"Vanno
disattese, preliminarmente, le eccezioni preliminari e pregiudiziali
sollevate dai convenuti e dalla terza intervenuta in ordine
all’ammissibilità e procedibilità dell’istanza di sequestro,
per essere la stessa contenuta nell’atto di citazione introduttivo
del giudizio e non in separato ricorso come prescritto dall’art.
669 bis c.p.c.: competente a decidere sull’istanza cautelare
spiegata in corso di causa è, infatti, indefettibilmente, il giudice
della causa di merito, sicché da questo punto di vista nessun vizio
è riconducibile alla scelta della M di includere l’istanza nel
medesimo atto introduttivo del giudizio di merito, trattandosi di
modalità al più inficiata da mera irregolarità formale, ma del
tutto idonea al raggiungimento dello scopo suo proprio (vale a dire
l’instaurazione del contraddittorio con le controparti)"
Tribunale
di Lamezia Terme
Ordinanza
6 novembre 2012
(est.
G. Ianni)
Il
giudice istruttore,
letti
gli atti,
a
scioglimento della riserva assunta in data 2 novembre 2012;
preso
atto della rinuncia alla domanda formalizzata da MG nei confronti di
G s.p.a., quale soggetto evocato in giudizio ma senza il rispetto dei
termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c.;
letta
l’istanza di sequestro giudiziario in corso di causa formulata
dalla MG con l’atto introduttivo del giudizio;
OSSERVA
1. Con
l’atto di citazione introduttivo del giudizio di merito MG ha
chiesto (anche) il sequestro giudiziario del 50% delle quote
societarie attualmente intestate al marito, PG, in seno alle società
S s.a.s. e G s.r.l., allegando il timore di una diminuzione del
valore delle predette quote nel tempo necessario alla definizione del
giudizio di merito, finalizzato, appunto, ad ottenere l’accertamento
della comproprietà della m in relazione alle predette quote.
Sotto
il profilo del fumus
boni iuris,
più in particolare, l’attrice-istante ha dedotto di aver sciolto
la comunione legale esistente con il marito in forza di convenzione
del 18 maggio 2010, a rogito notar P, con cui i coniugi avevano
optato per il regime di separazione dei beni, convenendo
espressamente che i beni da essi acquistati in precedenza rimanessero
in comunione ordinaria. Dovevano, quindi, considerarsi in comunione
ordinaria, a detta della M, anche le quote di partecipazione del P a
due società costituite in costanza di matrimonio – appunto la S
s.a.s. e la G s.r.l.
Sotto
il profilo del periculum
in mora,
la M ha allegato alcuni comportamenti concludenti del P, indici della
sua volontà di ledere gli interessi della moglie, come si
ricaverebbe, in particolare, dalla vendita, da parte della S in data
2 dicembre 2009 di un lotto di terreno edificabile per un prezzo di
euro 65.000,00; dalla costituzione, pochi mesi dopo la stipula della
convenzione di separazione dei beni, di altra società con gli stessi
soci della S (la A s.a.s.); dall’acquisto da parte della A s.a.s.
di un magazzino per uso commerciale al medesimo prezzo di euro
65.000,00; dall’affitto concesso dalla S alla A dell’intero
complesso aziendale dietro un canone di euro 4.000,00 annui.
1.1. Ha
resistito P, formulando, preliminarmente, alcune eccezioni
pregiudiziali afferenti la procedibilità ed ammissibilità della
domanda di merito della M, alla luce dell’identica domanda proposta
dalla stessa in sede di separazione giudiziale (quale procedimento
tutt’ora pendente dinanzi a questo Tribunale). Altre eccezioni
pregiudiziali il P ha mosso in ordine alla scelta in rito fatta dalla
M per introdurre l’istanza di sequestro giudiziario, essendo la
stessa contenuta nell’atto di citazione e non in separato ricorso
come prescritto dall’art. 669 bis c.p.c.
Quanto,
invece, ai presupposti per la concessione dell’invocato sequestro,
il P ha escluso tanto la sussistenza del fumus
boni iuris -
dovendosi le quote ritenere entrate non in comunione legale bensì in
comunione de residuo ed essendo, comunque, indice di partecipazione
personalistica non surrogabile con il subingresso di terzi - quanto
quella delpericulum
in mora,
non avendo egli mai compiuto operazioni dirette a depauperare il
patrimonio sociale.
1.2. Hanno
resistito la S s.a.s. e la G s.r.l. facendo sostanzialmente propria
la difesa del P. E’ volontariamente intervenuta (con intervento
adesivo dipendente) la O s.p.a., quale società controllante la G
s.p.a., evocata in giudizio dall’attrice (in quanto ritenuta socia
della G s.r.l.) ma non costituitasi e nei cui confronti, anche al
fine di sanare eventuali problemi di contraddittorio, .l’attrice ha
dichiarato di rinunciare ad ogni domanda.
