giovedì 14 dicembre 2006

Titoli edilizi




titoli edilizi: portata giuridica dell'istituto della legittimazione a richiedere secondo l'art. 11 del D.P.R. n. 380/2001

T.A.R.

Campania - Napoli

Sezione II

Sentenza 22 settembre 2006, n. 8243

(Pres. Onorato, Est. Russo)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale

della Campania

Sezione Seconda

composto dai Signori Magistrati:

Dott. Antonio Onorato Presidente

Dott. Pier Luigi Russo Primo Referendario

Dott. Umberto Maiello Primo Ref., est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n°4074/2005, proposto dal Condominio via De Gasperi n°223, in persona dell’Amministratore pro – tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Luciano Noce, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Privata Imperatore n°13 presso lo studio dell’Avv. Rosario Ranno.

contro

il Comune di Castellammare di Stabia, in persona del Sindaco pro – tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Donatangelo Cancelmo e Sergio Siracusa, domiciliati d’ufficio, in assenza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, presso la Segreteria del Tribunale;

per l’annullamento previa sospensione

della disposizione dirigenziale n°9206 del 2.3.2005, con la quale il Comune di Castellammare ha inibito l’esecuzione delle opere di cui alla d.i.a. n°3890 del 27.1.2005

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 6.7.2006 il dott. Umberto Maiello;

Uditi altresì gli avvocati come da verbale d’udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con il gravame in epigrafe, la parte ricorrente impugna la disposizione dirigenziale n°9206 del 2.3.2005, con la quale il Comune di Castellammare ha interdetto le opere di cui alla d.i.a. n°3890 del 27.1.2005, consistenti nella realizzazione di una recinzione esterna lungo il confine di via De Gasperi n°223 con l’arenile demaniale.

A fondamento dell’opposto diniego l’Amministrazione intimata ha addotto la mancanza di legittimazione della parte istante, che non avrebbe la disponibilità giuridica dell’area oggetto di intervento.

Questa, invero, ricadrebbe nel dominio comunale in forza della delibera di G.M. n°96/96, con cui "si prende atto del trasferimento al Comune delle aree esterne dei centri sociali relativi ad interventi edilizi costruiti sul territorio del Comune di Castellammare di Stabia secondo quanto stabilito dalla delibera n°82/104 del 16.4.96 dell’Istituto Autonomo Case Popolari. Tale ultima delibera reca in elenco l’area di C.V.E. n°408 che dovrebbe corrispondere all’attuale area di corso A. De Gasperi, oggetto della richiesta di delimitazione".

Avverso il precitato provvedimento, con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha articolato le seguenti censure:

l’avversata inibitoria sarebbe priva di un’adeguata fase istruttoria e si fonderebbe sull’erronea rappresentazione della situazione dominicale dell’area;

sarebbe, inoltre, insufficiente il corredo motivazionale dell’atto impugnato;

l’area oggetto dei lavori di recinzione, già di proprietà dello IACP di Napoli, sarebbe stata acquisita dai titolari dei singoli appartamenti del condominio di via De Gasperi, in quanto parte comune e pertinenza del suddetto cespite.

Resiste in giudizio il Comune di Castellammare di Stabia.

All’udienza del 30.6.2005, con ordinanza n°2000/2005, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare azionata dalla parte ricorrente.

All’udienza del 6.7.2006, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

Giusta quanto anticipato nella parte narrativa, il Comune di Castellammare di Stabia ha interdetto l’esecuzione delle opere di recinzione del condominio di via De Gasperi, rivendicando la proprietà dell’area di sedime.

Tanto in ragione di quanto espressamente previsto nella locale delibera di G.M. n°967/96, con cui "si prende atto del trasferimento al Comune delle aree esterne dei centri sociali relativi ad interventi edilizi costruiti sul territorio del Comune di Castellammare di Stabia secondo quanto stabilito dalla delibera n°82/104 del 16.4.96 dell’Istituto Autonomo Case Popolari. Tale ultima delibera reca in elenco l’area di C.V.E. n°408 che dovrebbe corrispondere all’attuale area di corso A. De Gasperi, oggetto della richiesta di delimitazione".

