venerdì 18 giugno 2010

Risarcimento, contro l’esecuzione delle opere pubbliche la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Sezioni Unite: la giurisdizione su controversie per danni derivanti da esecuzione di opere pubbliche è dell’A.G.O.


Sentenza Cassazione Sezioni Unite 25.05.2010, n. 12792

Il condominio di Napoli, via xx, ha convenuto in giudizio , davanti al tribunale di Napoli, il Comune, la società P. e la società S.
Con la citazione notificata il 25.10.1999 ha proposto in loro confronto una domanda di risarcimento del danno.
Ha esposto i seguenti fatti.
Il Comune, nel 1990, aveva affidato alla P. la costruzione e gestione di un parcheggio, che doveva essere realizzato in piazza San Francesco.
La P. aveva a sua volta affidato le opere di completamento della paratia perimetrale del parcheggio alla S. che le aveva completate nel 1997.
I lavori di palificazione eseguiti dalla S avevano determinato l’apertura di lesioni nelle strutture verticali del fabbricato, in quelle orizzontali nonché nei tramezzi, intonaci, controsoffitti, rivestimenti, pavimenti e infissi delle diverse unità del fabbricato, con conseguenze dannose anche sugli impianti.
I convenuti si sono costituiti, la S ha chiamato in causa la società Generali Assicurazioni; sono intervenuti numerosi condomini aderendo alla domanda.
2. - Il tribunale con sentenza 1.6.2002 n. 7271 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
3. - Pendente il processo davanti al tribunale ordinario, il Condominio, con ricorso notificato il 20.7.2000, ha adito il Tribunale amministrativo regionale per la Campania.
Ha impugnato gli atti di approvazione del progetto e quelli di affidamento della concessione di costruzione e gestione dell’opera alla P., deducendo l’incompletezza e comunque l’erroneità del progetto; in seguito, prima con motivi aggiunti, poi con autonomo ricorso ha proposto domanda di risarcimento del danno.
Con sentenza 11.2.2008 n. 676, il T.A.R. della Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro gli atti di approvazione del progetto e di concessione dei lavori, che ha ritenuto proposto tardivamente; ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di risarcimento del danno.
Ha considerato che la ragione del danno veniva individuata in un comportamento del tutto svincolato dai precedenti provvedimenti amministrativi.
4. - Il Condominio ha proposto ricorso per conflitto negativo di giurisdizione.
Ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Si è costituito il Comune di Napoli, che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.
Ha sostenuto che non vi è conflitto tra le due decisioni, perché i due tribunali hanno deciso su domande diverse.
Motivi della decisione
1. - Il ricorso è ammissibile.
Al giudice ordinario ed a quello amministrativo è stata proposta una medesima domanda, di risarcimento del danno, danno la cui ragione, dall’attore, è stata individuata nelle operazioni messe in atto, in una delle fasi di costruzione del parcheggio, dalla società S, cui i lavori erano stati appaltati dalla concessionaria.
A rispondere di questi danni sono stati chiamati anche il Comune di Napoli e la società concessionaria, la P.
2. - La giurisdizione su tale domanda spetta al giudice ordinario non solo in confronto della parte privata, che è venuta eseguendo i lavori, ma anche degli altri soggetti convenuti in giudizio , dei quali la responsabilità sarà o meno dichiarata secondo ciò che risulterà accertato all’esito del giudizio, a proposito della incidenza della loro condotta sulla fase esecutiva dell’opera.
Mentre la localizzazione dell’opera pubblica è attività di natura provvedimentale, non lo sono la sua concreta realizzazione e manutenzione, attività queste di natura materiale nello svolgere le quali non i soli soggetti privati cui sia affidata l’esecuzione dell’opera, ma la stessa pubblica amministrazione che se ne faccia esecutrice debbono osservare le regole tecniche ed i canoni di diligenza e prudenza (Sez. Un. 13 dicembre 2007 n. 26108; 28 dicembre 2007 n. 27187).
3. - È dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento del danno.
È cassata la sentenza 1.6.2002 del tribunale di Napoli, cui la causa è rimessa.
4. - Le spese del presente giudizio sono compensate, così anche quelle della fase del processo che si è conclusa davanti al tribunale di Napoli.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la sentenza del tribunale di Napoli, cui rimette la causa; compensa le spese del giudizio .

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