2. Vanno
disattese, preliminarmente, le eccezioni preliminari e pregiudiziali
sollevate dai convenuti e dalla terza intervenuta in ordine
all’ammissibilità e procedibilità dell’istanza di sequestro,
per essere la stessa contenuta nell’atto di citazione introduttivo
del giudizio e non in separato ricorso come prescritto dall’art.
669 bis c.p.c.: competente a decidere sull’istanza cautelare
spiegata in corso di causa è, infatti, indefettibilmente, il giudice
della causa di merito, sicché da questo punto di vista nessun vizio
è riconducibile alla scelta della M di includere l’istanza nel
medesimo atto introduttivo del giudizio di merito, trattandosi di
modalità al più inficiata da mera irregolarità formale, ma del
tutto idonea al raggiungimento dello scopo suo proprio (vale a dire
l’instaurazione del contraddittorio con le controparti).
Non
appare ostativa alla trattazione dell’istanza cautelare neppure il
fatto che la domanda di divisione sia stata già spiegata nel
giudizio di separazione pendente tra le medesime parti, aderendo
questo Tribunale all’orientamento (già paventato nell’ordinanza
che ha deciso su un’istanza di sequestro proposta anche in quella
sede) secondo cui il procedimento di separazione o divorzio, per le
peculiarità in rito che lo caratterizzano, non si presta al cumulo
con giudizi soggetti alle regole ordinarie i quali, quindi, saranno
ammissibili solo se introdotti autonomamente nelle consone forme
contenziose: la verosimile declaratoria di inammissibilità a cui
pare destinata la domanda di divisione come formulata in quella sede
elimina, pertanto, in radice il rischio dell’eventuale conflitto di
giudicati e impone di rigettare anche la richiesta di riunione dei
giudizi avanzata dalle parti (peraltro non opportuna alla luce della
partecipazione al presente procedimento di soggetti diversi dai
coniugi separandi).
3. Orbene,
ai sensi dell’art. 670 c.p.c. il giudice può autorizzare il
sequestro giudiziario di beni mobili o immobili, aziende o altre
universalità di beni “quando
ne è controversa la proprietà o il possesso ed è opportuno
provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea”.
Va,
anzitutto, sgomberato il campo sulla sussumibilità delle quote
societarie nella nozione di beni mobili, anche ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 670 c.p.c., rappresentando esse beni
immateriali ma suscettibili di formare oggetto di diritti
(trasferimento inter
vivos e mortis
causa,
assoggettabilità ad esecuzione forzata ecc.) pur con le limitazioni
che in concreto possono essere stabilite dai singoli statuti (così,
in parte motiva, Cass.
2 febbraio 2009, n. 2569).
Sussistente
è, anche, evidentemente, nel caso di specie, una controversia in
tema di proprietà e possesso dei predetti beni, in quanto la M
chiede l’accertamento della propria contitolarità sulle predette
quote, contestata, invece, dal marito.
Tanto
premesso in punto di ammissibilità, in ordine al fumus
boni iuris occorre
osservare che i coniugi, dopo l’iniziale assoggettamento ex
lege (in
mancanza di diversa volontà) al regime patrimoniale della comunione
dei beni, hanno scelto il regime della separazione con convenzione a
rogito notar P del 18 maggio 2010, rep. …, racc. …, prevedendo
espressamente, quanto agli acquisti effettuati in precedenza, che gli
stessi sarebbero rimasti in comunione ordinaria.
La
M allega che tra questi beni rientrerebbero anche le quote di
partecipazione del marito a due società costituite
(incontestatamente) in costanza di matrimonio, la S s.a.s. e la G
s.r.l.. Il P deduce, invece, che i proventi di tali partecipazioni
non sarebbero entrati in comunione legale (poi diventata comunione
ordinaria in forza della convenzione del 18 maggio 2010), bensì in
comunione de
residuo,
il che determinerebbe l’attribuzione alla M di un diritto di
credito pari alla metà del valore di quanto spetterà al P al
verificarsi di una delle cause di scioglimento delle predette
società.
La
difesa del P (condivisa anche dalle altre società partecipanti al
giudizio) non pare cogliere nel segno, ferma, evidentemente, la
possibilità di una differente valutazione in sede di merito.
Come
detto, infatti, le quote di società possono assimilarsi ai beni
mobili ai fini dell’individuazione del loro regime giuridico
generale (cfr. Cass.
2569/2009 cit.),
sicché nulla pare ostare all’inquadrabilità delle quote
acquistate dal singolo coniuge in regime di comunione legale nella
comunione immediata, in virtù dell'ampio tenore dell'art. 177 comma
1 lett. a) c.c. – che parla genericamente di acquisti compiuti in
costanza di matrimonio - e in conformità alla "ratio"
delle norme sulla comunione, che è quella di realizzare pienamente,
anche sul piano dei rapporti patrimoniali, la dimensione comunitaria
della vita familiare (ratioche
impone, peraltro, un favor
communionis nella
stessa interpretazione delle norme codicistiche). D’altra parte,
anche a voler fare propria la tesi dei convenuti e della terza
intervenuta, secondo cui le quote acquistate dal P in costanza di
matrimonio rientrerebbero in comunione differita ex art. 178 c.c. in
quanto beni strumentali all’esercizio di un’attività di impresa
da parte del P, ciò non varrebbe ad escludere, almeno a livello di
delibazione sommaria, un diritto della M alla contitolarità delle
quote medesime, dovendosi verificare l’esistenza di un simile
diritto non al momento (futuro) dello scioglimento della società,
bensì al momento (passato) dello scioglimento della comunione
legale, coerentemente ai dettami di cui all’art. 178 c.c.
