giovedì 29 dicembre 2011

Riscossione contributi inps, ammissibilità opposizione all'esecuzione per intervenuta prescrizione dell'azione esecutiva quinquennale


" ..l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto ai sensi dell'art. 24 comma 5 del d.lgs. 46/99 è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale introdotto dalla legge 335/1995, neppure ravvisandosi alcuna novazione del credito, come invece dedotto dall'ente previdenziale..."

Tribunale Catania - Lavoro Sentenza 5262 del 24.11.2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Cristiana Delfa nella causa di previdenza n.5664/07 R.G. promossa da ******** nei confronti dell'I.N.P.S. (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., in persona del suo presidente pro tempore e la Serit Sicilia S.p.A. agente della Riscossione per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore (contumace) ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 13.7.2007 la ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso il ruolo portato dalla cartella di pagamento n.2932000**** relativo a pretesi omessi contributi e somme aggiuntive nei confronti dell'INPS per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998.
Deduceva, a sostegno dell'opposizione, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito fatto valere dall'ente previdenziale, ai sensi dell'art. 3 della legge 335/1995, anche laddove la notifica della cartella fosse stata ritualmente effettuata nella data del 5.01.2001 indicata in seno all'estratto di ruolo.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi - previa sospensione - l'annullamento dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito; il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.

Fissata udienza di comparizione e concessa la chiesta sospensione dell'esecuzione del ruolo di cui alla cartella opposta, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del d.lgs n.46/99, si costituivano in giudizio l'ente previdenziale, sia in proprio che in qualità di mandatario della società di cartolarizzazione eccependo, fra l'altro, la tardività dell'opposizione.
Indi all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Motivazione
Ciò posto, quanto all'eccezione preliminare di tardività dell'opposizione, perchè proposta oltre il termine di decadenza di quaranta giorni previsto dal D.Lgs. n.46 del 1999, art. 24, va osservato che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine "è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel meritodella pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio,perchè diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione (Cass Civ., sez L., 2008, n.17978; e,negli stessi termini, v. anche Cass. Civ. sez. L., 2007, n.14692, Cass. Civ. sez. L. 2007 n.4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che "la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n.389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore".
Nella fattispecie, costituendosi in giudizio il ricorrente non ha espressamente contestato la circostanza, risultante dal ruolo e ribadita dall'I.N.P.S., dell'avvenuta notifica della cartella opposta, in data 5.1.2001.
Peraltro l'accertamento della tempestività del ricorso, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dall'art. 24 del d.lgs. n.46/1999, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda (e perciò una ipotesi di decadenza prevista ex lege ed avente natura pubblicistica), è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo l'acquisizione di elementi utili anche aliunde, in applicazione degli artt. 421 e 437. c.p.c., con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto della potestas iudicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (Cass. Civ. n.11274/2007).
Nella presente vicenda, l'opposizione al ruolo è stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella.
Tuttavia, la decadenza prevista dall'art. 24 d.lgs. n.46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.

L'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente pone dunque la questione se, una volta divenuto non più contestabile il credito contributivo, per mancanza di tempestiva opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta a ltermine di prescrizione quinquennale previsto dallalegge 335/95, ovvero a quello decennale previsto dall'art. 2953 c.c.
A tal riguardo ben può farsi riferimento ai principi sanciti dalla Suprema Corte con la pronuncia n.12263 del 25.5.2007, che, sebbene riferiti alle c.d. ingiunzioni fiscali, possono essere utilmente richiamati anche nella fattispecie concreta.
In particolare, la predetta sentenza, rilevato che l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, ha ritenuto che "la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, didiritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione".

Alla stessa conclusione (inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione) deve dunque pervenirsi mutatis mutandis anche nell'ipotesi in esame, dal momento che neppure ai ruoili formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contributivi ed alle conseguenti cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale: la mancata opposizione nel termine rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale, ma non comporta gli effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, quindi, l'idoneità al giudicato.

Necessario corollario è che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto ai sensi dell'art. 24 comma 5 del d.lgs. 46/99 è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale introdotto dalla legge 335/1995, neppure ravvisandosi alcuna novazione del credito, come invece dedotto dall'ente previdenziale.
Nella fattispecie, atteso che dopo la data della notifica della cartella esattoriale concernente i contributi in questione (5.1.2001), l'INPS non ha più agito al fine di ottenere il pagamento delle somme pretese, è da ritenere (in mancanza di atti interruttivi) che la prescrizione quinquennale sia senz'altro già maturata.
Pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto, in accoglimento della domanda, va in questa sede disposto l'annullamento della iscrizione a ruolo di cui all'opposta cartella.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto l'INPS va condannato alla refusione di quelle sostenute da parte opponente, liquidate come in dispositivo.
PQM
-definitivamnte pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- annulla l'iscrizione a ruolo di cui all'opposta cartella di pagamento in quanto relativo a crediti prescritti;
- condanna l'INPS al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi e 910,00 oltre a spese generali, CPA e IVA come per legge.
Catania, 24.11.2010

Nessun commento:

Address

Studio Legale avv. Santo De Prezzo Erchie (Brindisi - Italy) via Principe di Napoli, 113
DPR SNT 58E29 L280J - P.I. 00746050749 - phone +39 0831 767493 - mob. +39 347 7619748