lunedì 10 agosto 2009

Esperto esterno, la P.A. opera la scelta con la procedura comparativa

Non si tratta nel caso in esame di un concorso pubblico, ma l’Amministrazione ha limitato autonomamente la propria discrezionalità, decidendo, così come previsto nell’avviso pubblico, di pervenire alla scelta del Direttore Artistico del Teatro S. di R., attraverso procedura comparativa, all’esame dei titoli e dei curricula professionali presentati e di un colloquio.


T.A.R.

Veneto - Venezia

Sezione II

Sentenza 10 luglio 2009, n. 2187

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1327 del 2009, proposto da:

M. L., rappresentato e difeso dagli avv. Elena Dalla Santa, Michele Lai, Elisabetta Saladino, con domicilio eletto presso Elena Dalla Santa in Venezia, San Marco, 4909;

contro

C. di R. in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Ferruccio Lembo, con domicilio eletto presso Ferruccio Lembo in R.; T. S.;

nei confronti di S. R.;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale del C. di R. 29.4.2009 rep. n. DTD/2009/1188 relativa al conferimento di incarico di Direttore Artistico del Teatro S. di R;

dell'avviso pubblico per la selezione del Direttore Artistico del Teatro S., approvato con determinazione dirigenziale 23.3.2009 n. 776;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di C. di R. in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 08/07/2009 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

Avvisate le parti ai sensi del comma 10 dell’art. 21 della legge n° 1034 del 1971;

FATTO

Con determinazione dirigenziale in data 23 Marzo 2009 il C. di R. ha deciso di procedere ad individuare la figura di collaboratore quale “Responsabile della Direzione Artistica del Teatro S.” di R. e con il quale stipulare contratto di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità.

È stato al riguardo affisso avviso pubblico di procedura comparativa.

Con tale avviso è stato specificato che la scelta del collaboratore avverrà attraverso l’esame dei titoli e dei curricula professionali presentati e di un colloquio a cura di una Commissione tecnica nominata dal Dirigente del Settore Cultura.

Il ricorrente lamenta che la nomina del Sig. S. R. ha fatto seguito all’espletamento, da parte del C. di R., di un errato procedimento di valutazione comparativa.

DIRITTO

1. Preliminarmente il collegio disattende l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall’Amministrazione.

Infatti l’Amministrazione ha limitato la propria discrezionalità, prescrivendo di pervenire alla scelta del Direttore Artistico del Teatro S. di R. mediante procedura comparativa relativa all’esame dei titoli e dei curricula professionali presentati e di un colloquio a cura di una Commissione tecnica nominata dal Dirigente del Settore Cultura

Ne consegue che i soggetti potenzialmente interessati ad assumere l’incarico si trovano in una posizione di interesse legittimo in relazione al procedimento di individuazione del soggetto cui attribuire l’incarico.

Né si tratta di questione che attiene al pubblico impiego, che come tale sarebbe attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il Direttore Artistico non è inquadrato nell’ente, ma ha un incarico di consulenza.

D’altro canto il ricorrente non agisce in relazione alla tutela di una propria posizione attinente all’impiego, ma quale soggetto che aspira all’affidamento dell’incarico.

2. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato.

Infatti la procedura comparativa richiedeva l’esame dei titoli e dei curricula professionali presentati e di un colloquio a cura di una Commissione tecnica nominata dal Dirigente del Settore Cultura.

Come si desume dai verbali depositati in giudizio dall’Amministrazione, la Commissione non ha espresso valutazioni specifiche con riferimento rispettivamente sia ai titoli ed ai curricula professionali, sia al colloquio.

Tali valutazioni specifiche erano necessarie per addivenire alla scelta finale del soggetto prescelto che, in considerazione di tali omissioni, non è congruamente motivata.

Non si tratta nel caso in esame di un concorso pubblico, ma l’Amministrazione ha limitato autonomamente la propria discrezionalità, decidendo, così come previsto nell’avviso pubblico, di pervenire alla scelta del Direttore Artistico del Teatro S. di R., attraverso procedura comparativa, all’esame dei titoli e dei curricula professionali presentati e di un colloquio.

Da tale procedura derivava la necessità di esprimere, oltre alla valutazione finale, anche la valutazione intermedia relativa sia ai titoli ed ai curricula sia al colloquio.

Non sono invece applicabili i principi e le norme in materia di concorsi pubblici per l’ammissione agli impieghi.

Si tratta infatti nel caso di specie di figura professionale che rimane esterna all’ente e che viene individuata senza ricorrere a procedura concorsuale, così come ammette il comma 6 dell’art. 110 del Testo Unico degli Enti Locali.

3. Il ricorso è invece infondato nella parte in cui viene censurato l’avviso pubblico.

Infatti, come sopra specificato, non si tratta di procedura concorsuale, ma di procedura di scelta dell’esperto, che è conforme al regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all’Amministrazione, approvato con delibera della Giunta Comunale n° 20 del 25 Febbraio 2008.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, accoglie in parte il ricorso di cui in epigrafe e, per l’effetto, annulla la determinazione dirigenziale del C. di R. in data 29 Aprile 2009 n° 1188 di cui in epigrafe;

per il resto lo rigetta.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 08/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Italo Franco, Consigliere

Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore

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