giovedì 2 agosto 2007

Proprietario confinante, si al diritto di accesso nella pratica edilizia del vicino

TAR Campania-Salerno, sez. II, sentenza 18.05.2007 n° 597

Il confinante, stante la sua qualità di proprietario dell’immobile confinante a quello del controinteressato, ha diritto non solo alla visione ma anche ad estrarre copia degli atti in esame.

Infatti l’art. 24 della legge n. 241/1990, recentemente novellato dalla legge n. 15/2005 e recante la disciplina dei casi e delle modalità di esclusione dal diritto di accesso, dispone espressamente, al comma 7, che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.”.


T.A.R.

Campania – Salerno

Sezione II

Sentenza 18 maggio 2007, n. 597

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

Salerno - 2^ Sezione

composto dai magistrati

dr. Luigi Antonio Esposito - Presidente

Dr. Sabato Guadagno - Consigliere rel.

Dr. Ezio Fedullo - Primo Referendario

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato ed integrato dall’art. 4, 3° comma, della L. 21.7.2000 n. 205 e dalla L. n. 15/2005,

sul ricorso n. 462/2007 Reg. Gen., proposto da C. A., rapp.ta e difesa dall’ avv.to Antonio Caolo ed elettivamente domiciliato in Salerno, via V. Loria n.69;

contro

Comune di K., in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

e nei confronti di

C. G., non costituito in giudizio;

per l’annullamento

della determinazione n. 1133/07 di rigetto;

per la declaratoria

- del diritto di parte ricorrente al rilascio in copia della documentazione richiesta con istanza del 11.09.2006, concernente il permesso di costruire rilasciato al proprietario confinante C. G. e dell’obbligo della P.A. al rilascio in copia della suddetta documentazione.

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 17 maggio 2007 il relatore dr. Guadagno e gli avvocati presenti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso in epigrafe, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento e la declaratoria del suo diritto al rilascio in copia della documentazione richiesta con istanza del 11.09.2006, concernente il permesso di costruire rilasciato al proprietario confinante C. G. e dell’obbligo della P.A. al rilascio in copia della suddetta documentazione, deducendo la violazione della L. n. 241/90, del d.p.r. n. 16/2003 e del d.p.r. 184/06.

Non si è costituito in giudizio il resistente Comune di K..

Alla camera di consiglio del 17.5.2007, il ricorso è stato spedito in decisione

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Al riguardo il Collegio rileva che l’odierna ricorrente ha chiesto la declaratoria del suo diritto al rilascio in copia della documentazione richiesta con istanza del 21 marzo 2005, concernente il permesso di costruire rilasciato al proprietario confinante C. G. e dell’obbligo della P.A. al rilascio in copia della suddetta documentazione.

La domanda di parte ricorrente merita accoglimento, in quanto la stessa nella sua qualità di proprietaria dell’immobile confinante a quello del controinteressato, sig. C., ha diritto non solo alla visione ma anche ad estrarre copia degli atti in esame.

Infatti l’art. 24 della legge n. 241/1990, recentemente novellato dalla legge n. 15/2005 e recante la disciplina dei casi e delle modalità di esclusione dal diritto di accesso, dispone espressamente, al comma 7, che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.”.

La normativa suindicata impone taluni limiti soltanto in riferimento a documenti contenenti dati sensibili e giudiziari.

Orbene, se le suindicate statuizioni normative consentono entro determinato limite l’accesso addirittura a documenti, contenenti dati “sensibili”, purché la loro conoscenza risulti necessaria per curare o difendere interessi giuridici, a maggior ragione tale possibilità di accesso deve riconoscersi con riferimento a quella documentazione contenente dati, non oggetto di particolari cautele normative, come nella fattispecie in esame i due provvedimenti suindicati, espressamente richiamati nel diniego di permesso di costruire, adottato dall'intimata Amministrazione Comunale in esito all'istanza di parte ricorrente .

Pertanto, nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene ingiustificato ed illegittimo il rifiuto tacito opposto dall’Amministrazione comunale.

D’altronde, in base alla normativa suindicata ed in particolare a quanto statuito dall’art. 22, comma 1 lettera d), della legge n. 241/1990, se anche gli atti provenienti da soggetti privati sono equiparati agli atti amministrativi ai fini dell’accesso, e quindi sono suscettibili di ostensione se utilizzati – come nel caso di specie – ai fini dell’attività amministrativa, indipendentemente dalla loro caratterizzazione soggettiva (pubblicistica o privatistica), purchè abbiano avuto una incidenza nelle determinazioni amministrative (cfr. TAR Veneto, 2 aprile 2004 n. 934; TAR Puglia Bari, 25 settembre 2003 n. 3556), a maggior ragione tale diritto non solo di prenderne visione ma anche di estrarne copia va riconosciuto nei confronti sia dei provvedimenti dell’intimata Amministrazione comunali, che hanno autorizzato il controinteressato all’intervento nell’area in esame.

Pertanto il ricorso va accolto, riconoscendo il diritto di accesso da parte della ricorrente a questi due provvedimenti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SALERNO -2^ SEZIONE

definitivamente pronunziando sul ricorso di cui all’epigrafe, proposto da C. A., lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il Comune di K. a rilasciare copia della documentazione di cui in motivazione.

A tal fine, assegna al Comune di K. il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.

Condanna il Comune di K. al pagamento in favore del ricorrente, delle spese ed onorari del giudizio, liquidati nella complessiva somma di € 100,00 (mille).

ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 17 maggio 2007.

Dr. Luigi Antonio Esposito - Presidente

Dr. Sabato Guadagno -Consigliere est.

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