Com’è noto, l’art. 11 del d.p.r. 380/2001 prevede, al comma 1°, che il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a "chi abbia titolo" per richiederlo; allo stesso modo, l’art. 23 del richiamato testo normativo abilita alla presentazione della d.i.a. per l’esecuzione di interventi edili minori il proprietario dell'immobile o "chi abbia titolo".

L’ampia formula utilizzata dal legislatore induce a ritenere che la legittimazione ad aedificandum non resti circoscritta al solo proprietario ma si estenda anche ad ogni altro soggetto titolare di un diritto (non importa se reale o personale) che lo legittimi, nei confronti del proprietario dell’area e, di conseguenza, nei confronti dell'autorità, ad eseguire le previste trasformazioni urbanistico-edilizie del suolo.

A tale riguardo, va ricordato che, secondo un costante insegnamento della giurisprudenza, maturato in sede di interpretazione dell'art. 4 della legge n. 10 del 1977, la proprietà del suolo non è condizione indispensabile per il conseguimento o il rilascio della concessione edilizia, essendo sufficiente che il richiedente "abbia titolo per richiederla", risultando a tal uopo valutabili anche gli atti unilaterali con cui il titolare del bene ha espresso la volontà di mettere il fondo a disposizione di persone determinate ( arg. Ex CdS Sez. V n°4864 del 20.9.2005).

Sul piano istruttorio, l'Amministrazione comunale, cui è rimessa la delibazione di conformità urbanistica di ogni progetto edilizio, deve verificare, tra l’altro, che esista il titolo per intervenire, la cui esistenza è elevata nell’ambito della normativa di settore a presupposto di legittimità sia degli interventi che implicano il rilascio del permesso di costruire sia per l’esecuzione di opere soggette a mera d.i.a., anche se la giurisprudenza amministrativa ha da sempre escluso un obbligo del Comune di effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti l'immobile (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2001 n. 1507; Consiglio di stato, sez. V, 07 luglio 2005 , n. 3730).

Tanto premesso, il provvedimento spedito dal Comune di Castellammare, in quanto espressione di un’istruttoria inadeguata, appare manifestamente disancorato dalle richiamate coordinate di riferimento e, dunque, del tutto inidoneo a reggere l’opposta inibitoria.

Giusta quanto già sopra anticipato, la ragione ostativa su cui si fonda l’avversata determinazione interdittiva è data dall’affermata appartenenza al patrimonio comunale dell’area sulla quale dovrebbe essere eretta la recinzione condominiale.

Nella suddetta prospettiva, il titolo idoneo a radicare le rivendicazioni dominicali dell’Ente resistente sarebbe la sopra richiamata delibera di G.M. n°967 del 1996, con cui il Comune di Castellammare di Stabia avrebbe preso atto del trasferimento, in suo favore, tra l’altro, del cespite in argomento, trasferimento asseritamente disposto dall’IACP, già proprietario dei beni in questione, con delibera n°82/104 del 16.4.1996.

A ben vedere, tale assunto non trova riscontro nelle risultanze istruttorie: anzitutto, da una piana lettura del deliberato da ultimo citato si evince, che il detto trasferimento, pur programmato, è rimasto ad uno stadio meramente optativo, senza giammai tradursi in un atto traslativo idoneo a determinare, per effetto di una volontà negoziale dispositiva manifestata nelle forme di rito, una vicenda di acquisto derivativo idonea a reggere l’affermato subentro del Comune di Castellammare nella titolarità del bene in questione.

Invero, l’IACP, pur avendo valutato la convenienza dell’operazione di dismissione dal proprio patrimonio immobiliare delle aree esterne e dei centri sociali relativi ad interventi edilizi eseguiti nel territorio del Comune di Castellammare, ha programmato di procedere alla relativa cessione in due tempi: dapprima mediante consegna provvisoria dei suoli e poi con atto di trasferimento definitivo, da effettuarsi mediante rogito notarile.

