DECRETO-LEGGE
22 dicembre 2011, n. 212
Disposizioni
urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento
e disciplina del processo civile. (11G0255)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta
la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in
materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e sulla
disciplina del processo civile, al fine di assicurare una maggiore
funzionalita' ed efficienza della giustizia civile;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
il seguente decreto-legge:
Capo
I
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art.
1
Finalita' e definizioni
Finalita' e definizioni
1.
Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, il
debitore puo' concludere un accordo con i creditori secondo la
procedura di composizione della crisi disciplinata dagli articoli da
2 a 11.
2.
Ai fini del presente decreto si intende per: a) sovraindebitamento:
una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e
il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonche' la definitiva
incapacita' del debitore di adempiere regolarmente le proprie
obbligazioni; b) sovraindebitamento del consumatore: il
sovraindebitamento dovuto prevalentemente all'inadempimento di
obbligazioni contratte dal consumatore, come definito dal codice del
consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.
Art.
2
Presupposti di ammissibilita'
Presupposti di ammissibilita'
1.
Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai
creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi
di cui all'articolo 10 con sede nel circondario del tribunale
competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, un accordo di
ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il
regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso,
compreso l'integrale pagamento dei titolari dei crediti privilegiati
ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente, salvo
quanto previsto dall'articolo 3, comma 4. Il piano prevede i termini
e le modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in
classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei
debiti, le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, il piano puo'
prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a un fiduciario
per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai
creditori.
2.
La proposta e' ammissibile quando il debitore: a) non e'
assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali; b) non ha fatto
ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione
della crisi da sovraindebitamento.
Art.
3
Contenuto dell'accordo
Contenuto dell'accordo
1.
La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la
soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante
cessione dei crediti futuri.
2.
Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti
a garantire la fattibilita' del piano, la proposta deve essere
sottoscritta da uno o piu' terzi che consentono il conferimento,
anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilita'
dell'accordo.
3.
Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni
all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli
strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di
strumenti creditizi e finanziari.
4.
Il piano puo' prevedere una moratoria fino ad un anno per il
pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le
seguenti condizioni: a) il piano risulti idoneo ad assicurare il
pagamento alla scadenza del nuovo termine; b) la moratoria non
riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.
Art.
4
Deposito della proposta di accordo
Deposito della proposta di accordo
1.
La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del luogo
ove il debitore ha la residenza ovvero la sede principale.
2.
Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i
creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli
eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni,
corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e
dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco
delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua
famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare
corredata del certificato dello stato di famiglia.
3.
Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresi' le
scritture contabili degli ultimi tre esercizi, ovvero, in
sostituzione delle scritture contabili e per periodi corrispondenti,
gli estratti conto bancari tenuti ai sensi dell'articolo 14, comma
10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, unitamente a una
dichiarazione che ne attesti la conformita' all'originale.
Art.
5
Procedimento
Procedimento
1.
Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli
articoli 2 e 4, fissa con decreto l'udienza, disponendo la
comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale,
anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della
proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti
che egli puo' adottare ai sensi del comma 3.
2.
Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di
pubblicita' della proposta e del decreto, nonche', nel caso in cui il
proponente svolga attivita' d'impresa, la pubblicazione degli stessi
in apposita sezione del registro delle imprese.
3.
All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai
creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono,
sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive
individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati
diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato
la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa
anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di
crediti impignorabili. 4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le
prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si
verificano.
5.
Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi
del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte
di accordo.
6.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione
monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non
puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
Art.
6
Raggiungimento dell'accordo
Raggiungimento dell'accordo
1.
I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta
elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi,
dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come
eventualmente modificata.
2.
Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 7, e' necessario che
l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il
settanta per cento dei crediti. Nei casi di sovraindebitamento del
consumatore ai fini dell'omologazione e' sufficiente che l'accordo
sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il cinquanta
per cento dei crediti.
3.
L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei
coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
4.
L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che
sia diversamente stabilito.
5.
L'accordo e' revocato di diritto se il debitore non esegue
integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i
pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori
di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
Art.
7
Omologazione dell'accordo
Omologazione dell'accordo
1.
Se l'accordo e' raggiunto, l'organismo di composizione della crisi
trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul
raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 6, comma 2,
allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi
al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare
contestazioni. Decorso tale termine, l'organismo di composizione
della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le
contestazioni ricevute, nonche' un'attestazione definitiva sulla
fattibilita' del piano.
2.
Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui
all'articolo 6, comma 2, verificata l'idoneita' ad assicurare il
pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione,
il giudice omologa l'accordo e ne dispone la pubblicazione
utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 5, comma 2. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione
monocratica. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego,
si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice
che ha pronunciato il provvedimento.
3.
Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non
superiore a un anno, l'accordo produce gli effetti di cui
all'articolo 5, comma 3.
4.
Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione
dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei.
L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei e'
chiesto al giudice con ricorso. Si procede ai sensi degli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile.
5.
La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve
l'accordo.
Art.
8
Esecuzione dell'accordo
Esecuzione dell'accordo
1.
Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a
pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice nomina un
liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme
incassate.
2.
