Libero Professionista, esercente la professione forense nel Foro di Brindisi, distretto Corte d'Appello di Lecce (Italy)- già Magistrato, abilitato innanzi alle Giurisdizioni Superiori (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale)
mercoledì 8 settembre 2010
IRAP, Professionista, condizioni per l'applicabilità
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE, ORDINANZA 22.6.2010
"in tema di IRAP, l'esercizio dell' attività libero professionale "protetta" è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata"
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione per la trattazione in camera di consiglio
L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale con la quale è stato riconosciuto il diritto del contribuente avvocato al rimborso dell'IRAP versata per gli anni in contestazione, in quanto il professionista nell'esercizio della libera professione spenderebbe solo la propria opera, essendo del tutto assente la spesa del personale e di modico valore i beni strumentali (quali il computer, il fax, l'autovettura) di cui risulta munito.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva.
I1 ricorso, con il quale, nell'unico motivo, si denuncia omessa motivazione in ordine al punto decisivo della ritenuta provata mancanza di autonoma organizzazione nell'esercizio
dell'attività professionale, nonostante la presenza, secondo la parte erariale, di notevoli importi per beni ammortizzabili risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
La censura - oltre che essere sprovvista di adeguato momento di sintesi - appare manifestamente infondata, in quanto la sentenza è conforme al principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte secondo cui, in tema di IRAP, l'esercizio dell' attività libero professionale "protetta" è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, e il requisito dell'autonoma organizzazione - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato - ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo
l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (cfr., tra le altre, Cass., Sez. un., n. 12108 del 2009).
La sentenza contiene l'accertamento del difetto di tale requisito, reso con la congrua e corretta motivazione sopra riportata, sicché la censura si rivela manifestamente priva di pregio, dato che si limita a proporre un'inammissibile nuova valutazione del merito, in presenza di apprezzamento congruamente espresso dalla C.T.R. (Cass. n. 5335/00; 13359/99; 5537/97; 900/96; 124/80).
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente infondato.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.
Non sono state depositate conclusioni scritte né memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato i1 principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato; che non v'é luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010
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