussione in favore della beneficiaria.

La concessionaria Uniriscossioni notificava la relativa cartella e la spa Assicurazioni Generali la impugnava dinanzi al Tribunale di Napoli, sostenendo che la controparte non avrebbe potuto iscrivere direttamente a ruolo perchè, nel caso di specie, non si trattava di un'entrata di natura tributaria, ma di un ordinario credito di fonte privatistica, per soddisfarsi del quale avrebbe dovuto dapprima munirsi del necessario titolo.

Il giudice adito annullava la cartella ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate si gravavano alla Corte di appello che, tuttavia, confermava la decisione di primo grado sottolinenando, quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione riproposta dalle Amministrazioni appellanti, che il rapporto dedotto in giudizio non aveva niente a vedere con quello (pubblicistico) di finanziamento e, quanto al merito, che in base al chiaro disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, le entrate che, come quella in esame, "ave(vano) causa in rapporti di diritto privato" potevano essere "iscritte a ruolo (solo) quando risulta(va)no da titolo avente efficacia esecutiva". Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate hanno censurato l'anzidetta decisione, deducendo con il primo motivo "Difetto di giurisdizione - Violazione degli artt. 1936 e 1944 c.c. - Omessa motivazione (in relazione all'art. 360 c.p.c., nn 1, 3 e 5)", in quanto la Corte di appello aveva ritenuto la propria giurisdizione senza considerare che avendo carattere meramente accessorio, il rapporto di garanzia era destinato a seguire le sorti di quello principale che, attenendo ad una sovvenzione pubblica, costituiva materia riservata alla cognizione del giudice amministrativo.

Con il secondo motivo il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate hanno invece dedotto la "Violazione degli L. n. 46 del 1999, artt. 17 e L. n. 449 del 1997, art. 24, comma 32, e falsa applicazione del D.Lgs. n. 76 del 1990, art. 39, comma 11 e D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, - Omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione (in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)", in quanto l'Ufficio di Ariano Irpino aveva legittimamente proceduto all'iscrizione a ruolo, perchè anche se attivata nei confronti del fideiussore, la procedura aveva per oggetto il recupero del contributo e, dunque, un'entrata di matrice indubbiamente pubblica che, di conseguenza, poteva essere riscossa senza necessità della previa formazione di un titolo esecutivo, non avendo il succitato art. 21 comportato alcuna abrogazione della normativa concernente tale tipo di entrate.

Così riassunto il contenuto del ricorso e premesso che diversamente da quanto sostenuto nella memoria di parte ricorrente non v'era bisogno d'integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Industria (oggi dello Sviluppo Economico), in quanto la controversia riguardava unicamente la legittimità del ruolo emesso dall'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, osserva il Collegio che questa Suprema Corte ha già più di una volta affermato (C. Cass. 1996/365 e 1998/10188) che per quanto fra loro collegate, l'obbligazione principale e quella fideiussoria mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva, data l'estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia, ma anche oggettiva in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l'obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo.

Ne deriva che la disciplina dell'obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione, per la quale continuano perciò a valere le normali regole, ivi comprese quelle sul pagamento e la giurisdizione.

Nè vale in contrario replicare che per l'Amministrazione non vi sarebbe nessuna differenza fra il rapporto intercorrente con il beneficiario del finanziamento e quello intercorrente con il fideiussore, che essendosi assunto il medesimo obbligo di restituzione gravante sul garantito, diventa suo condebitore solidale ai sensi dell'art. 1944 c.c..

L'obiezione non può essere condivisa perchè anche a prescindere da ogni considerazione sulla effettiva possibilità di equiparare la solidarietà ordinaria a quella fideiussoria, rispetto alla quale difetta quella comunione d'interessi che caratterizza la prima, rimane comunque il fatto, già puntualmente sottolineato dalla citata C. Cass. 1998/10188, che si tratta pur sempre di rapporti nettamente distinti, atteso che quello con il beneficiario riguarda i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione del finanziamento, mentre quello con il fideiussore trova il suo fondamento nella garanzia dal medesimo prestata ed ha per oggetto non la restituzione del contributo, ma il pagamento di una somma equivalente per l'ipotesi di mancato adempimento del debitore principale.

In applicazione dei predetti principi, che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell'opposizione proposta dalla spa Assicurazioni Generali contro la cartella esattoriale notificatale dalla spa Uniriscossioni.

Il primo motivo del ricorso va, pertanto, rigettato non senza sottolineare che anche nel caso in cui si fosse voluto accedere alla tesi caldeggiata da parte ricorrente, avrebbe dovuto ugualmente concludersi per la giurisdizione dell'AGO in quanto, per giurisprudenza consolidata di queste Sezioni Unite, la posizione del beneficiario che, come la Dragon Sud, abbia ottenuto la erogazione del contributo, assume la consistenza del diritto soggettivo, che a sua volta comporta la devoluzione al giudice ordinario di tutte le controversie relative alla decadenza, revoca o ripetizione della sovvenzione (v., tra le più recenti in tal senso, C. Cass. 2007/117 e 2007/8232).

Parimenti da rigettare è anche il secondo motivo, a proposito del quale è sufficiente rilevare che una volta riconosciuta l'applicabilità delle comuni regole all'obbligazione fideiussoria delle Assicurazioni Generali, deve per l'effetto affermarsi la impossibilità, per l'Amministrazione, di farla valere subito a mezzo d'iscrizione a ruolo, stante l'inequivoco divieto frapposto al riguardo dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, che per le entrate di natura privatistica, consente tale tipo di riscossione solo previa formazione di adeguato titolo esecutivo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi 8.100,00 Euro, 100,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rigetta il ricorso e condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 8.100,00 Euro, 100,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2008.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2008.

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