L'organismo di composizione della crisi risolve le difficolta'
insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento
dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale
irregolarita'.
Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.
Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.
3.
Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformita'
dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento
alla possibilita' di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo
svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del
pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione,
nonche' di ogni altro vincolo.
4.
I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in
violazione dell'accordo e del piano sono nulli.
Art.
9
Impugnazione e risoluzione dell'accordo
Impugnazione e risoluzione dell'accordo
1.
L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su istanza di ogni
creditore, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato
dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o
dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente
simulate attivita' inesistenti. Non e' ammessa alcuna altra azione di
annullamento.
2.
Se il proponente non adempie regolarmente alle obbligazioni derivanti
dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se
l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non
imputabili al debitore, ciascun creditore puo' chiedere al tribunale
la risoluzione dello stesso.
3.
Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena di decadenza
rilevabile d'ufficio, entro un anno dalla scadenza del termine
fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
4.
L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i
diritti acquistati dai terzi in buona fede.
5.
Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.
Art.
10
Organismi di composizione della crisi
Organismi di composizione della crisi
1.
Gli enti pubblici possono costituire organismi per la composizione
delle crisi da sovraindebitamento con adeguate garanzie di
indipendenza e professionalita'.
2.
Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro
tenuto presso il Ministero della giustizia.
3.
Il Ministro della giustizia determina i requisiti, i criteri e le
modalita' di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono
disciplinate la formazione dell'elenco e la sua revisione,
l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti,
nonche' la determinazione delle indennita' spettanti agli organismi
di cui al comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla
procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse
indennita' sono ridotte della meta'.
4.
Gli organismi di mediazione costituiti presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, il segretariato sociale
costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della
legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli
avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono
iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma
2.
5.
Dalla costituzione degli organismi indicati al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le
attivita' degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6.
L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto
dagli articoli 6, 7 e 8, assume ogni iniziativa funzionale alla
predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento
dell'accordo, e all'esecuzione dello stesso.
7.
Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei dati contenuti nella
proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita' del piano
ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e trasmette al giudice la
relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai
sensi dell'articolo 7, comma 1.
8.
L'organismo esegue la pubblicita' della proposta e dell'accordo, ed
effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del
procedimento previsto dagli articoli 5, 6 e 7.
Art.
11
Disposizioni transitorie
Disposizioni transitorie
1.
I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione
della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una
societa' tra professionisti in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del
tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro
della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della
procedura, le tariffe applicabili all'attivita' svolta dai
professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla
procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse
indennita' sono ridotte della meta'.
Capo
II
DISPOSIZIONI
PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Art. 12
Modifiche alla disciplina della mediazione
Art. 12
Modifiche alla disciplina della mediazione
1.
Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, dopo il comma 6, e'
aggiunto, in fine, il seguente: "6-bis. Il capo dell'ufficio
giudiziario vigila sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 e
adotta, anche nell'ambito dell'attivita' di pianificazione prevista
dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione
su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con
frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura ed al
Ministero della giustizia."; b) all'articolo 8, comma 5, al
secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: «Con ordinanza
non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di
comparizione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui
all'articolo 5, comma 1,».
Art.
13
Modifiche al codice di procedura civile
Modifiche al codice di procedura civile
1.
Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro
516,46» sono sostituite dalle seguenti: «euro mille»; b)
all'articolo 91, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle
cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed
onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della
domanda.».
Art.
14
Modifiche all'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183
Modifiche all'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183
1.
All'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate
le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «da oltre due
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da oltre tre anni» e le
parole: «la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di
presentare istanza di trattazione del procedimento, con
l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.» sono sostituite
dalle seguenti: «le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna
delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che
ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore,
dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il
termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il
periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui
all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»; c) al comma 3, le
parole: «Nei casi di cui al comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «Nei casi di cui al comma 1».
Art.
15
Proroga dei magistrati onorari
Proroga dei magistrati onorari
1.
Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012».
2.
I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade
il 31 dicembre 2011 e per i quali non e' consentita un'ulteriore
conferma secondo quanto previsto dall' articolo 42-quinquies, primo
comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace il cui mandato scade
entro il 31 dicembre 2012 e per i quali non e' consentita
un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall' articolo 7, comma
1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni,
sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni
a fare data dal 1° gennaio 2012, fino alla riforma organica della
magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
Art.
16
Modifiche alla disciplina delle societa' di capitali
Modifiche alla disciplina delle societa' di capitali
1.
All'articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate
le seguenti modificazioni: a) al comma 9, primo periodo, le parole:
«collegio sindacale» sono sostituite dalla seguente: «sindaco»;
b) dopo il comma 13, e' inserito il seguente: «13-bis. Nelle societa' a responsabilita' limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.».
b) dopo il comma 13, e' inserito il seguente: «13-bis. Nelle societa' a responsabilita' limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.».
2.
All'articolo 6, comma 4-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, dopo le parole: «nelle societa' di capitali» sono inserite le
seguenti: «il sindaco,».
Art.
17
Entrata in vigore
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato
a Roma, addi' 22 dicembre 2011.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Severino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Severino
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Severino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Severino
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