martedì 13 maggio 2008

L’AVVOCATO E’ SOGGETTO ALL’IRAP?

OCCORRE VALUTARE CASO PER CASO SE SUSSISTA IL QUID PLURIS CHE ASSOGGETTA ALL'IMPOSTA.

La sezione tributaria della Corte di Cassazione, indicando la giornata del 8.2.2007 come dies irap, ha trattato un numero rilevante di controversie di diverse tipologie di contenziosi pendenti, coinvolgendo, tutti i collegi giudicanti della sezione che, nelle varie sentenze, hanno formulato, ai sensi dell’art. 384, comma 1, cpc, il seguente principio di diritto:

il rimborso dell'Irap non spetta agli esercenti arti o professioni, indicati dall'art. 49, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (richiamato dall'art. 3, comma 1, lettera c), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), responsabili in qualsiasi forma dell'organizzazione - esclusi gli esercenti arti o professioni inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, originariamente esenti dall'imposta - quando essi si avvalgano, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghino nell'organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività: eccedenza di cui è indice, fra l'altro, l'avvenuta deduzione del costo ai fini dell'Irpef o dell'Iva. Il contribuente che agisce per il rimborso dell'Irap, sostenendo di averla versata indebitamente, ha l'onere di provare l'assenza delle suddette condizioni.”

In particolare:

Irap, attività d'avvocato-“L’imposta non è dovuta dal professionista privo di dipendenti, utilizzante una porzione, della propria abitazione come studio professionale, non avvalendosi di collaboratori esterni per mansioni professionali ed esecutive, possedente beni strumentali di struttura semplice di uso comune e strettamente necessarie all'esercizio personale della professione” Cassazione civile, V sez. 16.2. 2007 n. 3678”

Non è soggetta all'imposta solo l'attività di lavoro autonomo - di cui all'art. 49, comma 1 e all'art. 53, comma 1 del D.P.R. n. 917/1986 nella loro versione ante e post riforma - che non sia autonomamente organizzata.” Cassazione civile, Sentenza, Sez. trib., 19/03/2007, n. 6503

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Lo stato dell’arte, oggi.


La bagarre sulla tanto odiata irap a carico degli autonomi sorge a seguito della sentenza n. 156 del 21 maggio 2001 della Corte Costituzionale, la quale, pronunciandosi sulle questioni di legittimità costituzionale del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, aveva stabilito la legittimità dell’IRAP, definendola come imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate sia di carattere imprenditoriale o professionale e riconoscendo in tale valore aggiunto, direttamente connesso all'elemento organizzativo, un idoneo indice di capacità contributiva. Con prudenza, dunque, la Corte Costituzionale non aveva fornito esplicite indicazioni circa il significato di “autonoma organizzazione”, limitandosi ad affermare che si tratta di questione di fatto, rimessa dunque al giudice di merito e sotto il limitato controllo del giudice di legittimità, ai sensi dell’art. 360, n. 5) cpc.

Pertanto, insorgeva un notevole contenzioso a seguito delle istanze di rimborso presentate dai contribuenti, con precisi interventi dei Giudici di merito, oscillanti tra due posizioni antitetiche. Il primo orientamento, indicato dalla Cassazione “massimalista” ha sostenuto che l’Irap è sempre dovuta dal lavoratore autonomo (salvo nelle ipotesi espressamente escluse dal legislatore). Il secondo, individuato come “minimalista”, considera che il prelievo Irap è illegittimo per i professionisti esercenti una professione “protetta” che esige l’iscrizione all'albo e non può mai spersonalizzarsi, impedendo che la predisposta struttura di risorse umane e materiali sia in grado di funzionare indipendentemente ed autonomamente dal suo intervento.
Nel mezzo, si affermava la linea , pragmaticamente orientata, nell’individuare, caso per caso, la presenza o meno di autonoma organizzazione, dando rilevanza alla tipologia ed alla consistenza dei costi esposti in dichiarazione dei redditi (quadro RE del mod. Unico), in conformità con la decisione della sezione tributaria della Cassazione (sentenza n. 21203.


A questo punto la suprema corte di Cassazione attendeva l’esito del procedimento C475/03, pendente presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee per la presunta incompatibilità dell’Irap con l’art. 33 della VI direttiva Iva, giunto con sentenza 3 ottobre 2006 del giudice comunitario che affermava la legittimità dell’imposta.

Dies Irap: Cassazione, V sez., 16 febbraio 2007, sentenze nn. 3672 - 3673- 3677 – 3678 – 3679 - 3682

Sicchè, la sezione tributaria della Corte di Cassazione trattava in un’unica giornata – oramai nota come “dies irap” – un numero rilevante di controversie di diverse tipologie di contenziosi pendenti, coinvolgendo, i collegi giudicanti della sezione che, nelle varie sentenze, hanno formulato, ai sensi dell’art. 384, comma 1, cpc, il seguente principio di diritto:

il rimborso dell'Irap non spetta agli esercenti arti o professioni, indicati dall'art. 49, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (richiamato dall'art. 3, comma 1, lettera c), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), responsabili in qualsiasi forma dell'organizzazione - esclusi gli esercenti arti o professioni inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, originariamente esenti dall'imposta - quando essi si avvalgano, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghino nell'organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività: eccedenza di cui è indice, fra l'altro, l'avvenuta deduzione del costo ai fini dell'Irpef o dell'Iva. Il contribuente che agisce per il rimborso dell'Irap, sostenendo di averla versata indebitamente, ha l'onere di provare l'assenza delle suddette condizioni.”

In definitiva, l’orientamento della Cassazione si può oggi sintetizzare nel senso che il prelievo Irap è inapplicabile solo nei confronti dei contribuenti esercenti la professione che usano beni strumentali modesti senza costi da lavoro dipendente o da collaborazione di terzi, cioè senza avvalersi di una organizzazione di rilevanza extra individuale.

Ulteriore annotazione significativa, concerne una questione collegata, ma assai importante nella pratica, e relativa alla decisione secondo cui il rimborso al contribuente avente titolo non spetta nei periodi oggetto di eventuale condono ex legge 289/2002

Massime delle sentenze più significative, già pubblicate

Cass, V sez, 16.2.2007 n. 3672
IRAP - svolgimento dell'attività professionale di commercialista privo di dipendenti, con attrezzature consistenti nei mobili di ufficio, telefono, automezzo, personal computer e, quindi, ha dimostrato di esercitare la propria attività con impiego di mezzi-beni strumentali di portata definibili come minime e senza dipendenti. L'elemento organizzativo è pressoché inconsistente – l’imposta non è dovuta.

Cass, V sez, 16.2.2007 n. 3673

Attività di promotore finanziario – è erronea l’affermazione secondo cui l’Irap sarebbe dovuta sol quando l'apporto personale del titolare dell'organizzazione risulti da questa eclissato. Il rimborso dell’imposta non spetta agli esercenti arti o professioni, quando essi si avvalgano, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghino nell'organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività.

Cass, V sez, 16.2.2007 n. 3677

IRAP – ragioniere commercialista – attività svolta con beni strumentali di modesta portata – non esiste l’autonoma organizzazione, l’imposta non è dovuta

Cass, V sez, 16.2.2007 n. 3679

IRAP – non è dovuta dal contribuente che, nell'esercizio della propria attività (nella specie, quella di autore e scrittore), conta solamente sull'opera del suo ingegno

Cass, V sez, 16.2.2007 n. 3682

IRAP – Il condono tombale (art. 9, legge n. 289/2002), preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso dell'IRAP per le annualità d'imposta definite mediante l'agevolazione.

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