REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
sentenza n. 305/2010
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE DISTACCATA DI FRANCAVILLA FONTANA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dott. Giuseppe Marseglia,
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.C. n. 362/08
visti gli atti di causa ed udita la discussione orale ex art. 28l-sexies c.p.c. all'udienza del 16.12.2010,
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Tizio conveniva in giudizio tutti gli odierni convenuti, in qualità di comproprietari per successione dal comune capostipite Caio (deceduto il 23.12.1988, si veda a riprova 1o stato di famiglia originario versato in atti), del fondo rustico sito in agro di Erchie, C.da “Bianchi”, censito in N.C.T. al foglio 26, p.l1a 72 ed esteso per are 44 e centiare 26, R.A. € 6,86, R.A. € 15,49, esponendo di aver esercitato sin dal 1972, in modo pacifico, pubblico, continuativo e senza opposizione alcuna il possesso completo del fondo in questione nel disinteresse dei convenuti e dei 1oro danti causa, e chiedendo, di conseguenza, che fosse riconosciuto e dichiarato in suo favore l’acquisto del diritto di proprietà del cespite per
intervenuta usucapione, con vittoria di spese in caso di opposizione.
Dichiarata la contumacia di tutti i convenuti, la causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali, all’esito delle quali 1a domanda può ritenersi fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
Com’è noto, requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria su beni immobili è dato dal suo possesso ventennale, possesso che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158-1163-1167 c.c.). Ai fini poi dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare ad immagine di quale diritto detta attività viene ad essere esercitata.
Ciò premesso, dalle risultanze processuali emerge che 1’attore ha posseduto uti dominus, per oltre venti anni, l’intero cespite oggetto del presente giudizio, sullo stesso esercitando in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco 1a propria signoria di fatto.
Difatti, i testi escussi all’udienza del 17.9.2009 e della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, hanno confermato che il fondo risulta solo formalmente intestato a Caio per un probabile errore al Catasto, ma è stato da sempre posseduto dall’attore, che a sua volta negli anni 70 lo aveva ricevuto dal padre e che ha provveduto sempre a coltivarlo percependo anche l’indennità comunitaria per la produzione olivicola.
Tali risultanze istruttorie, unitamente alla mancanza di contestazioni da parte dei convenuti sono anzi rimasti tutti contumaci, consentono a questo giudicante di ritenere anzitutto sussistente, nella specie, questione di usucapione non già di qualunque altro diritto reale limitato, quanto, piuttosto, del diritto di proprietà del predetto immobile, tenuto conto altresì che, come la Suprema Corte ha più volte precisato, in mancanza di una diversa prova deve ritenersi che il potere di fatto sia
esercitato nella specie più efficace, vale a dire con l'immagine della proprietà.
Nè, del resto, sono emersi elementi tali a far ritenere che l'attore abbia acquisito e/o mantenuto il possesso con violenza o clandestinità, avendo anzi i testi precisato che in famiglia tutti (compreso il defunto Caio) erano convinti che fosse di sua proprietà.
Dalle argomentazioni fino ad ora esposte consegue la dichiarazione che l’odierno attore è divenuto pieno proprietario, a titolo di usucapione, del fondo rustico sito in agro di Erchie, C.da “Bianchi”, censito in N.C.T. al foglio 26, p.lla 72 ed esteso per are 44 e centiare 26, R.A. € 6,86, R.A. € l5,49, avendolo posseduto uti dominus per oltre un ventennio.
Nulla deve invece essere disposto circa la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, in quanto tali adempimenti si configurano come semplici oneri a carico della parte interessata, attivabili pertanto, successivamente all’emanazione della presente sentenza, dietro sua autonoma iniziativa a cui il conservatore non potrebbe opporsi (si veda sul punto Cass. civ., II sez., n. l6583 dell'11.8.2005 in relazione all’art. 2651 c.c.).
Sussistono giusti motivi, vista la mancanza di opposizione, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara che Tizio (c.f. xxxxxxxxxxx), nato a Erchie (Br) il 9999999, è divenuto pieno proprietario, a titolo di usucapione, del fondo rustico sito in agro di Erchie, C.da “Bianchi", censito in N.C.T. al foglio 26, p.lla 72 ed esteso per are 44 e centiare 26, R.A. € 6,86, R.A. € l5,49, avendolo posseduto uti dominus per oltre un ventennio;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Francavilla Fontana, 16.12.2010.
Sentenza pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale ed immediatamente depositata in cancelleria.
Il Giudice
(Dott. Giuseppe Marseglia)
Libero Professionista, esercente la professione forense nel Foro di Brindisi, distretto Corte d'Appello di Lecce (Italy)- già Magistrato, abilitato innanzi alle Giurisdizioni Superiori (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale)
giovedì 13 gennaio 2011
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