lunedì 10 maggio 2010

Credito, risarcibilità del danno al cessionario

Tribunale di Roma Sezione XII Sentenza 08.03.2010

"...in applicazione dei principi sull’oggetto del contratto, di cui agli art. 1346 e 1348 c.c, deve ritenersi consentito un negozio di trasferimento di credito futuro, ove questo si determinabile con riferimento ad uno specifico rapporto o, come nel caso di specie, da un fatto generatore di illecito esattamente individuato (cfr. Cass. 5.6.1978 n. 2798). Inoltre, il credito derivante da fatto illecito è attuale e non futuro, tanto è vero che, in caso di riconoscimento gli interessi sulle somme dovute decorrono dal fatto e non dall’accertamento giudiziale, e la possibilità che il debito “ex delicto” non sia riconosciuto in giudizio non incide sugli effetti della cessione, perchè questa forma di invalidità opera in tema di garanzia che il cedente può prestare ex art, 1266 c.c, e si traduce nell’obbligo di quest’ultimo di risarcire il danno al cessionario (Cass. civ., Sez. III, 05/11/2004, n. 21192). ..."

Tribunale di Roma

Sezione XII

Sentenza 08.03.2010
(Giudice Cartoni)

Fatto

Con citazione ritualmente notificata la “Elica Rent S.r.l.” conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Roma la “Aurora Assicurazioni S.p.a.” e F. C. per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad incidente stradale.

In tale atto parte attrice esponeva che il veicolo di proprietà di F. C. tamponava il mezzo di proprietà di V. C., che quest’ultimo doveva fare ricorso ad una vettura sostitutiva per l’importo di euro 288,00 e che tale eredito era ceduto in data 27.10.2005 alla “Elica Rent S.r.l.”.
Si costituiva la “Aurora Assicurazioni S.p.a.”, eccependo l’improcedibilità della domanda ed il difetto di legittimazione attiva, mentre F. C. restava contumace.

Con sentenza n. 14791/07 del 22.1/18.4.2007 il Giudice di Pace rigettava la domanda dell’attore ravvisando il difetto di legittimazione attiva.

La “Elica Rent S.r.l.” proponeva il presente appello avverso tale sentenza, eccependo la violazione del contraddittorio e dei principi regolatori della materia, la erronea declaratoria del difetto di legittimazione attiva e la perfetta cedibilità di un credito futuro, mentre anche nel giudizio di appello F. C. non si costituiva.

All’udienza del 7.7.2009 l’appellante concludeva per la riforma della sentenza impugnata e per la condanna in solido al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione, l’assicurazione concludeva per il rigetto dell’appello ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all’art. 190, primo comma, c.p.c. per lo scambio di comparse e memorie.

Diritto

L’appello merita accoglimento per un motivo che si presenta assorbente.
Il giudice delle prime cure ha escluso che il risarcimento del danno provocato da un incidente stradale possa essere oggetto di cessione prima che venga liquidato, trattandosi, sostanzialmente, di una cessione di un credito futuro, concludendo, dunque, per il difetto di legittimazione attiva della “Elica Rent S.r.l.”, cessionario del credito.

Questo Tribunale ritiene, invece, che in applicazione dei principi sull’oggetto del contratto, di cui agli art. 1346 e 1348 c.c, deve ritenersi consentito un negozio di trasferimento di credito futuro, ove questo si determinabile con riferimento ad uno specifico rapporto o, come nel caso di specie, da un fatto generatore di illecito esattamente individuato (cfr. Cass. 5.6.1978 n. 2798). Inoltre, il credito derivante da fatto illecito è attuale e non futuro, tanto è vero che, in caso di riconoscimento gli interessi sulle somme dovute decorrono dal fatto e non dall’accertamento giudiziale, e la possibilità che il debito “ex delicto” non sia riconosciuto in giudizio non incide sugli effetti della cessione, perchè questa forma di invalidità opera in tema di garanzia che il cedente può prestare ex art, 1266 c.c, e si traduce nell’obbligo di quest’ultimo di risarcire il danno al cessionario (Cass. civ., Sez. III, 05/11/2004, n. 21192).

Sussiste, dunque, la legittimazione della “Elica Rent S.r.l.” a chiedere il risarcimento. In punto di “an” la responsabilità del veicolo di proprietà di C. F., il quale ha tamponato il veicolo che precedeva, non è contestata.

Per il “quantum” occorre osservare che il credito ceduto ed oggetto della presente domanda di risarcimento riguarda il c.d. danno da “fermo tecnico”.

Tale pregiudizio è dimostrato dal ricorso alla vettura sostitutiva di cui alle due fatture, in atti, di euro 12,00 e di euro 276,00, per un importo complessivo di euro 288,00.

Su questa somma, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione.

In particolare, poiché la stessa è liquidata con riferimento all’epoca del fatto, spettano gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno dell’illecito, vale a dire dall’8.10.2005, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.

Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice di appello:

a) accoglie l’appello; b) riforma integralmente la sentenza a 14791/07 del 22.1/18.4.2007 del Giudice di Pace di Roma; e) condanna la “Aurora Assicurazioni S.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Franco Ciullo al pagamento in solido in favore della “Elica Rent S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di euro 288,00, oltre interessi legali e rivalutazione dall’8.10.2005, con gli interessi calcolati sulla somma di euro 288,00 via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza d) condanna la “Aurora Assicurazioni S.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Franco Ciullo al pagamento in solido delle spese processuali del giudizio di primo grado che liquida in euro 1.100,00, di cui euro 50,00 per spese, euro 600,00 per diritti ed euro 450,00 per onorari, oltre spese generali, iva, epa e spese successive; e) condanna la “Aurora Assicurazioni S.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Franco Ciullo, al pagamento in solido delle spese processuali del giudizio di appello che liquida in euro 2.000,00, di cui euro 200,00 per spese, euro 1.100,00 per diritti ed euro 700,00 per onorari, oltre spese generali, iva, cpa e spese successive.

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