mercoledì 17 novembre 2010

Procedimento sommario a cognizione piena, applicabilità per revocatoria, condizioni

Tribunale di Brindisi Sezione distaccata di Francavilla Fontana Dott. Giuseppe Marseglia
Ordinanza 13 maggio 2010

Trova conferma l'orientamento secondo cui il ricorso al procedimento sommario a cognizione piena è ammissibile sul presupposto che al di là della natura giuridica dell'azione esercitata si possa trattare la litis contestatio semplicemente sulla base di questioni meramente giuridiche nel caso in cui sia superfluo articolare istruttoria.
Nel caso di cui al provvedimento del Tribunale di Brindisi, l'istituto delle presunzioni è stato ritenuto sufficiente per mantenere la trattazione della causa nell'ambito del procedimento sommario a cognizione piena, seppure l'oggetto della decisione concerneva l'inefficacia dell'atto pubblico di donazione nei confronti del creditore, sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria
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Tribunale di Brindisi

Sezione distaccata di Francavilla Fontana


Ordinanza 13 maggio 2010

IL TRIBUNALE DI BRINDISI

SEZIONE DISTACCATA DI FRANCAVILLA FONTANA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dott. Giuseppe Marseglia,

ha pronunziato la seguente

ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 702-TER C.P.C.

nel procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis e s.s. c.p.c. (introdotti nel codice di rito dalla legge n. 69/2009) iscritto al R.G.C. n. 1274/09, riservato per la decisione all’udienza del 13.5.2010 e vertente tra le parti:

S,in qualità di titolare della ditta individuale “MG.”,

elettivamente domiciliato in Latiano, via., nello studio dell’avv.F.C., che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso

RICORRENTE

e

M., in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale “M”, eM,

elettivamente domiciliati in Oria, via, presso lo studio dell’avv. F.C., dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

RESISTENTI

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Si pretermette ogni trattazione relativa allo svolgimento del processo, dovendosi provvedere con ordinanza e non con sentenza (peraltro, anche in tal caso il novellato art. 132, n. 4 c.p.c. non richiede più tale capitolazione in relazione alle sentenze).

Ciò posto, il giudicante, letti gli atti e i documenti ad essi allegati e sentite le parti, ritiene che la domanda proposta con il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. sia fondata e meriti pertanto accoglimento senza che sia opportuno procedere ad alcun ulteriore atto di istruzione e di conseguenza senza necessità di conversione del procedimento da sommario ad ordinario, nei termini di seguito esposti.

L’attore ha chiesto che venga dichiarato inefficace nei suoi confronti l’atto pubblico di donazione del 10.9.2009 a mezzo del quale S.M. ha trasferito al figlio convivente e celibe, S.C., il dominio utile (salvo il diritto di livello costituito in favore di soggetti terzi e salvo vincolo ipotecario del 18.10.2004) dell’immobile nel quale entrambi risiedono, sito in Oria, lamentando che a seguito di ciò ha pregiudicato le sue ragioni di credito scaturenti da vari atti esecutivi emessi presso questo Ufficio (decreto ingiuntivo esecutivo n. 130/09 notificato il 9.6.2009 con successivo atto di precetto, atto di precetto su assegni impagati ricevuto il 30.10.2009, decreto ingiuntivo esecutivo n. 257/09 notificato il 3.12.2009 con contestuale atto di precetto, cfr. all. da 2 a 19 al ricorso) per un totale di € 41.289,07.

A ben vedere, l’atto sottoposto a revocatoria è a titolo gratuito ed è successivo al sorgere del credito (in quanto, benché alcuni atti esecutivi siano stati notificati successivamente, tutti gli assegni in atti sono stati rilasciati dal debitore e sono stati protestati per mancanza di fondi prima del settembre 2009), e dunque l’unico requisito da accertare nel presente giudizio (motivo che giustifica la sommarietà dell’istruttoria) è la sussistenza della c.d. “scientia damni” in capo al debitoreS.M., ossia del fatto che egli fosse a conoscenza, al momento della disposizione, del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.

Orbene, può in effetti ritenersi che tutti gli elementi raccolti depongono in favore della sussistenza della “scientia damni”, se è vero che:

- lo stesso S., nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 3.5.2010 ha mostrato di essere ben a conoscenza delle ragioni di credito fatte valere dalla ditta del S., sostanzialmente senza contestarle ma limitandosi ad affermare che sarebbe sua intenzione onorare i suoi debiti e producendo a supporto una scrittura privata di transazione relativa peraltro ad una procedura esecutiva mobiliare per un credito derivante da assegno diverso da quelli fatti valere nel presente giudizio (e per un importo molto inferiore, 4.000,00 euro circa);

- l’atto dispositivo è avvenuto a pochissimi mesi di distanza dall’emissione dei vari assegni, dalla notifica di svariati atti di precetto e circa un mese prima della notifica di ulteriore atto di precetto e di un ulteriore decreto ingiuntivo esecutivo su precedenti assegni;

- il medesimo S. ha disposto dell’unico bene immobile in sua proprietà (rectius, dominio utile, cfr. visure all. 21 e 22 al ricorso), nel quale egli stesso risiede con la sua famiglia (cfr. stato di famiglia all. 20 al ricorso), lo ha fatto addirittura a titolo gratuito ed ha donato al maggiore dei suoi tre figli conviventi, Spallanzino Cosimo, che ha accettato, senza fornire alcun supporto probatorio alla tesi, pure da lui sostenuta, secondo cui tale donazione sarebbe stata un “regalo temporale” al figlio ammalato.

Tali elementi gravi, precisi e concordanti, consentono infatti di ritenere, anche in via presuntiva ex art. 2729 c.c. (si veda sul punto, ex pluribus, Cass. civ., Sez. II, n. 2748 del 11/02/2005 - Rv. 579523), che il debitore al momento dell’atto dispositivo non potesse non essere a conoscenza del pregiudizio che stava arrecando alle ragioni del creditore S, al quale stava sottraendo l’unico bene immobile che costui avrebbe potuto aggredire laddove non fosse riuscito a soddisfarsi “aliunde”. Da tali argomentazioni consegue la richiesta declaratoria di inefficacia ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., con condanna alle spese secondo soccombenza, nella misura indicata in dispositivo in mancanza di nota specifica (con assimilazione della presente controversia ai procedimenti speciali di cui al capo VII del D.M. 8.4.2004 secondo il valore dichiarato).

Infine, la presente ordinanza, che ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c. è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell’art. 2655 c.c. dovrà essere annotata (a richiesta delle parti o dei loro procuratori entro trenta giorni dalla pubblicazione, come disposto dall’art. 15 del D.P.R. n. 635/72) in margine alla trascrizione dell’atto pubblico di donazione a cui attiene.


PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunziando con ordinanza ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c., ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

• accoglie la domanda e, per l’effetto, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c. dichiara l’atto pubblico di donazione tra S.M. e S.C. del 10.09.2009 a rogito notar P. da Latiano (rep. 22402, racc. 12325), registrato presso l’Agenzia del Territorio di Brindisi in data 07.10.2009 inefficace nei confronti di S. O. in relazione al credito di € 41.289,07 nascente dagli atti esecutivi richiamati in motivazione;

• condanna i resistenti in solido secondo soccombenza a rimborsare al ricorrente le spese del procedimento sommario di cognizione che si liquidano in complessivi € 1.092,22, di cui, € 404,00 per diritti, € 450,00 per onorari ed € 238,22 per spese, oltre IVA, spese generali e CNPA.

Si comunichi alle parti.

Francavilla Fontana, lì 13 maggio 2010.

Il Giudice

(dott. Giuseppe Marseglia)

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