venerdì 17 dicembre 2010

Irap, piccolo professionista

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Ordinanza 19-23 novembre 2010, n. 23446

La Suprema Corte ha chiarito che l'Agenzia delle Entrate non può desumere dai dati contabili della dichiarazione dei redditi la sussistenza della autonoma e rilevante organizzazione del piccolo professionaista ai fini dell'Irap.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Ordinanza 19-23 novembre 2010, n. 23446

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 23029/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1 - E' chiesta la cassazione della sentenza n. 90/22/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Bologna, Sezione Staccata di Parma n. 22, il 22.05.2007 e DEPOSITATA il 25 giugno 2007. Con tale decisione, la C.T.R., ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto al rimborso dell'Irap. 2 - Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell'IRAP per gli anni dal 2000 al 2 003, è affidato ad un mezzo, con cui si deduce, omessa motivazione su punto decisivo della controversia.

3 - L'intimato, giusto controricorso, ha chiesto che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

4 - La questione posta dal ricorso in esame va risolta, sia rifacendosi a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui "a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui"; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle condizioni sopraelencate"(Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure richiamando il principio di autosufficienza (Cass. n. 6225/2005, n. 5148/2003); infatti, il ricorrente per cassazione "deve rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in modo da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo" (Cass. n. 15672/05; 19756/05, n. 20454/2005, SS.UU. 1513/1998) e, quindi, deve indicare specificamente le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, nonchè i vizi logici e giuridici della motivazione (Cass. n. 11462/2004, n. 2090/2004, n. 1170/2004, n. 842/2002).

Peraltro, per consolidato orientamento giurisprudenziale "il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente", ricorre solo "quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento" (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

4 bis - Nel caso, non solo il mezzo non risulta formulato in coerenza ai richiamati principi, perchè, mentre i giudici di merito hanno accolto la domanda di rimborso, per avere ritenuto che l'attività espletata non fosse connotata da autonomia organizzativa per assenza di dipendenti e collaboratori, ed impiego di beni strumentali di modesto valore, indispensabili per l'esercizio della professione, l'Agenzia indica genericamente i dati contabili desumibili dalle dichiarazioni annuali e, segnatamente, valorizza i beni strumentali - ritenendoli, differentemente dalla CTR, emblematici agli effetti dell'autonoma organizzazione, ma, oltretutto, le doglianze appaiono sottese ad ottenere una opposta lettura di atti e documenti presi in esame dai giudici di merito e valutati diversamente, e, d'altronde, sul piano logico formale, la valutazione dei Giudici di merito, che hanno considerato i beni strumentali utilizzati, indispensabili, appare corretta, anche avuto riguardo al fatto che il relativo valore non può ritenersi di per sè significativo, influenzato, come è, da molte variabili.

5 - Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la trattazione del ricorso in camera di consiglio ed il relativo rigetto, per manifesta infondatezza, in applicazione dei trascritti principi di diritto.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi".

Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso, la memoria 16.06.2010, e tutti gli altri atti di causa; Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione e che, d'altronde, le difese contenute nella precitata memoria depositata in vista dell'udienza camerale, non risultano idonee ad incrinarne il fondamento;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato e che, avuto riguardo all'epoca del consolidarsi degli applicati principi, le spese del giudizio di cassazione vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

1 commento:

jus civitates ha detto...

Purtroppo Equitalia continua per conto delle agenzie delle entrate a richiedere l'irap con metodi vessatori se non estorsivi anche in casi palesemente rientranti nelle sentenze di 1 grado , 2 grado , e cassazione.
Bisogna fare una class action?

Address

Studio Legale avv. Santo De Prezzo Erchie (Brindisi - Italy) via Principe di Napoli, 113
DPR SNT 58E29 L280J - P.I. 00746050749 - phone +39 0831 767493 - mob. +39 347 7619748