Appare, dunque, di evidenza intuitiva come, in difetto di ulteriori dichiarazioni che nel rispetto della suddetta scansione cronologica rivelassero l’attuale volontà di cessione delle aree in questione, non può dirsi perfezionata una fattispecie negoziale di trasferimento della proprietà dei suddetti beni.

Senza contare che non vi è prova nemmeno dell’acquisizione in possesso, da parte del Comune, delle aree inserite nell’elenco allegato alla delibera IACP 82/04 del 16.4.1996, non essendo stati versati in atti – né in alcun modo provati – i verbali di consegna dei singoli immobili che le parti avrebbero dovuto curare in contraddittorio.

Peraltro, a cagione di ciò, è rimasta segnata da un alone di incertezza la stessa identificazione delle aree antistanti il condominio ricorrente con quelle incluse nell’elenco di cui alla precitata delibera IACP 82/104.

Lo stesso Comune di Castellammare, in maniera evidentemente inappagante, si limita ad affermare che l’area di Corso Vittorio Emanuele n°408 "dovrebbe corrispondere" all’attuale area di corso de Gasperi.

Tale vuoto probatorio appare vieppiù dirimente se rapportato al contenuto dell’ordinanza propulsiva assunta dal Collegio all’udienza camerale del 30.6.2005, in ragione della quale la resistente Amministrazione comunale veniva espressamente onerata a rideterminarsi proprio in ordine alla questione in esame dell’appartenenza giuridica dell’area contesa, che avrebbe dovuto essere adeguatamente documentata in ragione dei titoli giuridici risultanti dai pubblici registri immobiliari.

Sul punto, nell’inerzia dell’Amministrazione, la parte ricorrente ha esibito una certificazione dalla quale risulta che, nell’arco temporale ricompreso tra l’anno 1991 e l’anno 1995 ed in riferimento all’area in questione di via De Gasperi, censita in catasto al fol. 5 p.lla 107, non risultano trascrizioni in favore del Comune di Castellammare.

In disparte quanto finora osservato, già di per sé assorbente ai fini del presente giudizio, mette, altresì, conto evidenziare che la parte ricorrente aveva corredato la propria richiesta edificatoria di documentazione da cui si sarebbe potuto evincere la disponibilità giuridica dell’area e che, invece, è rimasta inspiegabilmente obliterata nella valutazioni svolte dal Comune.

Di contro, le dette risultanze procedimentali, ancorché non assistite dalla certezza dichiarativa propria delle attestazioni rilasciate dalle conservatorie immobiliari, apparivano, in mancanza di documentazione di segno contrario, astrattamente idonee ad accreditare una legittimazione della ricorrente a disporre dell’area in argomento, in linea con le coordinate ermeneutiche tracciate dai sopra richiamati arresti giurisprudenziali.

A tal riguardo, vale osservare che lo stesso Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Napoli, con note prot.llo 1431 del 24.1.1994 e n°13294 del 14.6.2000, ha ripetutamente attestato che l’area libera esterna, a meno delle due traverse colleganti la via De Gasperi con l’arenile, correnti lungo i lati nord e sud dell’edificio, già di proprietà dell’Istituto in virtù dei decreti prefettizi di esproprio n°5862 del 15.2.1993 e n°5885 del 28.3.1939, costituisce, a seguito dell’attuazione del piano assegnazione alloggi, pertinenza dell’edificio ed è comune a tutti gli alloggi da cui è costituito.

In definitiva, l’avversata disposizione dirigenziale non appare assistita dal predicato della coerenza con le divisate emergenze procedimentali, rivelandosi, pertanto, manifestamente illogica ed incongruamente motivata.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, s’impone l’annullamento dell’atto impugnato.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 6.7.2006.

Il Primo Ref. Estensore Il Presidente

Depositata in Segreteria in data 22 settembre 2006.

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