Sussiste,
altresì – al di là degli specifici episodi dedotti dall’istante
- l’opportunità della gestione delle quote nelle more del giudizio
di merito, stante l’elevata conflittualità tra parti (evincibile
dal tenore delle difese in atti, dall’estrema difficoltà di una
trattativa tra le stesse e dal procedimento di separazione giudiziale
pendente dinanzi a questo Tribunale) che fa apparire concreto il
rischio di comportamenti in danno dell’istante e dei suoi diritti.
Ciò alla luce della funzione propria del sequestro giudiziario, che
è quella di garantire la custodia corretta e imparziale del bene
oggetto della pretesa restitutoria nelle more della durata del
processo di merito.
Non
osta all’autorizzazione del sequestro il carattere personalistico
delle partecipazioni del M. alle società G s.r.l. e S s.a.s. e le
previsioni statutarie contrarie al subingresso di altri soggetti in
difetto del consenso unanime degli altri soci (cfr. difese convenuti
e terza intervenuta) in quanto l’effetto della comproprietà,
verosimile alla luce delle considerazioni che precedono, è una
conseguenza voluta dalla legge per attuare il principio d'ordine
costituzionale della parità tra i coniugi, come tale da considerarsi
preminente rispetto alla volontà dei privati (Cass. 27 maggio 1999,
n. 5172; Cass. 18 agosto 1994, n. 7437).
Al
fine, tuttavia, di non scompaginare gli assetti societari,
considerata la natura interinale e cautelare del presente
provvedimento, si reputa opportuno, allo stato, nominare custode
delle quote lo stesso P., benché con stringenti oneri di
rendicontazione, tali da garantire la posizione e i diritti della M.
La
regolamentazione delle spese e competenze della presente fase
cautelare viene rimessa alla definizione del merito, trattandosi di
istanza formulata in corso di causa.
4. Avendo
le parti chiesto alla prima udienza la concessione dei termini di cui
all’art. 183, comma 6, c.p.c., la causa viene differita per la
decisione, in contraddittorio, sulle istanze istruttorie. Viene
fissato un termine di decorrenza omogeneo al fine di non ledere i
diritti di difesa delle parti nelle rispettive repliche.
P.Q.M.
letto
l’art. 670 c.p.c.
AUTORIZZA
il sequestro giudiziario del 50% delle quote facenti capo a P
nell’ambito delle società S s.a.s. e G s.r.l., nominando quale
custode, senza diritto di compenso, il medesimo P;
ORDINA
alle società interessate (parti in causa) di prendere atto del
presente provvedimento ed annotarlo nelle scritture societarie;
IMPONE
al P di rendicontare bimestralmente al Tribunale sulla gestione delle
quote e l’esercizio dei relativi diritti;
PRECISA
che la gestione delle quote, durante il periodo di sequestro, dovrà
essere finalizzata alla conservazione del loro valore "economico",
con necessità di chiedere previamente l'autorizzazione a questo
giudice per l'adozione di tutte le decisioni di maggior importanza,
eccedenti l’ambito dell’ordinaria amministrazione;
RIMETTE
al merito la regolamentazione delle spese e competenze relative al
sub-procedimento cautelare di sequestro;
letto
l’art. 183, comma 6, c.p.c.
ASSEGNA
alle parti i seguenti termini perentori:
1)
un termine di 30 giorni a partire dalla data dell’11 gennaio 2013
per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o
modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già
proposte;
2)
un termine di ulteriori 30 giorni per replicare alle domande ed
eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le
eccezioni che siano conseguenza delle domande e delle eccezioni
medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni
documentali;
3)
un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova
contraria.
RINVIA
all’udienza del 4 giugno 2013, ore 10:00, per la decisione, in
contraddittorio, sulle eventuali istanze istruttorie;
INVITA
le parti che non lo abbiano già fatto a formare i propri fascicoli
in conformità a quanto previsto dall'art. 74 disp. att. c.p.c.;
INVITA,
altresì, i difensori delle parti che non lo abbiano già fatto ad
indicare nei propri scritti difensivi il proprio codice fiscale e
quello delle rispettive parti rappresentate in conformità a quanto
previsto dall’art. 4 d.l. 193/2009, come convertito dalla legge
24/2010;
MANDA
alla cancelleria per le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti di
competenza.
Lamezia
Terme, 6 novembre 2012.
Il
giudice
Nessun commento:
Posta un commento