Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce - Sezione Prima, Ordinanza cautelare 23.2.2012
Non sussiste una automaticità di effetti tra una informativa di polizia giudiziaria e la revoca delle agevolazioni finanziarie, ma interviene la discrezionalità amministrativa con i suoi presupposti di legittimità.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 157 del 2012, proposto da:
Società Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Santo De Prezzo, G. M. Rainò;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
nei confronti di
Ditta I, Mediocredito Italiano Spa;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del D.M. n. VII/RC/9 trasmesso con missiva prot. n. 0038284 del 7.11.2011 di revoca delle agevolazioni finanziarie concesse con D.M. di concessione provvisoria n. 134567 del 20.12.2004 alla società ricorrente notificato il 16.11.2011; del D.M. VII/RC/9 16114/BIS trasmesso con missiva del 28.11.2011 di revoca delle agevolazioni finanziarie concesse con il D.M. di concessione provvisoria n. 134567 del 20.12.2004 alla società ricorrente; nonché di tutti gli atti ad essi presupposti, preparatori, connessi e collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Claudia Lattanzi e uditi gli avv.ti Santo De Prezzo e G. M. Rainò, per la ricorrente, e l’avv. G. Pedone, per l’Avvocatura dello Stato;
Considerato:
- che il provvedimento impugnato fonda le proprie determinazioni su un accertamento della Guardia di Finanza la quale ha riscontrato operazioni fraudolente mediante uso di fatture per operazioni inesistenti;
- che, tuttavia, non è stato esplicitato quali siano i riflessi di questa eventuale condotta fraudolenta sul procedimento di agevolazione finanziaria, posto che anche la Banca erogante ha attestato la congruità e l’effettività degli interventi collegati all’investimento della società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
Accoglie la richiesta domanda cautelare e, per l'effetto, sospende il provvedimento impugnato.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Giuseppe Esposito, Primo Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore
Depositata il 23.2.2012 | ||
1 commento:
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